Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2026/562

Regolamento (UE) 2026/562 della Commissione, del 16 marzo 2026, che dichiara compatibili con il mercato interno alcune categorie di aiuti nel settore del trasporto ferroviario, per vie navigabili interne e multimodale in applicazione degli articoli 93, 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea

Normativa europea32026R0562

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce un quadro di esenzione per categoria per varie tipologie di aiuti nel settore del trasporto terrestre sostenibile, con l’obiettivo di favorire coordinamento dei trasporti, interoperabilità, trasferimento modale e investimenti infrastrutturali. Definisce condizioni generali e specifiche, soglie di notifica, intensità massime, regole sulla trasparenza, cumulo, pubblicazione e controllo. Introduce anche obblighi di valutazione ex post per i regimi di grandi dimensioni e poteri di revoca dell’esenzione in caso di inosservanza.

Regolamento di esenzione per categoria che dichiara compatibili con il mercato interno alcune categorie di aiuti di Stato nel trasporto ferroviario, per vie navigabili interne e multimodale.

Ambito di applicazione

Si applica agli aiuti di Stato, in forma di regimi, aiuti individuali concessi nell’ambito di regimi e aiuti ad hoc, relativi ai settori del trasporto terrestre sostenibile (ferrovia, vie navigabili interne e trasporto multimodale sostenibile). Copre aiuti al funzionamento, aiuti agli investimenti per impianti, terminal, diramazioni private, veicoli, unità di carico intermodali e gru a bordo di navi, nonché aiuti per interoperabilità, adeguamento tecnico e ammodernamento. Non si applica, tra l’altro, agli aiuti subordinati all’uso di beni nazionali, agli aiuti alle imprese in difficoltà, agli aiuti a beneficiari con ordine di recupero pendente, agli aiuti per obblighi di servizio pubblico di passeggeri o merci, né agli aiuti per infrastrutture portuali e di accesso portuale già disciplinati dal regolamento (UE) n. 651/2014 o valutati direttamente ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE. Si applica dal 30 marzo 2026 al 31 dicembre 2034; per alcune misure soggette a valutazione ex post, l’esenzione opera inizialmente solo per un massimo di sei mesi, salvo proroga della Commissione.

Regolamento (UE) 2026/562 della Commissione

Il regolamento istituisce un regime di esenzione per categoria nel settore del trasporto ferroviario, per vie navigabili interne e multimodale, dichiarando compatibili con il mercato interno determinate categorie di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 93 TFUE. La disciplina si inserisce nel quadro del regolamento (UE) 2022/2586 e mira a semplificare il controllo degli aiuti, favorendo al contempo neutralità climatica, sostenibilità, interoperabilità e trasferimento modale.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica agli aiuti di Stato concessi in forma di regimi, aiuti individuali nell’ambito di regimi e aiuti ad hoc nei settori del trasporto terrestre sostenibile. Le categorie coperte comprendono aiuti al funzionamento, aiuti agli investimenti in infrastrutture e impianti, aiuti per veicoli e attrezzature multimodali, nonché aiuti per interoperabilità, adeguamento tecnico e modernizzazione.

Sono invece esclusi, tra gli altri:

  • gli aiuti alle imprese in difficoltà;
  • gli aiuti a beneficiari destinatari di un ordine di recupero pendente;
  • gli aiuti subordinati all’uso di beni nazionali o di prodotti/servizi nazionali;
  • gli aiuti per obblighi di servizio pubblico nel trasporto di passeggeri o merci;
  • gli aiuti alle infrastrutture portuali e di accesso portuale già rientranti nel regolamento (UE) n. 651/2014 o valutati direttamente ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE.

Condizioni generali di compatibilità ed esenzione

L’esenzione opera solo se sono rispettate tutte le condizioni generali del capo I e le condizioni specifiche della singola categoria di aiuto. Tra i presidi orizzontali figurano:

  • trasparenza dell’aiuto, con calcolo ex ante dell’equivalente sovvenzione lordo;
  • effetto di incentivazione, di regola dimostrato dalla domanda scritta presentata prima dell’avvio dei lavori;
  • necessità, adeguatezza e proporzionalità dell’intervento;
  • regole di cumulo con altri aiuti di Stato, con fondi UE e con aiuti de minimis;
  • obblighi di pubblicazione, conservazione documentale e controllo.

