Cassazione Civile, Ordinanza n. 35604/2021 del 19/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (convenuta)
La controversia
Nel giudizio di merito la corte d'appello, accogliendo l'appello di una delle parti convenute, ha dichiarato nulla la sentenza di primo grado perché dagli atti non risultava la prova della regolare notificazione del ricorso introduttivo nei confronti di tale parte; ha quindi rimesso gli atti al tribunale ai sensi dell'art. 354 c.p.c. La parte originaria attrice ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la nullità della sentenza d'appello per falsa applicazione dell'art. 354 c.p.c. e dell'art. 360 n. 4 c.p.c., sostenendo che la corte territoriale aveva erroneamente ritenuto inesistente agli atti la prova della notificazione, mentre tale prova era invece desumibile dalla documentazione telematica depositata nei fascicoli di primo e secondo grado, inclusa la copia notificata del ricorso introduttivo con il decreto di fissazione dell'udienza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura, pur formalmente prospettata come violazione di legge/nullità della sentenza, in realtà denunciasse un errore di fatto revocatorio, consistente nell'asserita falsa percezione da parte del giudice d'appello dell'esistenza di un documento e della notificazione dell'atto introduttivo. Secondo la Corte, un simile errore non è deducibile con il ricorso per cassazione, ma solo con revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c. Non essendosi gli intimati difesi, non è stata pronunciata condanna alle spese; è stata invece attestata la debenza dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 354 c.p.c.
la rimessione al primo giudice è giustificata solo in presenza dei presupposti processuali previsti dalla norma; la questione della notificazione è stata ritenuta rilevante dalla corte d'appello ai fini della nullità della sentenza di primo grado
art. 360 n. 4 c.p.c.
non consente di far valere in cassazione un errore di fatto che si risolva in una falsa percezione dell'esistenza di un documento o di un fatto processuale
art. 360 n. 5 c.p.c.
il vizio denunciabile richiede un'omessa, insufficiente o illogica valutazione di un fatto percepito correttamente dal giudice di merito, non già una falsa percezione della realtà
art. 395 n. 4 c.p.c.
l'errore di fatto consistente nell'erronea supposizione dell'inesistenza o esistenza di un documento o fatto, risultante in modo incontestabile dagli atti, è deducibile esclusivamente con revocazione
art. 380-bis c.p.c.
la decisione è stata assunta in camera di consiglio sulla base della proposta del relatore
art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 1-bis dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato quale parametro per il calcolo dell'ulteriore contributo unificato dovuto in conseguenza dell'inammissibilità
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione non è il rimedio per censurare una sentenza di merito che sia fondata su una falsa percezione dell'esistenza o inesistenza di un documento o di un fatto processuale risultante incontestabilmente dagli atti: in tal caso la doglianza ha natura revocatoria.
- Il vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. presuppone che il giudice abbia correttamente percepito il fatto, ma lo abbia omesso o valutato in modo insufficiente o illogico; non ricorre quando l'errore derivi da una svista percettiva immediatamente rilevabile.
- Quando la censura investe un errore di fatto decisivo risultante dagli atti, il rimedio esperibile è la revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c., non il ricorso per cassazione.
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile e gli intimati non hanno svolto difese, non si provvede sulle spese di legittimità; resta invece applicabile l'ulteriore contributo unificato nei casi previsti dalla legge.
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