Regolamento (UE) 2026/647
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/647 del Consiglio, del 16 marzo 2026, che attua il regolamento (UE) 2024/2642 concernente misure restrittive in considerazione delle attività destabilizzanti della Russia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione aggiorna il sistema sanzionatorio dell’Unione relativo alle attività destabilizzanti della Russia, modificando l’allegato I del regolamento (UE) 2024/2642. L’intervento consiste nell’inserimento di quattro ulteriori persone fisiche nell’elenco dei soggetti sottoposti a misure restrittive. Le iscrizioni sono motivate da attività di propaganda, disinformazione e sostegno a narrazioni che giustificano o agevolano la guerra di aggressione contro l’Ucraina e più in generale compromettono la stabilità e la sicurezza dell’Unione e di paesi terzi. Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Regolamento di esecuzione che modifica l’allegato I del regolamento (UE) 2024/2642 inserendo quattro nuove persone fisiche nell’elenco delle persone ed entità soggette a misure restrittive per attività destabilizzanti della Russia.
Ambito di applicazione
Si applica nell’ambito del regime sanzionatorio dell’Unione istituito dal regolamento (UE) 2024/2642 contro attività destabilizzanti della Federazione russa. Incide direttamente sull’elenco di cui all’allegato I, limitatamente all’aggiunta di quattro persone fisiche identificate nel nuovo allegato del regolamento di esecuzione. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/647 del Consiglio
Il regolamento aggiorna il regime restrittivo dell’Unione in considerazione delle attività destabilizzanti della Russia, modificando il regolamento (UE) 2024/2642. La base giuridica richiamata è l’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento del 2024; i considerando sottolineano la persistenza di attività malevole russe e la gravità della situazione, anche alla luce delle conclusioni del Consiglio europeo del 18 dicembre 2025 sugli attacchi ibridi contro l’Unione e i suoi Stati membri.
Ambito della modifica
Il regolamento non istituisce un nuovo quadro sanzionatorio, ma interviene puntualmente sull’allegato I del regolamento (UE) 2024/2642. L’effetto giuridico è l’inserimento di quattro persone fisiche nell’elenco dei soggetti destinatari delle misure restrittive. La modifica riguarda quindi il perimetro soggettivo del regime sanzionatorio, senza alterarne in questo testo la struttura generale.
Soggetti inseriti nell’elenco
L’allegato aggiunge le posizioni n. 66-69 nella sezione "A. Persone fisiche". I soggetti iscritti sono:
- Sergey Aleksandrovich Klyuchenkov, noto anche come Sergey Mardan e Sergey Leleka;
- Ernest Gedrevich Mackevicius;
- Graham Williams Phillips;
- Adrien Bocquet.
Per ciascuno sono riportati dati identificativi essenziali, quali funzione, data e luogo di nascita, cittadinanza e sesso; in alcuni casi sono indicati anche alias e ulteriori elementi identificativi professionali. La data di inserimento nell’elenco è il 16 marzo 2026.
Ragioni dell’inserimento in elenco
Le motivazioni comuni ruotano attorno alla diffusione di propaganda e disinformazione favorevoli alla Federazione russa e alla guerra di aggressione contro l’Ucraina. In particolare:
- Klyuchenkov è descritto come analista politico e propagandista che giustifica la guerra, sostiene gli attacchi all’Ucraina, invoca ulteriori violenze e promuove la de-ucrainizzazione dei territori occupati;
- Mackevicius è indicato come figura di primo piano della televisione di Stato russa, diffusore di disinformazione e sostenitore delle forze armate russe e di Vladimir Putin;
- Phillips è qualificato come propagandista che filma e diffonde contenuti dalle zone occupate e pubblica materiale anti-ucraino, anche tramite canali legati alle autorità separatiste sostenute dalla Russia;
- Bocquet è descritto come figura mediatica che amplifica in Europa e in Russia la propaganda del Cremlino, anche negando crimini di guerra e contribuendo a distorcere il dibattito pubblico.
Il Consiglio ritiene che tali condotte integrino il sostegno, diretto o indiretto, ad azioni e politiche attribuibili al governo della Federazione russa che compromettono o minacciano la democrazia, lo Stato di diritto, la stabilità e la sicurezza dell’Unione e di un paese terzo, in particolare l’Ucraina.
Entrata in vigore ed effetti
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ossia il 16 marzo 2026. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale. Per gli operatori, ciò comporta l’immediato aggiornamento delle verifiche su liste sanzionatorie, compliance, screening controparti e controlli interni con riferimento ai nuovi nominativi inseriti nell’allegato I del regolamento (UE) 2024/2642.
Disposizioni principali
Modifica dell’allegato I del regolamento (UE) 2024/2642
L’articolo 1 dispone che l’allegato I del regolamento (UE) 2024/2642 sia modificato conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione, che aggiunge quattro voci alla rubrica "A. Persone fisiche".
Nuove iscrizioni in elenco
Sono inserite le posizioni n. 66, 67, 68 e 69 relative a Sergey Aleksandrovich Klyuchenkov, Ernest Gedrevich Mackevicius, Graham Williams Phillips e Adrien Bocquet. Per ciascuno sono indicati nome, alias ove presenti, funzione, dati identificativi essenziali, motivazione dell’inserimento e data di iscrizione nell’elenco (16.3.2026).
Motivazioni delle misure restrittive
Le quattro persone sono designate per il loro ruolo nella diffusione di propaganda, disinformazione e narrazioni favorevoli al governo della Federazione russa, nonché per il sostegno o l’agevolazione di azioni e politiche attribuibili a tale governo che compromettono o minacciano la democrazia, lo Stato di diritto, la stabilità e la sicurezza dell’Unione e dell’Ucraina. Le motivazioni richiamano anche l’uso, diretto o indiretto, della manipolazione delle informazioni e delle ingerenze, e il sostegno a un conflitto violento in un paese terzo.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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