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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-284/21

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 31 gennaio 2023. — Commissione europea contro Anthony Braesch e a. — Impugnazione – Aiuti di Stato – Articoli 107 e 108 TFUE – Aiuto alla ristrutturazione – Settore bancario – Fase di esame preliminare – Decisione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato interno – Piano di ristrutturazione – Impegni assunti dallo Stato membro interessato – Misure di condivisione degli oneri – Conversione di crediti subordinati in capitale proprio – Detentori di obbligazioni – Ricorso di annullamento – Ricevibilità – Articolo 263, quarto comma, TFUE – Legittimazione ad agire – Persona fisica o giuridica che l’atto riguarda direttamente e individualmente – Violazione dei diritti procedurali degli interessati – Mancato avvio del procedimento d’indagine formale – Articolo 108, paragrafo 2, TFUE – Nozione di “interessati” – Regolamento (UE) 2015/1589 – Articolo 1, lettera h) – Nozione di “interessato” – Misure nazionali prese in considerazione dalla Commissione europea – Irricevibilità del ricorso. — Causa C-284/21 P

Giurisprudenza europea62021CJ0284

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte annulla la sentenza del Tribunale che aveva riconosciuto ai detentori di obbligazioni FRESH la qualità di "interessati" rispetto alla decisione della Commissione sull'aiuto di Stato alla BMPS. Secondo la Grande Sezione, le misure di condivisione degli oneri contestate erano misure nazionali, non imposte dalla Commissione, e dunque i ricorrenti non erano legittimati ad agire contro la decisione di compatibilità. Il loro ricorso in primo grado è quindi dichiarato irricevibile.

Aiuti di Stato nel settore bancario: i detentori di obbligazioni subordinati non sono "interessati" ex articolo 108, paragrafo 2, TFUE quando contestano misure nazionali di condivisione degli oneri prese in considerazione dalla Commissione in una decisione di non obiezione adottata nella fase di esame preliminare.

La questione giuridica

Se, nel contesto di una decisione di compatibilità adottata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento 2015/1589 nella fase di esame preliminare, i detentori di obbligazioni subordinati che contestano le misure di condivisione degli oneri previste nel piano di ristrutturazione possano essere qualificati come "interessati" ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, TFUE e dell'articolo 1, lettera h), del regolamento 2015/1589, con conseguente legittimazione ad agire ex articolo 263, quarto comma, TFUE per far valere la violazione dei propri diritti procedurali e, in subordine, per contestare il merito della decisione.

Principio di diritto

In una decisione adottata dalla Commissione al termine della fase di esame preliminare ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, TFUE e dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento 2015/1589, i terzi che lamentano pregiudizi derivanti non dall'aiuto autorizzato in quanto tale, ma da misure nazionali di ristrutturazione e di condivisione degli oneri giuridicamente distinte dall'aiuto e solo prese in considerazione dalla Commissione come elementi di fatto, non sono "interessati" ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, TFUE. Di conseguenza, essi non possono ottenere la legittimazione ad agire ex articolo 263, quarto comma, TFUE per far valere diritti procedurali, né contestare il merito della decisione; la tutela delle loro censure spetta ai giudici nazionali, eventualmente mediante rinvio pregiudiziale.

Norme richiamate

  • Articolo 107 TFUE
  • Articolo 108 TFUE
  • Articolo 263, quarto comma, TFUE
  • Regolamento (UE) 2015/1589
  • Articolo 1, lettere b), c), f), g), h), regolamento (UE) 2015/1589
  • Articolo 4, paragrafi 3 e 4, regolamento (UE) 2015/1589
  • Articolo 6, paragrafo 1, regolamento (UE) 2015/1589
  • Articolo 9, paragrafo 4, regolamento (UE) 2015/1589
  • Articolo 16, paragrafo 1, regolamento (UE) 2015/1589
  • Articolo 20, regolamento (UE) 2015/1589
  • Direttiva 2014/59/UE
  • Articolo 32, paragrafo 4, lettera d), direttiva 2014/59/UE
  • Regolamento (UE) n. 806/2014
  • Articolo 18, paragrafo 4, regolamento (UE) n. 806/2014
  • Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, articoli 17, 20, 21 e 47

Aiuti di Stato alla BMPS e legittimazione dei detentori di obbligazioni FRESH

La pronuncia riguarda un'impugnazione della Commissione contro la sentenza del Tribunale che aveva respinto l'eccezione di irricevibilità sollevata nel ricorso di annullamento promosso da alcuni detentori di obbligazioni subordinati della BMPS. Il caso si colloca nel quadro della ristrutturazione della Banca Monte dei Paschi di Siena e della decisione della Commissione che, in fase di esame preliminare, aveva dichiarato compatibili con il mercato interno due misure di aiuto notificate dall'Italia.

