Ordinanza n. 17/2026 - Potenza, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, a) del provvedimento del Comando Legione Carabinieri “Basilicata” – Comandante Provinciale di -OMISSIS-, n. -OMISSIS- del 3.12.2025, che ha respinto il ricorso gerarchico presentato dal ricorrente in data 25.11.2025 per l’annullamento della sanzione disciplinare di corpo di “1 giorno di consegna” inflitta dal Comandante della Compagnia Carabinieri di -OMISSIS-; b) dell’annotazione sulla scheda Perseo del ricorrente della sanzione disciplinare, del 27.10.2025; c) dell’annotazione di abbassamento delle note caratteristiche da eccellente a superiore alla media anno 2024, ove inteso quale conseguenza della sanzione impugnata; d) del provvedimento di contestazione degli addebiti prot. N. -OMISSIS- del 6.8.2025 del Comando Legione Carabinieri “Basilicata” – Comandante della Compagnia di -OMISSIS-; e) del provvedimento di comunicazione di conclusione del procedimento disciplinare di corpo instaurato nei confronti del ricorrente prot. N. -OMISSIS- del 23.10.2025 del Comando Legione Carabinieri “Basilicata” – Compagnia di -OMISSIS-; f) Ove e per quanto occorra, dell’esito delega del Comando Legione Carabinieri Basilicata – Compagnia di -OMISSIS-, -OMISSIS-del 7.3.2025 e dei presupposti atti istruttori; g) Ove e per quanto occorra, della Relazione del Comando Legione Carabinieri Basilicata – Compagnia di -OMISSIS-, prot. -OMISSIS-; h) della Relazione del Comando Legione Carabinieri Basilicata – Compagnia di -OMISSIS-, prot. -OMISSIS- del 7.3.2025; i) ove e per quanto occorra, di tutti gli atti istruttori, non conosciuti; di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e conseguenziali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rigetto del ricorso gerarchico e sanzione disciplinare di corpo di un giorno di consegna, con le relative annotazioni e conseguenze sulle note caratteristiche
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sanzione disciplinare di corpo di un giorno di consegna, il provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico, gli atti di contestazione e conclusione del procedimento disciplinare, nonché le annotazioni sulla scheda Perseo e sulle note caratteristiche. Dalla motivazione dell’ordinanza emerge che sono stati dedotti vizi concernenti la fondatezza dell’addebito, la tempestività dell’azione disciplinare, il rapporto con il procedimento penale connesso, la regolarità procedurale e la motivazione della sanzione. L’addebito riguarda una condotta ritenuta contrastante con i doveri di dipendenza gerarchica, senso di responsabilità ed esecuzione degli ordini.
La decisione
La domanda cautelare è stata respinta. In sede di sommario esame, il TAR ha ritenuto sussistente un quadro istruttorio prima facie persuasivo circa la responsabilità disciplinare del ricorrente e la violazione dei doveri connessi alla dipendenza gerarchica, al senso di responsabilità e all’esecuzione degli ordini. Ha inoltre ritenuto, sempre allo stato cautelare, tempestivo l’esercizio dell’azione disciplinare, considerato che l’Amministrazione aveva atteso la definizione del connesso procedimento penale traendone elementi utili alla ricostruzione dei fatti e delle responsabilità. Il provvedimento è apparso adeguatamente motivato e immune dagli ulteriori vizi procedurali e motivazionali dedotti. È stato altresì rilevato che il ricorrente non ha provato un pregiudizio grave e irreparabile derivante dall’esecuzione dell’atto. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della peculiarità delle questioni.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata valutata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo, con esame sommario del fumus boni iuris e del pregiudizio grave e irreparabile.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La disposizione è richiamata quale base per l’oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Le disposizioni sono richiamate, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- In sede cautelare, la domanda di sospensione può essere respinta quando gli elementi istruttori disponibili rendano prima facie persuasiva la contestazione disciplinare e non emergano vizi procedurali o motivazionali manifesti.
- L’attesa della definizione di un procedimento penale connesso, quando consenta all’amministrazione di acquisire elementi utili alla ricostruzione dei fatti e delle responsabilità, non determina di per sé la tardività dell’azione disciplinare.
- La sospensione cautelare dell’atto amministrativo richiede la prova di un pregiudizio grave e irreparabile derivante dalla sua esecuzione; la mera impugnazione della sanzione non è sufficiente.
- La motivazione di una sanzione disciplinare risulta prima facie adeguata quando gli elementi richiamati dall’amministrazione siano idonei a giustificare l’addebito e la misura irrogata.
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