Cassazione Civile, Ordinanza n. 33111/2023 del 28/11/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria ha contestato alla società, per l'anno d'imposta 2004, l'utilizzo di fatture relative a operazioni inesistenti, con recupero di componenti negativi fittizi e indebita detrazione IVA. La società, che era in liquidazione, aveva proposto ricorso in primo grado in persona del liquidatore. Successivamente la procedura concorsuale era stata interessata da una prima dichiarazione di fallimento, poi revocata, e da una seconda dichiarazione di fallimento con nomina di un nuovo curatore, che si era costituito e aveva riassunto il giudizio. I giudici di merito avevano ritenuto che il ricorso originario fosse stato proposto da soggetto privo di legittimazione e che il fallimento non potesse proseguire validamente il giudizio. Con il ricorso per cassazione la curatela ha denunciato: 1) violazione degli artt. 75 e 2487 c.c., sostenendo che, nella società posta in liquidazione, la rappresentanza processuale spetta al liquidatore; 2) violazione dell'art. 43 l.fall., assumendo che il fallito poteva impugnare l'atto impositivo in presenza di inerzia del curatore e che la CTR aveva erroneamente escluso tale legittimazione; 3) violazione degli artt. 75, 182 e 299 ss. c.p.c., per avere la CTR negato l'effetto sanante derivante dalla costituzione del soggetto poi riconosciuto come effettivamente legittimato. La Corte ha accolto i motivi, richiamando i principi delle Sezioni Unite sulla legittimazione del fallito in caso di inerzia del curatore e sulla rilevabilità del difetto di capacità processuale, e ha ritenuto che, nel caso concreto, la legittimazione a proporre il ricorso spettasse alla società in liquidazione, in persona del liquidatore, perché il curatore aveva comunicato la volontà di non impugnare.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso della curatela, ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La decisione di merito impugnata è stata ritenuta non conforme ai principi affermati dalle Sezioni Unite in tema di impugnazione dell'atto impositivo da parte del fallito o della società in liquidazione quando il curatore non impugni. La Corte ha ritenuto che, in presenza di comunicazione formale del curatore di non voler proporre impugnazione, il liquidatore fosse legittimato a ricorrere; ha quindi escluso che il ricorso introduttivo fosse viziato da difetto di legittimazione tale da impedire la prosecuzione del giudizio da parte del fallimento.
Norme richiamate
art. 75 c.p.c.
Richiamato per contestare la legittimazione processuale e la capacità di stare in giudizio della società/fallimento.
art. 2487 c.c.
Richiamato per affermare che, nella società in liquidazione, la rappresentanza spetta al liquidatore.
art. 43 l.fall.
Interpretato nel senso che il fallito può impugnare l'atto impositivo quando il curatore non vi provveda, ossia in presenza di inerzia oggettiva della curatela.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma del vizio denunciato in cassazione per violazione di legge.
art. 182 c.p.c.
Richiamato in relazione all'eventuale sanatoria del vizio di rappresentanza/capacità processuale.
art. 299 ss. c.p.c.
Richiamati per sostenere la prosecuzione/riassunzione del processo dopo gli eventi che incidono sulle parti.
art. 24 Cost.
Usato quale criterio di interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 43 l.fall. a tutela del diritto di difesa.
art. 2310 c.c.
"dall'iscrizione della nomina dei liquidatori la rappresentanza della società, anche in giudizio, spetta ai liquidatori"
La legale rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore, anche in giudizio.
d.P.R. n. 636/1972, art. 16
Richiamato dalla parte ricorrente in combinato disposto con l'art. 43 l.fall. per sostenere la legittimazione del fallito in caso di inerzia del curatore.
Cass., Sez. U., 28 aprile 2023, n. 11287
Principio richiamato: il fallito può impugnare l'atto impositivo se il curatore resta oggettivamente inerte; il difetto di capacità processuale va rilevato d'ufficio quando non vi sia inerzia del curatore.
Cass., 18 luglio 2023, n. 20913
Richiamata per affermare che, se l'avviso è notificato nella fase di liquidazione antecedente al fallimento e il curatore è inerte, l'impugnazione spetta alla società in liquidazione in persona del liquidatore.
Massime di principio
- In materia di impugnazione di atti impositivi relativi a rapporti d'imposta sorti prima del fallimento, il fallito è legittimato ad agire solo se il curatore si astiene dall'impugnazione in modo oggettivamente valutabile come inerzia, senza che rilevino le ragioni soggettive di tale scelta.
- Quando non sussiste inerzia del curatore, il difetto di capacità processuale del fallito rispetto all'impugnazione dell'atto impositivo è un vizio rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo.
- Nella società posta in liquidazione, la rappresentanza processuale spetta al liquidatore; pertanto, l'atto introduttivo contro l'avviso di accertamento notificato nella fase di liquidazione è proponibile dal liquidatore quando la procedura fallimentare non assuma la difesa del rapporto in modo effettivo.
- La mancata impugnazione da parte del curatore, ove comunichi la volontà di non agire, integra inerzia idonea a radicare la legittimazione del soggetto che, nella fase liquidatoria, rappresenta la società.
- Il giudice di merito non può negare in modo apodittico la prosecuzione del giudizio da parte della procedura se dagli atti emerge la sequenza legittimante che conduce dalla liquidazione al fallimento e dalla mancata azione del curatore alla costituzione del soggetto munito di rappresentanza effettiva.
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