Fatti e procedimento

Braesch e gli altri ricorrenti in primo grado detenevano obbligazioni FRESH collegate a operazioni societarie e finanziarie connesse alla BMPS. Dopo una precedente decisione del 2013, la BMPS era stata nuovamente interessata nel 2016-2017 da misure di sostegno pubblico, tra cui una ricapitalizzazione precauzionale e un piano di ristrutturazione che prevedeva misure di condivisione degli oneri a carico di azionisti e creditori subordinati.

La Commissione, con la decisione C(2017) 4690 final del 4 luglio 2017, ha ritenuto che le misure notifiche costituissero aiuti di Stato compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE. Il Tribunale, adito con ricorso ex articolo 263 TFUE, aveva considerato i ricorrenti "interessati" ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, TFUE e dell'articolo 1, lettera h), del regolamento 2015/1589, con conseguente ricevibilità del ricorso nella parte relativa alla violazione dei diritti procedurali.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • gli articoli 107 e 108 TFUE;
  • l'articolo 263, quarto comma, TFUE;
  • il regolamento (UE) 2015/1589, specie gli articoli 1, 4, 6, 9, 16 e 20;
  • l'articolo 32, paragrafo 4, lettera d), della direttiva 2014/59/UE;
  • l'articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 806/2014;
  • la Carta dei diritti fondamentali, richiamata dai ricorrenti per i profili di proprietà, parità di trattamento e tutela giurisdizionale effettiva.

Questione di diritto

Il punto centrale era stabilire se i detentori di obbligazioni FRESH, che non contestavano la qualificazione degli aiuti né la loro compatibilità con il mercato interno, ma solo le misure di condivisione degli oneri previste nel piano di ristrutturazione, potessero essere qualificati come "interessati". Da tale qualifica dipendeva la possibilità di agire contro la decisione della Commissione per la pretesa violazione dei diritti procedurali derivanti dall'articolo 108, paragrafo 2, TFUE.

Ragionamento della Corte

La Corte ricorda che, nella procedura sugli aiuti di Stato, occorre distinguere tra fase di esame preliminare ex articolo 108, paragrafo 3, TFUE e fase di indagine formale ex articolo 108, paragrafo 2, TFUE. Solo nella seconda fase gli "interessati" hanno il diritto di presentare osservazioni. Se la Commissione decide in fase preliminare senza aprire l'indagine formale, i terzi possono contestare tale scelta solo se hanno la qualità di interessati.

La Corte ribadisce che la nozione di "interessato" comprende anche soggetti non concorrenti, purché dimostrino in modo giuridicamente adeguato che l'aiuto rischia di incidere concretamente sulla loro situazione. Tuttavia, nel caso di specie, il Tribunale ha commesso un errore nel ritenere che il pregiudizio lamentato dai ricorrenti derivasse dalla decisione della Commissione.

Secondo la Grande Sezione:

  • le misure di condivisione degli oneri erano misure nazionali adottate dalla Repubblica italiana;
  • la Commissione non le ha imposte, ma si è limitata a prenderle in considerazione come elementi di fatto nell'ambito della propria valutazione;
  • la decisione di non obiezione non è una decisione condizionale ex articolo 9, paragrafo 4, del regolamento 2015/1589;
  • l'eventuale danno economico subito dai ricorrenti deriva dunque dagli atti nazionali e non dall'aiuto di Stato approvato.

La Corte chiarisce inoltre che la comunicazione sul settore bancario non crea obblighi autonomi per gli Stati membri, ma orienta l'esercizio del potere discrezionale della Commissione. Essa può essere rilevante per la valutazione della compatibilità, ma non trasforma le misure nazionali di condivisione degli oneri in condizioni imposte dalla Commissione.

Quanto alla pretesa violazione del diritto dell'Unione da parte delle misure nazionali, la Corte osserva che tali censure devono essere rivolte ai giudici nazionali competenti. Se del caso, questi ultimi possono o devono adire la Corte con rinvio pregiudiziale ex articolo 267 TFUE.

Decisione e dispositivo

La Corte accoglie il motivo unico della Commissione, annulla la sentenza del Tribunale e statuisce definitivamente sul ricorso di primo grado, dichiarandolo irricevibile per difetto di legittimazione ad agire. I ricorrenti in primo grado sono inoltre condannati alle spese di entrambi i gradi di giudizio.

Principi affermati

La pronuncia stabilisce che la qualità di "interessato" non può essere riconosciuta quando il pregiudizio lamentato deriva da misure nazionali distinte dall'aiuto di Stato e non dalla decisione della Commissione che si limita ad autorizzare l'aiuto in fase di esame preliminare. In tali casi, il controllo della legittimità delle misure nazionali spetta al giudice interno, non al giudice dell'Unione nell'ambito del ricorso contro la decisione di compatibilità.

Come è indicizzato

Materieaiuti di statosettore bancariolegittimazione ad agirediritti procedurali nel controllo degli aiutiristrutturazione bancaria e condivisione degli oneri

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