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Sentenza

Tribunale, Ordinanza T-117/22

Order of the President of the General Court of 1 February 2023. — Grodno Azot AAT and Khimvolokno Plant v Council of the European Union. — Application for interim measures – Common foreign and security policy – Restrictive measures adopted in view of the situation in Belarus – Application for suspension of operation of a measure – No urgency. — Case T-117/22 R

Giurisprudenza europea62022TO0117

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Presidente del Tribunale respinge l’istanza cautelare proposta da due società bielorusse colpite da misure restrittive UE in relazione alla situazione in Belarus. Pur allegando rischi tecnologici, ambientali e occupazionali connessi alla difficoltà di approvvigionamento e manutenzione degli impianti, le ricorrenti non dimostrano in modo sufficientemente preciso l’urgenza richiesta per ottenere la sospensione. La domanda è quindi rigettata senza esame del fumus e del bilanciamento degli interessi, con riserva delle spese.

Rigetto di un’istanza cautelare di sospensione di sanzioni UE nei confronti di due società bielorusse per difetto di urgenza.

La questione giuridica

Se, in presenza di misure restrittive adottate nei confronti di soggetti bielorussi, sussistessero i presupposti per disporre la sospensione dell’efficacia degli atti impugnati ai sensi degli articoli 278 e 279 TFUE, in particolare se i ricorrenti avessero dimostrato l’urgenza e il rischio di un danno grave e irreparabile derivante dall’impossibilità di ottenere pezzi di ricambio, servizi tecnici, software e assistenza necessari alla sicurezza degli impianti.

Principio di diritto

La sospensione dell’efficacia di misure restrittive può essere concessa solo se il richiedente dimostra cumulativamente fumus boni iuris e urgenza, ma l’istanza va respinta quando il danno allegato non è provato in modo specifico, preciso e con documentazione adeguata, oppure quando risulta non direttamente imputabile agli atti contestati. Nel caso di specie, il Presidente del Tribunale ha negato la cautela perché i ricorrenti non hanno dimostrato che il pregiudizio umano e ambientale fosse sufficientemente imminente e certo, anche alla luce delle soluzioni alternative individuate e del fatto che alcune difficoltà derivavano da misure o decisioni non direttamente riconducibili agli atti impugnati.

Norme richiamate

  • Articoli 278 e 279 TFUE
  • Articolo 256, paragrafo 1, TFUE
  • Articolo 156 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 157, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 158, paragrafo 5, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Decisione 2012/642/CFSP
  • Decisione di esecuzione (PESC) 2021/2125
  • Regolamento (CE) n. 765/2006
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2124
  • Regolamento (UE) 2021/1030

Sospensione di misure restrittive UE contro soggetti bielorussi: rigetto per difetto di urgenza

La pronuncia è un’ordinanza cautelare del Presidente del Tribunale dell’Unione europea nel contesto di un procedimento relativo a misure restrittive adottate dal Consiglio in ragione della situazione in Belarus. Le ricorrenti, due imprese bielorusse, chiedevano la sospensione dell’efficacia degli atti che le avevano inserite nelle liste di destinatari delle sanzioni.

Fatti e procedimento principale

Le ricorrenti sono Grodno Azot AAT, società statale bielorussa produttrice di composti azotati, e Khimvolokno Plant, sua controllata, attiva nella produzione di poliammide, poliestere e materiali compositi. Il Consiglio le ha inserite, con Decisione di esecuzione (PESC) 2021/2125 e Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2124 del 2 dicembre 2021, negli elenchi dei soggetti sottoposti a misure restrittive in ragione del sostegno al regime Lukashenko, del beneficio tratto da tale regime e della responsabilità nella repressione della società civile.

Le ricorrenti avevano già proposto un ricorso di annullamento contro gli atti restrittivi e, con atto separato, hanno chiesto in via cautelare la sospensione della loro operatività fino alla decisione di merito.

Normativa rilevante

Il giudice richiama il quadro processuale costituito dagli articoli 278 e 279 TFUE e dall’articolo 256, paragrafo 1, TFUE, oltre agli articoli 156, 157, paragrafo 2, e 158, paragrafo 5, del regolamento di procedura del Tribunale. Sul piano sostanziale, vengono menzionati la Decisione 2012/642/PESC, il Regolamento (CE) n. 765/2006 e i rispettivi atti di esecuzione del 2 dicembre 2021, nonché il Regolamento (UE) 2021/1030, richiamato dal Consiglio per evidenziare che parte delle difficoltà lamentate precedevano gli atti contestati.

