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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31267/2023 del 09/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

La controversia nasce da una polizza assicurativa avente ad oggetto un immobile adibito ad attività commerciale/artigianale. La compagnia assicuratrice aveva agito per far dichiarare l'inoperatività della garanzia, deducendo dichiarazioni non veritiere rese dall'assicurato sulle caratteristiche strutturali della copertura del fabbricato e sulla destinazione del bene, oltre alla tardività della denuncia del sinistro; chiedeva inoltre la nullità del verbale peritale e l'inesistenza dell'obbligo indennitario. L'assicurato si era opposto, sostenendo la tardività della contestazione ex art. 1892 c.c., l'infondatezza delle domande della compagnia, la conformità del rischio alle dichiarazioni rese, la regolarità della perizia e chiedendo il pagamento dell'indennizzo o, in subordine, la riduzione dell'indennità ex art. 1915 c.c. Soccombente in appello, il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: 1) omesso esame di fatti decisivi e violazione di norme processuali e sostanziali, per non avere la Corte d'appello considerato la perizia collegiale e l'appendice contrattuale n. 2, da cui a suo dire risultava la conformità della copertura al rischio assicurato; 2) violazione dell'art. 1892 c.c. e dei requisiti motivazionali, per avere affermato l'inoperatività della polizza senza indicare gli elementi idonei a integrare la colpa grave o la consapevolezza dell'importanza dell'informazione inesatta; 3) violazione degli artt. 1341 e 1892 c.c. e della direttiva 93/13/CEE, per non avere esaminato il profilo di vessatorietà delle clausole predisposte unilateralmente dalla compagnia.

La decisione

La Corte di cassazione non è entrata nel merito dei singoli motivi, ritenendo il ricorso inammissibile sotto più profili autonomi: esposizione dei fatti insufficiente ex art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.; difetto di autosufficienza e mancata specifica indicazione/trascrizione dei documenti richiamati ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.; novità della censura relativa alla vessatorietà della clausola, non risultando indicato dove la questione fosse stata dedotta nei gradi di merito. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alla rifusione delle spese di lite e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1892 c.c.

    È richiamato dal ricorrente come norma sulla dichiarazione inesatta o reticente in sede di conclusione del contratto di assicurazione; la Corte non ne esamina il merito perché arresta il ricorso per inammissibilità processuale.

  • art. 1915 c.c.

    È invocato in via subordinata dal ricorrente per la riduzione dell'indennità; la Corte non affronta la questione per inammissibilità del ricorso.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Individua il vizio di violazione o falsa applicazione di legge dedotto con il secondo e terzo motivo.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Individua il vizio di omesso esame di fatto decisivo dedotto con il primo motivo.

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve contenere una esposizione sommaria ma chiara e completa dei fatti sostanziali e processuali; la carenza di tale requisito determina inammissibilità.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso deve indicare specificamente atti e documenti su cui si fonda, con indicazione della loro collocazione processuale e del contenuto rilevante; in mancanza il ricorso è inammissibile.

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Richiamato in relazione all'onere di deposito degli atti, documenti e contratti su cui il ricorso si fonda.

  • art. 113 c.p.c.

    Richiamato nei motivi come norma processuale asseritamente violata; non viene esaminato nel merito.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato nei motivi come parametro della motivazione della sentenza; non viene esaminato nel merito.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo in tema di valutazione delle prove; non viene esaminato nel merito.

  • art. 1341 c.c.

    Richiamato nel terzo motivo per la dedotta vessatorietà di clausole predisposte unilateralmente; la questione è dichiarata inammissibile come nuova e non adeguatamente specificata.

  • direttiva 93/13/CEE

    Invocata dal ricorrente per sostenere il carattere abusivo delle clausole non negoziate individualmente; la Corte non entra nel merito per le ragioni processuali indicate.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione l'esposizione sommaria dei fatti deve consentire alla Corte una immediata e completa comprensione della vicenda sostanziale e processuale, senza rinvio ad altre fonti esterne o agli atti di causa.
  • Il ricorso è autosufficiente solo se indica specificamente gli atti e i documenti richiamati, ne precisa la collocazione processuale e ne riporta o riassume il contenuto rilevante in modo adeguato.
  • La censura proposta in cassazione è inammissibile per novità quando la questione giuridica non risulta trattata nella sentenza impugnata e il ricorrente non dimostra, con puntuale indicazione degli atti di merito, di averla già sollevata nei precedenti gradi di giudizio.
  • Le doglianze che richiedono una rivalutazione del contenuto di documenti o perizie devono confrontarsi con un onere di specifica localizzazione e di trascrizione/riassunto dei passaggi decisivi, non essendo sufficiente il mero richiamo generico agli atti.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la parte ricorrente è condannata alle spese di lite e può essere posto a suo carico l'ulteriore importo previsto per il contributo unificato, se dovuto.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneImpugnazioniRisarcimento e indennizzo
RamiContrattiProcesso civileAssicurazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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