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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/589

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/589 del Consiglio, del 16 marzo 2026, che attua il regolamento (UE) 2019/796, concernente misure restrittive contro gli attacchi informatici che minacciano l’Unione o i suoi Stati membri

Normativa europea32026R0589

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/589 aggiorna l'allegato I del regolamento (UE) 2019/796, inserendo nell'elenco sanzionatorio due persone fisiche e tre entità collegate ad attività di cyber attack. Le nuove iscrizioni riguardano soggetti ritenuti responsabili o coinvolti in attacchi informatici con effetti significativi contro Stati membri dell'Unione e, in alcuni casi, contro Stati terzi. Il provvedimento è immediatamente applicabile dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si inserisce nell'azione restrittiva dell'Unione contro minacce informatiche persistenti.

Aggiornamento dell'elenco dei soggetti sottoposti a misure restrittive per attacchi informatici ai sensi del regolamento (UE) 2019/796.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune dell'Unione e riguarda le misure restrittive contro persone fisiche, persone giuridiche, entità e organismi responsabili di attacchi informatici o coinvolti in essi, quando tali attacchi abbiano effetti significativi e costituiscano una minaccia esterna per l'Unione o i suoi Stati membri, oppure abbiano effetti significativi nei confronti di Stati terzi. Opera tramite la modifica dell'allegato I del regolamento (UE) 2019/796 e produce effetti in tutti gli Stati membri dalla data di pubblicazione. Non sono previste esclusioni ulteriori nel testo fornito.

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/589 del Consiglio: aggiornamento dell'elenco sanzionatorio per attacchi informatici

Il regolamento dà attuazione al regolamento (UE) 2019/796 in materia di misure restrittive contro gli attacchi informatici che minacciano l'Unione o i suoi Stati membri. Il provvedimento interviene sull'allegato I del regolamento base per ampliare l'elenco dei soggetti destinatari delle sanzioni, sulla base della valutazione del Consiglio circa il loro coinvolgimento in attività cyber con effetti significativi.

Base giuridica e contesto

L'atto è adottato dal Consiglio il 16 marzo 2026, richiamando il trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, l'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/796. Nei considerando si afferma che, nell'ambito di un'azione dell'Unione duratura, mirata e coordinata contro gli autori di minacce informatiche persistenti, due persone fisiche e tre entità devono essere inserite nell'elenco delle persone fisiche e giuridiche, entità e organismi soggetti a misure restrittive.

Oggetto della modifica normativa

L'articolo 1 dispone la modifica dell'allegato I del regolamento (UE) 2019/796 conformemente all'allegato del regolamento di esecuzione. La tecnica normativa è quindi quella dell'aggiornamento dell'elenco nominativo, senza introdurre una disciplina generale nuova ma incidendo puntualmente sui destinatari delle restrizioni.

Persone fisiche inserite nell'elenco

Tra le persone fisiche aggiunte alla sezione A dell'allegato I figurano:

  • Chen Cheng (anche 陈诚), nato il 20 ottobre 1984 a Yancheng, Jiangsu, Cina, cittadino cinese;
  • Wu Haibo (anche 吴海波), nato in Cina, cittadino cinese.

Entrambi sono qualificati come uomini d'affari cinesi e cofondatori, nonché direttori generali/operativi di Anxun Information Technology Co. Ltd.. Chen Cheng è inoltre indicato come rappresentante legale della filiale del Sichuan; Wu Haibo come rappresentante legale, presidente e direttore generale della filiale di Shanghai e come rappresentante legale della filiale del Sichuan. Il loro inserimento deriva dal fatto che, nella loro veste dirigenziale, sono ritenuti responsabili o coinvolti in attacchi informatici con effetti significativi contro gli Stati membri e contro Stati terzi.

Entità inserite nell'elenco

Nella sezione B dell'allegato I vengono inserite tre entità:

  • Integrity Technology Group (con sede a Pechino, Repubblica popolare cinese), impresa di cibersicurezza;
  • Emennet Pasargad (registrata a Teheran, Iran);
  • Anxun Information Technology Co. Ltd. (i-Soon), con sede a Shanghai, Repubblica popolare cinese.

Per Integrity Technology Group, il Consiglio sottolinea che i suoi prodotti e infrastrutture commerciali sono stati utilizzati per agevolare la minaccia APT denominata Flax Typhoon, anche per compromettere dispositivi dell'internet delle cose in più Stati membri e in altri paesi. Per Emennet Pasargad, il testo richiama attacchi contro entità negli Stati membri e negli Stati Uniti, compreso il compromesso di un servizio SMS svedese, la sottrazione e messa in vendita di una banca dati di abbonati di Charlie Hebdo, la compromissione di cartelloni pubblicitari durante i Giochi olimpici di Parigi e tentativi di interferenza con le elezioni presidenziali statunitensi del 2020. Per Anxun Information Technology Co. Ltd., l'allegato ribadisce che si tratta di una società che offre servizi di hacking su commissione, ha preso di mira infrastrutture critiche e funzioni statali essenziali di Stati membri, ha avuto accesso a informazioni classificate e le ha vendute, oltre ad avere attaccato governi di Stati terzi.

Effetti giuridici e decorrenza

L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Come di consueto per i regolamenti UE, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Implicazioni operative per i professionisti

Per avvocati e commercialisti il dato principale è l'aggiornamento dell'elenco dei soggetti sanzionati: occorre verificare eventuali rapporti contrattuali, finanziari o operativi con i soggetti inseriti, nonché l'eventuale presenza di asset, pagamenti o servizi riconducibili a tali nomi o alle varianti indicate nell'allegato. La rilevanza pratica discende dalla diretta applicabilità della misura e dalla necessità di adeguare le procedure di due diligence, screening sanzionatorio e compliance nelle relazioni transfrontaliere.

Disposizioni principali

Base giuridica e finalità

Il Consiglio adotta il regolamento di esecuzione sulla base del regolamento (UE) 2019/796, in particolare dell'articolo 13, paragrafo 1, per attuare l'aggiornamento dell'elenco delle persone fisiche e giuridiche, entità e organismi soggetti a misure restrittive.

Nuove iscrizioni nell'allegato I

L'allegato I del regolamento (UE) 2019/796 è modificato mediante l'inserimento di due persone fisiche, Chen Cheng e Wu Haibo, e di tre entità, Integrity Technology Group, Emennet Pasargad e Anxun Information Technology Co. Ltd. Le iscrizioni sono motivate dal loro ruolo in attacchi informatici con effetti significativi o nel sostegno tecnico/materiale a tali attività.

Motivazioni sostanziali delle iscrizioni

Chen Cheng e Wu Haibo sono indicati come dirigenti e rappresentanti legali di Anxun Information Technology Co. Ltd. (i-Soon), società che offre servizi di hacking su commissione, ha preso di mira infrastrutture critiche e funzioni statali essenziali di Stati membri, ha avuto accesso a informazioni classificate e le ha vendute, oltre ad aver attaccato governi di Stati terzi. Integrity Technology Group è ritenuta aver agevolato la minaccia APT Flax Typhoon fornendo prodotti e tecnologia usati per compromettere dispositivi IoT in Stati membri e in altri paesi. Emennet Pasargad è ritenuta responsabile di compromissioni e interferenze, tra cui attacchi in Svezia, contro Charlie Hebdo, durante i Giochi olimpici di Parigi e nelle elezioni presidenziali statunitensi del 2020.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiepolitica estera e di sicurezza comunesanzioni internazionalisicurezza informaticarelazioni esternemisure restrittive

Testo integrale

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