Criteri per la concessione delle misure provvisorie

Il Presidente ribadisce che gli atti dell’Unione si presumono legittimi e che la sospensione dell’efficacia costituisce una misura eccezionale. Per ottenere la tutela cautelare, il richiedente deve dimostrare cumulativamente:

  • un fumus boni iuris, cioè l’esistenza, in prima approssimazione, di motivi di diritto e di fatto;
  • l’urgenza, intesa come necessità di evitare un danno grave e irreparabile che si produrrebbe prima della decisione nel merito;
  • se del caso, un bilanciamento degli interessi.

Il giudice sottolinea inoltre che l’istanza deve contenere tutti gli elementi di fatto e di prova necessari, con documentazione specifica e precisa, soprattutto quando si invochino danni economici o tecnici.

Le allegazioni delle ricorrenti sull’urgenza

Le ricorrenti sostenevano che le sanzioni impedivano di accedere a servizi di manutenzione e riparazione, pezzi di ricambio autentici, software e licenze indispensabili per impianti industriali ad alto rischio. Secondo la loro prospettazione, tale situazione avrebbe creato un pericolo imminente di catastrofi tecnologiche con conseguenze per i lavoratori, la popolazione e l’ambiente, anche oltre i confini bielorussi.

In particolare, esse facevano riferimento:

  • alla mancata sostituzione della colonna di sintesi 105-D nel reparto Ammoniac-3;
  • all’impossibilità di ricostruire il reparto oleum con il supporto di una società tedesca;
  • alla perdita di accesso a tecnologie, software, aggiornamenti e documentazione tecnica provenienti dall’Unione europea.

Valutazione del Tribunale

Il Presidente respinge l’argomento relativo alla colonna di sintesi perché il fornitore indicato è una società svizzera, non vincolata giuridicamente dalle misure dell’Unione, e perché la cessazione della collaborazione risultava collegata non agli atti contestati, ma al Regolamento (UE) 2021/1030 adottato mesi prima. Inoltre, dal materiale prodotto emergeva che Grodno Azot stava valutando soluzioni alternative con partner russi.

Quanto al reparto oleum, il Tribunale osserva che la stessa documentazione e le dichiarazioni pubbliche del management indicavano l’esistenza di soluzioni sostitutive: contratti diretti con fornitori di attrezzature, interlocuzioni con un istituto russo e negoziazioni con imprese bielorusse specializzate. Ciò deponeva contro l’asserita impossibilità di completare il progetto e, quindi, contro l’urgenza.

Quanto all’asserita indisponibilità generale di equipaggiamenti, servizi e software, il giudice reputa troppo generiche le allegazioni, perché non identificavano con precisione i prodotti necessari né dimostravano che fossero reperibili esclusivamente nell’Unione. Le lettere prodotte, inoltre, si riferivano a restrizioni o scelte commerciali non direttamente riconducibili agli atti impugnati.

Esclusione del danno grave e irreparabile

Il Presidente richiama il principio secondo cui il danno deve essere imminente con un grado sufficiente di probabilità; il pregiudizio puramente ipotetico o dipendente da eventi incerti non basta. Nel caso concreto, le ricorrenti non hanno fornito prova adeguata del fatto che un danno umano o ambientale fosse effettivamente prossimo e sufficientemente prevedibile.

Il giudice aggiunge che, anche qualora i rischi evocati fossero reali, spetta anzitutto alle ricorrenti rispettare le regole di sicurezza e interrompere l’uso di impianti non conformi o difettosi. Ne consegue che il presunto danno non giustifica la sospensione richiesta.

Decisione e dispositivo

Poiché la condizione dell’urgenza non è soddisfatta, l’istanza cautelare è respinta senza necessità di esaminare il fumus boni iuris o di procedere al bilanciamento degli interessi. Le spese sono riservate ai sensi dell’articolo 158, paragrafo 5, del regolamento di procedura.

Principio affermato

In materia di misure restrittive, la sospensione dell’efficacia può essere concessa solo se il ricorrente dimostra con elementi specifici, precisi e documentati che l’esecuzione dell’atto gli arrecherebbe un danno grave e irreparabile, imminente e direttamente riconducibile alla misura impugnata. Allegazioni generiche, danni solo ipotetici o difficoltà derivanti da cause diverse dagli atti contestati non integrano il requisito dell’urgenza.

Come è indicizzato

Materiemisure restrittive peschprocedimenti cautelarisicurezza degli impianti industrialirapporti esterni uesanzioni economiche

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