Cassazione Penale, Ordinanza n. 07977/2025 del 26/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. È stata quindi mantenuta ferma la condanna già confermata in appello per furto in abitazione.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che aveva confermato la sua condanna per furto in abitazione. L'unico motivo dedotto riguardava la presunta eccessività della pena inflitta. La Corte ha ritenuto la censura generica e meramente assertiva, osservando che il giudizio sulla graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e che, nel caso concreto, tale discrezionalità era stata motivata in modo adeguato nella sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 624-bis c.p.
la sentenza impugnata riguardava la conferma della condanna per furto in abitazione.
Massime di principio
- La doglianza sulla misura della pena è inammissibile quando si risolve in affermazioni generiche o assertive, prive di specifica critica della motivazione del giudice di merito.
- La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, purché l'esercizio di tale potere sia adeguatamente motivato.
- In sede di legittimità non è sufficiente contestare in astratto l'eccessività della pena: occorre indicare puntualmente gli eventuali vizi della motivazione o l'illogicità del trattamento sanzionatorio.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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