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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19203/2025 del 22/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della corte di appello che aveva definito il giudizio con applicazione della pena concordata ai sensi degli artt. 599-bis e 605 c.p.p. Deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando il mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. La Corte di cassazione ha rilevato che, nel concordato in appello, sono deducibili solo questioni relative alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del procuratore generale e al contenuto difforme della decisione; sono invece inammissibili le doglianze sui motivi rinunciati e sulla mancata valutazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., ritenendo che la censura sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. fosse preclusa dalla rinuncia ai motivi sottesa all'accordo sulla pena in appello. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    Nel concordato in appello, la rinuncia ai motivi comporta una preclusione processuale che limita la cognizione del giudice di secondo grado e si riflette anche sul giudizio di legittimità.

  • art. 605 c.p.p.

    Richiamato come disposizione insieme all'art. 599-bis c.p.p. nella definizione del giudizio con pena concordata.

  • art. 129 c.p.p.

    La mancata valutazione delle cause di proscioglimento non è censurabile in cassazione quando la parte abbia aderito al concordato in appello, poiché sul punto opera la rinuncia ai motivi.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità quando la causa è manifesta.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità, alla condanna alle spese processuali segue quella al pagamento di una sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa.

  • art. 599, comma 4, c.p.p.

    Richiamato in chiave storica come disciplina previgente alla quale erano già stati collegati i medesimi effetti preclusivi.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa all'esito del concordato in appello sono deducibili soltanto vizi che incidano sulla validità dell'accordo processuale o sul suo recepimento da parte del giudice, mentre restano preclusi i motivi oggetto di rinuncia.
  • La rinuncia ai motivi in funzione dell'accordo sulla pena determina una preclusione processuale che impedisce al giudice di legittimità di riesaminare questioni devolutive ormai sottratte al thema decidendum, comprese le doglianze sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
  • La mancata attivazione del dovere di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non costituisce autonoma censura ammissibile quando la decisione derivi da un patteggiamento in appello o da istituto equivalente con rinuncia ai motivi.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, salvo assenza di colpa del ricorrente, la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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