Regolamento (UE) 2026/557
Regolamento delegato (UE) 2026/557 della Commissione, del 16 marzo 2026, che integra il regolamento (UE) 2024/3110 del Parlamento europeo e del Consiglio determinando classi di prestazione in relazione alla caratteristica essenziale resistenza al fuoco
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato integra il regolamento (UE) 2024/3110 definendo le classi di prestazione per la resistenza al fuoco dei prodotti da costruzione. L'obiettivo è garantire continuità con il precedente sistema classificatorio e consentire ai fabbricanti di dichiarare prestazioni armonizzate, coerenti con gli sviluppi tecnologici e di mercato. L'allegato contiene le classi e i criteri di classificazione per numerose categorie di prodotti, con riferimenti a tempi di resistenza, tenuta, isolamento, controllo del fumo, durabilità dei dispositivi di chiusura e ulteriori suffissi tecnici.
Determina le classi di prestazione armonizzate per la caratteristica essenziale "resistenza al fuoco" dei prodotti da costruzione ai fini della loro dichiarazione di prestazione e commercializzazione nell'Unione.
Ambito di applicazione
Si applica ai prodotti da costruzione disciplinati dal regolamento (UE) 2024/3110, nell'ambito della zona armonizzata prevista dall'articolo 11 di tale regolamento, quando i fabbricanti dichiarano prestazioni relative alla caratteristica essenziale "resistenza al fuoco". Le classi definite nell'allegato servono per la classificazione di specifiche tipologie di prodotti ed elementi costruttivi, tra cui elementi portanti e non portanti, prodotti di protezione passiva dal fuoco, prodotti per sistemi di ventilazione, controllo fumo e calore, e componenti elettrici e di comunicazione. Il regolamento si applica direttamente in tutti gli Stati membri ed è rilevante anche ai fini SEE; non introduce esclusioni generali, ma molte classi sono limitate a particolari configurazioni, direzioni di prova, livelli di pressione, orientamento o modalità d'uso indicati nell'allegato.
Regolamento delegato (UE) 2026/557: classi di prestazione per la resistenza al fuoco
Il regolamento delegato integra il regolamento (UE) 2024/3110, che disciplina la commercializzazione dei prodotti da costruzione, definendo le classi di prestazione da usare per la caratteristica essenziale "resistenza al fuoco". La finalità, esplicitata nei considerando, è consentire ai fabbricanti dichiarazioni sufficientemente dettagliate nella zona armonizzata e mantenere la continuità del sistema già esistente sotto il previgente regolamento (UE) n. 305/2011.
Contesto normativo e finalità
La Commissione richiama l'articolo 5, paragrafo 5, terzo comma, del regolamento (UE) 2024/3110 come base giuridica per l'adozione del regolamento delegato. Nei considerando si evidenzia che le classi di prestazione erano già state definite dal regolamento delegato (UE) 2024/1681, ma non sono automaticamente applicabili nel nuovo quadro normativo; per questo si è ritenuto opportuno riprodurre le medesime classi, previa valutazione del gruppo di esperti sull'acquis del CPR.
Ambito di applicazione
Le classi definite si applicano ai prodotti da costruzione per i quali la dichiarazione di prestazione riguarda la resistenza al fuoco. L'allegato copre un'ampia gamma di prodotti: elementi portanti e non portanti, prodotti di compartimentazione, sistemi di protezione strutturale, chiusure e sigillature, prodotti per ventilazione, cavi e impianti elettrici, sistemi di controllo del fumo e del calore, barriere al fumo ed evacuatori.
Regola generale di classificazione
L'allegato chiarisce che definizioni, prove e criteri di prestazione sono desumibili dalle specifiche tecniche armonizzate, dai documenti per la valutazione europea, dalle norme europee di classificazione della resistenza al fuoco e dalle norme di prova pertinenti. Le classi sono in linea di principio espresse in minuti. Per elementi asimmetrici, se la classe vale solo per un lato, questa informazione deve essere espressamente indicata.
Elementi portanti e prodotti con funzione di compartimento incendio
Per gli elementi portanti privi di funzione di compartimento incendio, come pareti, pavimenti, contropavimenti, tetti, travi, colonne, balconi, passerelle e scale, la classificazione è espressa con il simbolo R e durate da 15 a 360 minuti.
Per gli elementi portanti con funzione di compartimento incendio, l'allegato distingue:
- pareti, per le quali sono previste classi RE, REI, REI-M e REW da 15 a 360 minuti;
- pavimenti, tetti, finestre da tetto, lucernari e sistemi di chiusura, per i quali si applicano classi RE e REI, oltre alla classe C quando vi sia un dispositivo automatico di chiusura non chiuso manualmente in prova;
- contropavimenti, per i quali sono previste classi RE e REI.
