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Sentenza

Corte di giustizia, Ordinanza C-580/22

Ordinanza della Corte (sezione ammissione delle impugnazioni) del 30 gennaio 2023. — bonnanwalt Vermögens- und Beteiligungsgesellschaft mbH contro Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO). — Impugnazione – Marchio dell’Unione europea – Ammissione delle impugnazioni – Articolo 170 ter del regolamento di procedura della Corte – Domanda che dimostra l’importanza di una questione per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione – Ammissione dell’impugnazione. — Causa C-580/22 P

Giurisprudenza europea62022CO0580

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, in sede di filtro delle impugnazioni avverso decisioni del Tribunale su ricorsi contro decisioni di commissioni di ricorso dell’EUIPO, ha ritenuto soddisfatto il criterio dell’importanza per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. Ha quindi ammesso l’impugnazione proposta da bonnanwalt contro l’ordinanza che aveva respinto il suo ricorso in materia di decadenza di un marchio UE. Le spese sono state riservate.

Ammissione di un’impugnazione in materia di marchio UE: la Corte valuta se i motivi dedotti sollevino questioni importanti per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione.

La questione giuridica

Se i motivi di impugnazione diretti contro l’ordinanza del Tribunale, relativi all’applicazione della giurisprudenza sull’indipendenza dell’avvocato ai sensi dell’articolo 19, terzo comma, dello Statuto della Corte, nonché al dovere del Tribunale di segnalare un difetto di rappresentanza prima di dichiarare irricevibile il ricorso alla luce dell’articolo 47 della Carta, sollevino questioni importanti per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione ai fini dell’ammissione dell’impugnazione.

Principio di diritto

La Corte ammette integralmente l’impugnazione quando la domanda di ammissione espone in modo chiaro e preciso i motivi dedotti e dimostra, con elementi concreti e pertinenti, che essi sollevano questioni di diritto idonee a incidere sull’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione; nel caso di specie, ciò vale sia per la questione dell’applicazione della giurisprudenza sull’indipendenza dell’avvocato anche quando il cliente è una persona giuridica, sia per la questione se l’articolo 47 della Carta imponga al Tribunale di avvertire la parte del difetto di corretta rappresentanza prima di dichiarare irricevibile il ricorso.

Norme richiamate

  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 58 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 19, terzo e quarto comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 53, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 170 bis del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 170 ter del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 171 del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 137 del regolamento di procedura della Corte
  • Regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 63, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001
  • Regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 51, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale

Ammissione dell’impugnazione in materia di marchio dell’Unione europea

La Corte di giustizia, Sezione ammissione delle impugnazioni, si pronuncia su una domanda di ammissione proposta nell’ambito di un’impugnazione contro un’ordinanza del Tribunale relativa a un procedimento di decadenza di un marchio dell’Unione europea. La causa concerne l’accesso al controllo di legittimità della Corte nei ricorsi contro decisioni del Tribunale aventi ad oggetto decisioni delle commissioni di ricorso dell’EUIPO.

Fatti e procedimento

La bonnanwalt Vermögens- und Beteiligungsgesellschaft mbH ha impugnato l’ordinanza del Tribunale del 16 giugno 2022, con la quale il suo ricorso era stato respinto. Quel ricorso mirava all’annullamento della decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 12 dicembre 2019, adottata in un procedimento di decadenza di un marchio UE promosso tra bonnanwalt e varie emittenti radiotelevisive tedesche intervenute in primo grado.

Quadro normativo rilevante

La Corte richiama il meccanismo di filtro previsto dallo Statuto e dal regolamento di procedura:

  • articolo 58 bis dello Statuto della Corte, che subordina l’esame delle impugnazioni contro decisioni del Tribunale su decisioni delle commissioni di ricorso dell’EUIPO alla loro previa ammissione;
  • articolo 170 bis, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, che impone al ricorrente di allegare una domanda di ammissione contenente la questione importante sollevata;
  • articolo 170 ter, paragrafi 1 e 3, che disciplina la decisione motivata sulla domanda. Sono inoltre richiamati l’articolo 19, terzo e quarto comma, e l’articolo 53, primo comma, dello Statuto, l’articolo 47 della Carta, l’articolo 51, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, nonché l’articolo 63, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 sul marchio dell’Unione europea.

Motivi dedotti nella domanda di ammissione

La ricorrente sosteneva che l’impugnazione sollevasse due questioni di rilievo generale:

  • la prima riguardava l’applicazione, da parte del Tribunale, della giurisprudenza della Corte sull’indipendenza dell’avvocato rispetto al cliente, in particolare alla luce della sentenza PJ e PC/EUIPO del 24 marzo 2022;
  • la seconda riguardava l’eventuale obbligo del Tribunale, prima di dichiarare irricevibile un ricorso per difetto di corretta rappresentanza, di avvertire la parte interessata affinché possa regolarizzare la rappresentanza, in forza dell’articolo 47 della Carta.

Ragionamento della Corte sulla domanda di ammissione

La Corte ricorda che incombe al ricorrente dimostrare che le questioni sollevate sono importanti per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. La domanda di ammissione deve indicare con chiarezza i motivi, la questione di diritto posta da ciascun motivo, la ragione dell’importanza della questione e, se l’errore lamentato deriva da un contrasto con la giurisprudenza, deve spiegare in modo preciso la contraddizione asserita.

Esaminando il primo motivo, la Corte rileva che la ricorrente aveva chiaramente individuato l’errore denunciato: il Tribunale avrebbe esteso alla persona giuridica cliente la logica tratta dalla sentenza PJ e PC/EUIPO, relativa a una situazione in cui il cliente era una persona fisica che controllava concretamente lo studio dell’avvocato. La domanda spiegava anche perché tale questione travalicasse il caso concreto, incidendo sulla disciplina della rappresentanza e quindi sulla ricevibilità dei ricorsi in generale.

Quanto al secondo motivo, la Corte osserva che la domanda esponeva in modo sufficiente l’asserito errore: il Tribunale non avrebbe avvertito la parte del vizio di rappresentanza né le avrebbe consentito di regolarizzare la situazione prima di dichiarare irricevibile il ricorso. Anche qui la ricorrente spiegava che la questione ha portata generale, poiché riguarda tutti i contenziosi dinanzi al Tribunale nei quali è richiesta la rappresentanza da parte di un avvocato.

Decisione e dispositivo

La Corte conclude che la domanda di ammissione dimostra sufficientemente che l’impugnazione solleva questioni importanti per l’unità, la coerenza e lo sviluppo del diritto dell’Unione. Di conseguenza:

  • l’impugnazione è ammessa integralmente;
  • le spese sono riservate.

Principio desumibile dalla pronuncia

Ai fini dell’ammissione dell’impugnazione ex articolo 58 bis dello Statuto, è sufficiente che il ricorrente dimostri, con elementi concreti e specifici, che i motivi dedotti pongono questioni di portata generale; nel caso di specie, la Corte ritiene tale requisito soddisfatto sia per la questione dell’applicabilità alla persona giuridica della giurisprudenza sull’indipendenza dell’avvocato, sia per la questione del dovere del Tribunale di consentire la regolarizzazione della rappresentanza prima di dichiarare irricevibile il ricorso.

Come è indicizzato

Materiemarchio dell’unione europeaimpugnazionirappresentanza processualeammissibilità del ricorsodiritto di difesa

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