L’articolo 2 definisce nozioni centrali come trasporto terrestre sostenibile, costi esterni dei trasporti, nuovo collegamento commerciale, impianto di servizio ferroviario, impianto per vie navigabili interne, terminal merci, diramazione privata, unità di carico intermodale, nuovi operatori, PMI e piccole imprese a media capitalizzazione.

Soglie di notifica e intensità generali

Il regolamento non opera oltre alcune soglie massime di aiuto:

  • 15 milioni di EUR per collegamento per gli aiuti individuali al funzionamento per nuovi collegamenti commerciali;
  • 30 milioni di EUR per progetto per gli aiuti agli investimenti in impianti di servizio ferroviario, impianti per vie navigabili interne e impianti multimodali;
  • 10 milioni di EUR per progetto per aiuti ad hoc a terminal merci ferroviari o per vie navigabili interne;
  • 4 milioni di EUR per progetto per le diramazioni private.

Per la maggior parte delle misure, l’intensità di aiuto è definita rispetto ai costi ammissibili al lordo di imposte e oneri, con attualizzazione dei costi e degli aiuti futuri al momento della concessione.

Aiuti al funzionamento

Per la riduzione dei costi esterni dei trasporti, l’articolo 10 consente aiuti a favore di operazioni ferroviarie, per vie navigabili interne o multimodali sostenibili di passeggeri e merci. I costi ammissibili corrispondono alla parte dei costi esterni evitati rispetto a modi di trasporto meno sostenibili, calcolati secondo il manuale della Commissione sui costi esterni dei trasporti. L’intensità massima è pari al 60 % dei costi ammissibili e l’aiuto deve essere parametrato alle unità di servizio effettivamente fornite, non su base forfettaria.

Per l’avvio di nuovi collegamenti commerciali ferroviari o lungo vie navigabili interne, l’articolo 11 consente aiuti per coprire le perdite di esercizio per un massimo di cinque anni. L’intensità massima decresce progressivamente:

  • 80 % nel primo anno;
  • 70 % nel secondo;
  • 60 % nel terzo;
  • 50 % nel quarto;
  • 40 % nel quinto.

Sono ammissibili anche i costi di avvio e preparatori, entro limiti specifici, e gli Stati membri devono prevedere un meccanismo di monitoraggio e recupero per evitare il superamento delle intensità consentite.

Aiuti agli investimenti in impianti e diramazioni private

L’articolo 12 riguarda la costruzione, l’ammodernamento e il rinnovo di impianti di servizio ferroviario, impianti per vie navigabili interne e impianti di trasporto multimodale ferroviario o per vie navigabili interne. I costi ammissibili includono investimenti in attivi materiali e immateriali direttamente connessi al progetto, studi topologici e di fattibilità, programmazione e installazione, ma non attività diverse dai trasporti. L’aiuto non può superare il minore tra:

  • la differenza tra costi ammissibili e risultato operativo attualizzato più valore finale attualizzato;
  • il 50 % dei costi ammissibili.

Per progetti fino a 5 milioni di EUR, l’intensità massima è del 50 %. È possibile un incremento fino a 10 punti percentuali per impianti situati lungo la rete TEN-T. Il regime impone inoltre accesso aperto, trasparente e non discriminatorio e affidamento competitivo per eventuali concessioni o atti di conferimento a terzi.

L’articolo 13 disciplina le diramazioni private, con struttura analoga: costi ammissibili per investimenti direttamente collegati, studi e spese di installazione, intensità massima pari al minore tra la differenza tra costi e risultato operativo attualizzato e il 50 % dei costi ammissibili. Per progetti fino a 2,5 milioni di EUR, l’intensità massima è comunque del 50 %.

Aiuti per veicoli e attrezzature multimodali

L’articolo 14 consente aiuti per l’acquisto di veicoli ferroviari o per vie navigabili interne, ma solo in forma di garanzia. Possono beneficiarne i nuovi operatori ferroviari e le PMI o piccole imprese a media capitalizzazione del settore ferroviario e delle vie navigabili interne. La garanzia riguarda nuovi prestiti individuali, copre al massimo l’80 % del prestito, dura non più di 15 anni e deve essere remunerata almeno 50 punti base se il rating sovrano dello Stato membro è compreso tra AAA e A.