In questa parte si precisa anche che la classificazione può essere specificata in funzione dell'esposizione: l'assenza della lettera "r" indica l'esposizione alla curva standard tempo/temperatura, mentre la sua presenza indica l'attacco a temperatura costante di 500 °C. Per i contropavimenti che soddisfano la curva standard per un determinato tempo si presume il rispetto anche dell'esposizione ridotta per almeno lo stesso periodo.
Prodotti e sistemi di protezione degli elementi strutturali
L'allegato include categorie di prodotti che contribuiscono alla resistenza al fuoco degli elementi portanti:
- soffitti privi di intrinseca resistenza al fuoco, per i quali la classificazione è espressa come contributo alla resistenza al fuoco degli elementi strutturali protetti;
- rivestimenti interni ed esterni, pannelli, intonaci spray e schermi ignifughi, anch'essi classificati in funzione dell'effetto protettivo sugli elementi strutturali.
Per alcune classificazioni può essere aggiunto il simbolo "sn" se il prodotto soddisfa i criteri previsti per l'incendio "seminaturale". Per i rivestimenti interni può essere aggiunto "IncSlow" quando il prodotto soddisfa i criteri della curva a lento sviluppo.
Elementi non portanti con funzione di compartimento incendio
Per tramezzi e finestre fisse, tetti senza carico, barriere tagliafiamma interne, soffitti con intrinseca resistenza al fuoco, facciate e muri esterni, l'allegato prevede classi E, EI ed EW, sempre con durate da 15 a 360 minuti.
Sono previste numerose specificazioni tecniche:
- per le barriere tagliafiamma interne, la classificazione è completata da un'indicazione separata se il prodotto supera la prova di esposizione improvvisa;
- per i soffitti resistenti al fuoco, la classificazione deve indicare la direzione di prova e può riferirsi a incendio dall'alto, dal basso o da entrambe le direzioni;
- per facciate e muri esterni, la classificazione è integrata da (i→o), (o→i) o (i↔o) e, se la prova è effettuata sulla base della curva dell'incendio esterno, dal suffisso "ef".
Chiusure, attraversamenti, giunti e altre soluzioni passive
L'allegato disciplina in modo dettagliato sigillanti per attraversamenti, sigillanti combinati, sigillature dei giunti lineari, porte resistenti al fuoco, finestre apribili, lucernari apribili, sistemi di chiusura, chiusure per passaggi di nastri trasportatori e sistemi di trasporto guidato, griglie di ventilazione, ciminiere, canalizzazioni di servizio e cavedi.
Tra gli elementi più rilevanti:
- le sigillature dei giunti lineari sono classificate con E ed EI e devono indicare orientamento, tipo di giunto, capacità di movimento e campo di larghezze del giunto;
- le porte resistenti al fuoco e le finestre apribili sono classificate con E, EI ed EW e possono includere S200, Sa3/Sa4, C e altre indicazioni sul controllo del fumo e sulla durabilità del dispositivo automatico di chiusura;
- per le chiusure dei passaggi per nastri trasportatori si richiede, in taluni casi, una classificazione EI e l'indicazione della capacità operativa sostenuta di eventuali dispositivi di rimozione o separazione mediante il simbolo T;
- per le griglie di ventilazione sono previsti E, EI ed EW e i simboli "resist flame" e "IncSlow" in presenza dei relativi criteri;
- per le ciminiere la classificazione combina G o O con una distanza in millimetri, oltre a E o EI e alla temperatura di funzionamento T.
Prodotti per ventilazione, cavi e impianti elettrici
L'allegato contiene una disciplina specifica per i sistemi di protezione dal fuoco per sistemi di cavi e relativi componenti, nonché per cavi elettrici, di controllo di potenza e di comunicazione con o senza protezione e con intrinseca resistenza al fuoco. Le classi previste includono P, Pca e PHca, con durata da 15 a 360 minuti.
Per i sistemi di protezione dei cavi la classificazione deve indicare il tipo di cavi installabili e la tensione di funzionamento coperta. Per i cavi privi di protezione con intrinseca resistenza al fuoco, la classificazione deve indicare la tensione nominale per cui i criteri sono soddisfatti.
Sono inoltre disciplinate le condotte di ventilazione resistenti al fuoco e le serrande tagliafuoco:
- le condotte possono richiedere classi E, EI e S, con limiti di perdita e indicazioni su direzione di esposizione e differenza di pressione;
- le serrande tagliafuoco richiedono E, EI e S, oltre a prove da entrambi i lati e a specifici valori massimi di perdita.
