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Cassazione Penale, Ordinanza n. 23709/2026 del 26/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La sentenza impugnata, che aveva confermato la condanna per furto aggravato, resta dunque ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ha confermato la condanna di primo grado per furto aggravato. Deduce, da un lato, vizi della motivazione sulla responsabilità, sostenendo l'erroneità della ricostruzione dei fatti e della sua identificazione come autore del furto; dall'altro, contesta il trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione rileva che il primo motivo è una censura di merito, non consentita in sede di legittimità, oltre a riproporre doglianze già esaminate e disattese in appello; osserva inoltre che la motivazione dei giudici di merito è congrua, poiché l'individuazione dell'imputato da parte della persona offesa è stata riscontrata da altre testimonianze. Quanto al trattamento sanzionatorio, le doglianze sono ritenute manifestamente infondate e comunque generiche, perché non specificano gli elementi di critica necessari ai sensi dell'art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.

    Il motivo di ricorso deve contenere censure specifiche e indicate con precisione; doglianze generiche o indeterminate sono inammissibili e non consentono al giudice di legittimità di esercitare il controllo richiesto.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili doglianze che si risolvano in una mera rivalutazione del fatto o in una riproposizione pedissequa delle censure già disattese in appello.
  • Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e argomentato: deve individuare con chiarezza i punti della decisione censurati e gli elementi posti a fondamento della critica.
  • La motivazione sulla responsabilità è insindacabile in cassazione quando il giudice di merito abbia fornito una ricostruzione logica e congrua, supportata da riscontri probatori alle dichiarazioni della persona offesa.
  • Le censure sul trattamento sanzionatorio sono inammissibili quando siano generiche e non indicano concretamente gli elementi che renderebbero erronea la determinazione della pena.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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