L’articolo 15 disciplina invece l’acquisto di unità di carico intermodali e gru a bordo di navi. I costi ammissibili sono, per le unità di carico, la differenza rispetto alle unità stradali equivalenti, e per le gru l’intero prezzo di acquisto. L’intensità massima è del 40 % per le unità di carico intermodali e del 20 % per le gru a bordo di navi.

Interoperabilità, adeguamento tecnico e ammodernamento

L’articolo 16 copre investimenti che assicurano continuità del traffico tra reti o tra modi di trasporto. Sono ammessi, tra gli altri, interventi su:

  • ETCS, FRMCS, GSM-R e ATO nell’ambito dell’ERTMS;
  • DAC;
  • adeguamenti ai sistemi elettrici e agli scartamenti;
  • adattamenti delle imbarcazioni per la navigazione interna;
  • tecnologie RIS e applicazioni telematiche per il trasporto merci.

I costi ammissibili comprendono acquisto, installazione, gestione del progetto, consegna, studi, prove, approvazione e impianti pilota/prototipo; per GSM-R sono ammissibili solo i costi sostenuti fino al 31 dicembre 2031. L’intensità massima è del 90 % per ERTMS e DAC, e del 50 % per le altre misure. Vi sono inoltre limiti ai sovraccosti netti, obblighi di clausole contrattuali per almeno cinque anni e l’esigenza che l’investimento sia realizzato almeno un anno prima dell’obbligatorietà unionale; per il materiale rotabile è richiesto il mantenimento dell’immatricolazione valida nel registro europeo dei veicoli per cinque anni.

L’articolo 17 riguarda l’adeguamento tecnico e l’ammodernamento nei settori del trasporto terrestre sostenibile, con intensità massima del 30 %. La categoria include, ad esempio, ammodernamento del materiale rotabile e delle navi, software per traffico e ottimizzazione dei percorsi, sistemi digitali di monitoraggio dei tempi di lavoro e riposo, con esclusione dei servizi passeggeri. Anche qui valgono regole sui sovraccosti netti, clausole contrattuali quinquennali e completamento almeno un anno prima dell’obbligo unionale.

Trasparenza, pubblicazione e controllo

Gli Stati membri devono pubblicare le informazioni essenziali sulle misure esentate e sugli aiuti individuali superiori a 100 000 EUR su siti web dedicati o sul Transparency Award Module della Commissione. Le informazioni vanno pubblicate entro sei mesi dalla concessione, oppure entro un anno per gli aiuti fiscali, e mantenute disponibili per almeno dieci anni.

Sul piano documentale, gli Stati membri devono conservare registri dettagliati per dieci anni. Per i regimi fiscali automatici, è richiesto anche un controllo periodico ex post e a campione. La Commissione può chiedere ogni informazione necessaria e, in caso di violazione delle condizioni del regolamento, può revocare per il futuro il beneficio dell’esenzione per categoria, anche in modo mirato per specifici tipi di aiuto, beneficiari o autorità concedenti.

Valutazione ex post e regimi di grande dimensione

I regimi con dotazione superiore a 150 milioni di EUR in un anno o a 750 milioni di EUR sulla loro durata complessiva sono soggetti a valutazione ex post. Dal 30 marzo 2026 la valutazione è richiesta solo per regimi con durata complessiva superiore a tre anni. Gli Stati membri devono notificare il progetto di piano di valutazione entro 20 giorni lavorativi dall’entrata in vigore del regime, o entro 30 giorni in caso di modifiche significative o superamento delle soglie di spesa. La valutazione deve essere svolta da un esperto indipendente e includere almeno una relazione intermedia e una finale.

Disposizioni transitorie e durata

Il regolamento si applica anche agli aiuti individuali concessi prima della sua entrata in vigore, se rispettano tutte le condizioni salvo l’articolo 9. Gli aiuti che non rispettano il regolamento devono essere valutati secondo le discipline, gli orientamenti e le comunicazioni applicabili. Alla scadenza del regolamento, i regimi già esentati continuano a beneficiare dell’esenzione per sei mesi. Il regolamento entra in vigore il 30 marzo 2026 e si applica fino al 31 dicembre 2034.

