Sentenza del 13/10/2020 n. 22014 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia impugnava la decisione della Commissione Tributaria Regionale (che aveva parzialmente accolto l'appello incidentale della contribuente) deducendo dieci vizi di diritto e di motivazione relativi a questioni di imposte dirette (inerenza dei costi, deducibilita' di perdite su crediti, applicazione degli articoli 66 e 101 TUIR) e di IVA (indebita detrazione su operazioni ritenute inesistenti, congruita' di documentazione e giustificazione di note di accredito), nonche' insufficiente o apparente motivazione della CTR su vari rilievi del processo verbale di constatazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione attiva e per carenza di elementi essenziali relativi alla chiamata in causa dei successori della societa' estinta. Precisando il principio per cui la cancellazione dal registro determina l'estinzione della societa' e la perdita della capacita' di stare in giudizio (salvo la fictio iuris dell'art.10 L. Fall.), la Corte ha rilevato che l'Amministrazione ha limitato la notifica del ricorso a due soci senza indicare la data di cancellazione, la modalita' di individuazione dei successori, l'eventuale distribuzione dell'attivo finale di liquidazione o la riscossione da parte dei soci: elementi che costituiscono il presupposto della responsabilita' dei soci ai sensi dell'art.2495 c.c. e che il creditore deve provare. Per tali ragioni procedurali il ricorso e' stato dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
art. 2495 c.c.
dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione
La responsabilita' dei soci subentra in via successoria fino alla concorrenza di quanto da ciascuno riscosso in liquidazione; il creditore deve dimostrare che vi e' stata distribuzione dell'attivo e che il singolo socio ha riscosso una quota, per instaurare la responsabilita' personale.
art. 10 L. Fall.
Riconosciuta come eccezione alla perdita di capacita' di stare in giudizio della societa' estinta (fictio iuris), ma applicazione limitata; non sostituisce l'onere della prova circa la distribuzione dell'attivo ai soci.
art. 110 c.p.c.
Regola la prosecuzione o riassunzione del processo nei confronti dei successori della parte estinta; l'evento estintivo deve essere fatto constare nei modi di legge.
art. 299 e ss. c.p.c.
Predispongono le norme processuali per gli effetti dell'interruzione/estinzione di procedimenti a seguito della perdita della capacita' processuale, con conseguente necessita' di riassunzione o prosecuzione contro o da parte dei successori.
art. 360 c.p.c., comma 1 (motivi di ricorso per cassazione)
La Corte ricorda i criteri formali e sostanziali con cui sono deducibili i motivi di cassazione (violazione di norme di diritto, insufficiente motivazione, contraddittorieta'), ma ha ritenuto prevalenti i profili di inammissibilita' processuale legati alla estinzione societaria.
art. 132 c.p.c.
Richiamato in relazione al dovere di motivazione della decisione di merito; l'Amministrazione censurava la CTR per motivazione ritenuta insufficiente su specifici punti.
art. 101 TUIR
Contestata dall'Amministrazione in relazione all'onere di iniziative recuperatorie per i crediti: la CTR non avrebbe verificato se fossero state attente le iniziative di recupero verso la debitrice.
art. 66 TUIR
Richiamato relativamente al criterio di valutazione della ragionevolezza aziendale di una perdita su crediti; l'Amministrazione contestava l'uso della 'ragionevolezza' anziche' la verifica normativa prevista.
art. 109 TUIR
Contestato in uno dei rilievi sui quali la CTR non avrebbe adeguatamente motivato il rigetto dell'appello dell'Ufficio.
Cass. S.U. n. 6070/2013
Richiamata per il principio che la stabilizzazione processuale del soggetto estinto non puo' eccedere il grado di giudizio nel quale si e' verificato l'evento estintivo e che l'impugnazione deve provenire o essere indirizzata dai o nei confronti dei soci.
Cass. n. 31933/2019
Riaffermato il principio secondo cui legittimazione dei soci e responsabilita' ai sensi dell'art.2495 c.c. sono concetti distinti: la semplice chiamata dei soci come successori non vale a provare la loro responsabilita'.
Massime di principio
- Se la societa' contribuente e' stata cancellata dal registro delle imprese la sua estinzione priva la stessa della capacita' di stare in giudizio; l'Amministrazione deve quindi agire o indirizzare l'impugnazione nei confronti dei soci/successori.
- Per far valere i crediti derivanti da una societa' estinta nei confronti dei soci e' necessario provare la distribuzione dell'attivo risultante dal bilancio finale di liquidazione e che il singolo socio abbia effettivamente riscosso la quota: senza questa prova l'azione e' inammissibile.
- La legittimazione a stare in giudizio dei soci (in quanto successori) non coincide automaticamente con la loro responsabilita' verso i creditori sociali; il creditore ha l'onere probatorio relativo alla perdita di attivo e alla corresponsione di somme ai soci.
- Prima di proporre ricorso (soprattutto in Cassazione) verificare lo stato giuridico della parte (iscrizione/cancellazione nel registro delle imprese) e indicare con precisione nel ricorso la data di cancellazione, i nominativi dei successori, il bilancio finale di liquidazione e le prove della distribuzione dell'attivo.
- Un vizio di motivazione o di applicazione di norme tributarie puo' essere irrilevante se la domanda e' gravata da un difetto processuale sostanziale (es. mancata legittimazione passiva del convenuto): curare prima gli aspetti di legittimazione e notifica.
- Quando si agisce contro i successori di una societa' estinta, indicare espressamente e documentare la modalita' di individuazione dei successori (chi ha riscosso cosa) e, se possibile, allegare bilancio finale di liquidazione o altri atti che dimostrino la distribuzione dell'attivo.
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