Sistemi di controllo del fumo e del calore
L'allegato contiene una parte molto ampia dedicata ai sistemi di controllo del fumo e del calore. Sono disciplinate:
- condotte di controllo del fumo per comparto singolo, con classe E600 e suffisso "single";
- condotte di controllo del fumo resistenti al fuoco a comparti multipli, con classi E ed EI e suffisso "multi";
- serrande di controllo del fumo per comparto singolo e per comparti multipli, con classi E600 o E/EI, requisiti di tenuta, prove da entrambi i lati, prova di manutenzione dell'apertura e indicazioni su orientamento, pressione e modalità di attivazione;
- barriere al fumo, con classe D600 e DH;
- evacuatori forzati di fumo e calore, classificati F200, F300, F400, F600 e F842;
- evacuatori naturali di fumo e calore, classificati B300, B600 e Bθ.
Per le condotte e serrande di controllo del fumo sono indicati limiti di perdita, suffissi come H, V, AA, MA, C300, C10 000, CMOD, HOT 400/30 e ulteriori marcature che descrivono l'uso con comparti singoli o multipli, la posizione verticale/orizzontale, la pressione ammissibile e la tipologia di impiego. Gli evacuatori naturali non hanno classificazione di tenuta E e sono progettati per aprirsi in caso di incendio.
Entrata in vigore e forza obbligatoria
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, sicché le classi definite nell'allegato diventano immediatamente il riferimento tecnico per le dichiarazioni di prestazione relative alla resistenza al fuoco nel nuovo quadro del regolamento (UE) 2024/3110.
Disposizioni principali
Definizione delle classi di prestazione per la resistenza al fuoco
L'articolo 1 stabilisce che le classi di prestazione relative alla caratteristica essenziale "resistenza al fuoco" dei prodotti sono quelle riportate nell'allegato. La norma svolge funzione integrativa del regolamento (UE) 2024/3110, nel quadro dell'articolo 5, paragrafo 5, terzo comma.
Entrata in vigore e applicabilità diretta
L'articolo 2 dispone che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Simboli tecnici e criteri generali di classificazione
L'allegato elenca i simboli utilizzati per descrivere le prestazioni antincendio: R, E, I, W, M, C, S, P, PH, G/O, K, T, D, DH, F, B. Le classificazioni sono espresse in minuti salvo diversa indicazione e possono includere suffissi o marcature aggiuntive per direzione di esposizione, durabilità, configurazione di prova, orientamento, pressione, tipo di uso o campo di applicazione.
Classi per elementi portanti e non portanti con funzione di compartimento incendio
L'allegato disciplina le classi per pareti, pavimenti, tetti, travi, colonne, balconi, passerelle e scale; per pareti, pavimenti, finestre da tetto, lucernari, sistemi di chiusura e contropavimenti; e per elementi non portanti come tramezzi, finestre fisse, tetti senza carico, barriere tagliafiamma, soffitti, facciate e muri esterni, con combinazioni di classi R, RE, REI, REW, E, EI, EW ed eventuali indicazioni aggiuntive come C, S200, Sa3/Sa4, (a→b), (b→a), (i→o), (o→i), (i↔o) e suffisso ef.
Classi per prodotti di protezione di elementi strutturali
L'allegato prevede classi per soffitti privi di intrinseca resistenza al fuoco e per rivestimenti interni ed esterni, pannelli, intonaci spray e schermi ignifughi, con valutazione del contributo alla resistenza al fuoco degli elementi protetti. Per alcune categorie sono previsti simboli aggiuntivi come sn e IncSlow.
Classi per chiusure, sigillature e attraversamenti
L'allegato contiene criteri per sigillanti per attraversamenti, sigillanti combinati, sigillature dei giunti lineari, porte resistenti al fuoco, finestre apribili, lucernari apribili, chiusure di passaggi per nastri trasportatori e sistemi di trasporto guidato, con classi E, EI, EW e marcature supplementari su orientamento, tipologia di giunto, capacità di movimento, larghezza del giunto, tipo di isolamento, controllo del fumo e durabilità del dispositivo automatico di chiusura.
Classi per prodotti per ventilazione, cavi e impianti elettrici
L'allegato disciplina sistemi di protezione dal fuoco per cavi, cavi con o senza protezione e con intrinseca resistenza al fuoco, condotte di ventilazione resistenti al fuoco, serrande tagliafuoco, griglie di ventilazione e canalizzazioni di servizio e cavedi. Sono indicati requisiti specifici di tenuta, perdite massime, pressione, tensione nominale e orientamento di posa.
Classi per controllo del fumo e del calore
L'allegato definisce classi per condotte e serrande di controllo del fumo per comparto singolo e multiplo, barriere al fumo, evacuatori forzati e naturali di fumo e calore. Sono previsti suffissi e marcature tecniche come single, multi, H, V, AA, MA, C300, C10 000, CMOD, HOT 400/30, ve, ho, ved, vew, vedw, hod, how, hodw, nonché classi F200, F300, F400, F600, F842, B300, B600 e Bθ.
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