Disposizioni principali

Ambito materiale e esclusioni

L’articolo 1 elenca le categorie di aiuti esentate: aiuti al funzionamento per ridurre i costi esterni dei trasporti e per l’avvio di nuovi collegamenti merci ferroviari o su vie navigabili interne; aiuti agli investimenti per impianti di servizio ferroviario, impianti per vie navigabili interne, impianti multimodali, terminal merci, diramazioni private, veicoli ferroviari o per vie navigabili interne, unità di carico intermodali e gru a bordo di navi; aiuti per interoperabilità e per adeguamento tecnico e ammodernamento. Restano esclusi, tra gli altri, gli aiuti alle imprese in difficoltà, quelli connessi a ordini di recupero pendenti, gli aiuti condizionati all’uso di prodotti nazionali e gli aiuti per obblighi di servizio pubblico nel trasporto di passeggeri o merci.

Definizioni chiave

L’articolo 2 definisce, tra le altre, le nozioni di trasporto terrestre sostenibile, costi esterni dei trasporti, regime di aiuti, nuovo collegamento commerciale ferroviario o per vie navigabili interne, terminal merci, impianto di servizio ferroviario, impianto per vie navigabili interne, sovrastruttura portuale, impianto di trasporto multimodale, diramazione privata, veicolo per il trasporto ferroviario o per vie navigabili interne, piccola impresa a media capitalizzazione, unità di carico intermodale, trasporto intermodale, interoperabilità, trasporto multimodale sostenibile, impresa in difficoltà, investimento in equity e quasi-equity, avvio dei lavori, intensità di aiuto, operatore e organizzatore del trasporto, PMI e nuovo operatore.

Condizioni generali di esenzione

L’articolo 3 subordina l’esenzione al rispetto sia delle condizioni generali del capo I sia di quelle specifiche del capo II. L’articolo 5 richiede che gli aiuti siano trasparenti, cioè calcolabili con precisione in equivalente sovvenzione lordo ex ante; l’articolo 6 richiede un effetto di incentivazione, di regola tramite domanda scritta presentata prima dell’avvio dei lavori; l’articolo 7 disciplina costi ammissibili e attualizzazione; l’articolo 8 regola il cumulo. La nozione di avvio dei lavori esclude acquisto di terreno e lavori preparatori come permessi e studi di fattibilità.

Soglie di notifica

L’articolo 4 esclude l’applicazione del regolamento oltre determinate soglie massime: 15 milioni di EUR per collegamento per gli aiuti individuali al funzionamento per nuovi collegamenti; 30 milioni di EUR per progetto per gli aiuti agli investimenti in impianti di servizio ferroviario, impianti per vie navigabili interne e impianti multimodali; 10 milioni di EUR per progetto per gli aiuti ad hoc a terminal merci ferroviari o per vie navigabili interne; 4 milioni di EUR per progetto per le diramazioni private.

Regole di trasparenza, pubblicazione e informazione

L’articolo 9 impone la pubblicazione delle informazioni sintetiche e del testo integrale della misura, oltre ai dati sugli aiuti individuali superiori a 100 000 EUR, sul Transparency Award Module della Commissione o su un sito web nazionale o regionale dedicato. Le informazioni devono essere pubblicate entro sei mesi dalla concessione, oppure entro un anno per le agevolazioni fiscali, e restare disponibili per almeno dieci anni.

Aiuti al funzionamento per costi esterni e nuovi collegamenti

L’articolo 10 consente aiuti al funzionamento per ridurre i costi esterni dei trasporti, con intensità massima del 60 % dei costi ammissibili, calcolati secondo il manuale della Commissione sui costi esterni dei trasporti e basati sulle unità effettivamente fornite. L’articolo 11 disciplina gli aiuti per l’avvio di nuovi collegamenti commerciali merci ferroviari o per vie navigabili interne: i costi ammissibili sono le perdite di esercizio per massimo cinque anni; l’intensità massima è decrescente dall’80 % nel primo anno al 40 % nel quinto anno; è previsto un meccanismo di monitoraggio e recupero.

Aiuti agli investimenti per impianti e diramazioni private

L’articolo 12 riguarda costruzione, ammodernamento e rinnovo di impianti di servizio ferroviario, impianti per vie navigabili interne e impianti multimodali: l’intensità non supera il minore tra la differenza tra costi e risultato operativo attualizzato e il 50 % dei costi ammissibili, con una deroga al 50 % per progetti fino a 5 milioni di EUR e un aumento fino a 10 punti percentuali per impianti lungo la rete TEN-T. Sono previsti accesso aperto, trasparente e non discriminatorio e affidamento competitivo della costruzione/gestione/locazione. L’articolo 13 disciplina le diramazioni private, con tetto del 50 % e deroga al 50 % per progetti fino a 2,5 milioni di EUR.

Aiuti per l’acquisto di veicoli e di attrezzature multimodali

L’articolo 14 consente aiuti per l’acquisto di veicoli ferroviari o per vie navigabili interne, sotto forma di garanzia, a favore di nuovi operatori ferroviari e di PMI o piccole imprese a media capitalizzazione ferroviarie o delle vie navigabili interne; la garanzia copre al massimo l’80 % del prestito, dura al massimo 15 anni e deve essere remunerata almeno 50 punti base se il rating sovrano è tra AAA e A. L’articolo 15 disciplina l’acquisto di unità di carico intermodali e gru a bordo di navi: intensità massima del 40 % per le unità di carico e del 20 % per le gru.

Interoperabilità, adeguamento tecnico e modernizzazione

L’articolo 16 copre investimenti per interoperabilità, tra cui ETCS, FRMCS/GSM-R, ATO, DAC, adeguamenti ai diversi sistemi elettrici e scartamenti, tecnologie RIS e applicazioni telematiche per il trasporto merci; l’intensità massima è del 90 % per ERTMS/DAC e del 50 % per le altre misure. Sono previsti limiti ai sovraccosti netti per l’interoperabilità, obbligo di clausola contrattuale che evidenzi il finanziamento pubblico per cinque anni e completamento almeno un anno prima dell’obbligo unionale, con mantenimento dell’immatricolazione nel registro europeo dei veicoli per cinque anni. L’articolo 17 riguarda adeguamento tecnico e ammodernamento, con intensità massima del 30 %, inclusi software, sistemi digitali e tecnologie per l’ottimizzazione operativa; anche qui vi sono regole sui sovraccosti netti, clausole contrattuali e termine di un anno prima dell’obbligo unionale.

Controllo, revoca ed esecuzione

L’articolo 18 consente alla Commissione di revocare per il futuro l’esenzione per categoria, in tutto o in parte, se lo Stato membro non rispetta le condizioni del regolamento. L’articolo 19 impone relazioni annuali e trasmissione delle informazioni sintetiche entro 20 giorni lavorativi dall’entrata in vigore della misura. L’articolo 21 impone la conservazione di registri dettagliati per dieci anni e prevede verifiche ex post a campione per i regimi fiscali automatici; la Commissione può chiedere informazioni e documenti con risposta entro 20 giorni lavorativi.

Valutazione ex post dei grandi regimi

L’articolo 20 assoggetta a valutazione ex post i regimi con dotazione superiore a 150 milioni di EUR in un anno o 750 milioni di EUR sulla durata complessiva, calcolata anche considerando regimi precedenti con obiettivi e area geografica analoghi. Il piano di valutazione va notificato entro 20 giorni lavorativi dall’entrata in vigore del regime, o entro 30 giorni in caso di modifiche significative o superamento della soglia di spesa; la valutazione è svolta da esperto indipendente e comprende relazione intermedia e finale.

Disposizioni transitorie e durata

L’articolo 22 prevede l’applicazione agli aiuti individuali concessi prima dell’entrata in vigore se rispettano tutte le condizioni salvo l’articolo 9; gli aiuti non esenti sono valutati secondo le discipline, gli orientamenti e le comunicazioni applicabili. Al termine di validità del regolamento, i regimi esentati continuano a beneficiare dell’esenzione per sei mesi; per i fondi UE in gestione concorrente, le norme possono continuare ad applicarsi al periodo di programmazione 2028-2034. L’articolo 23 fissa l’entrata in vigore al 30 marzo 2026 e la scadenza al 31 dicembre 2034.

Come è indicizzato

Materieaiuti di Statotrasportiferrovievie navigabili interneaiuti agli investimenti

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.