Corte di giustizia, Sentenza C-158/21
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 31 gennaio 2023. — Procedimento penale a carico di Lluís Puig Gordi e a. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo (Spagna). — Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Mandato d’arresto europeo – Decisione quadro 2002/584/GAI – Procedure di consegna tra Stati membri – Condizioni di esecuzione – Articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto di accesso a un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge – Possibilità di emettere un nuovo mandato d’arresto europeo riguardante uno stesso individuo. — Causa C-158/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito i limiti del controllo esercitabile dall'autorità giudiziaria dell'esecuzione nel sistema del mandato d'arresto europeo. Ha escluso che possano essere introdotti motivi nazionali autonomi di rifiuto e ha ribadito che la competenza dell'autorità emittente va valutata solo nello Stato di emissione. Ha però confermato che, in presenza di carenze sistemiche del sistema giudiziario e di un rischio concreto di giudizio da parte di un organo manifestamente incompetente, la consegna può essere rifiutata in via eccezionale nel rispetto dell'articolo 47 della Carta. Infine, ha ammesso la possibilità di emettere un nuovo mandato d'arresto europeo, purché proporzionato e compatibile con i principi di fiducia reciproca e tutela dei diritti fondamentali.
Mandato d'arresto europeo: limiti ai motivi di rifiuto dell'esecuzione, controllo sulla competenza dell'autorità emittente, tutela dell'articolo 47 della Carta e possibilità di emettere nuovi mandati successivi
La questione giuridica
La Corte è stata chiamata a stabilire: se l'autorità giudiziaria dell'esecuzione possa rifiutare un mandato d'arresto europeo per motivi di non esecuzione previsti solo dal diritto nazionale; se possa controllare la competenza dell'autorità giudiziaria emittente; se, e a quali condizioni, possa rifiutare la consegna per il rischio che la persona sia giudicata da un organo privo di competenza in violazione dell'articolo 47, secondo comma, della Carta; se una relazione del Gruppo di lavoro sulla detenzione arbitraria delle Nazioni Unite sia sufficiente a fondare tale rifiuto; se sia necessario chiedere informazioni complementari ex articolo 15, paragrafo 2, della decisione quadro; e se sia consentita l'emissione di un nuovo mandato d'arresto europeo dopo il rifiuto di esecuzione di un precedente mandato.
Principio di diritto
La decisione quadro 2002/584 impedisce all'autorità giudiziaria dell'esecuzione di fondare il rifiuto della consegna su un motivo di non esecuzione previsto solo dal diritto nazionale, salvo che esso si limiti alla tutela dei diritti fondamentali nei limiti dell'articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro. L'autorità di esecuzione non può inoltre sindacare la competenza dell'autorità giudiziaria emittente, poiché tale verifica spetta allo Stato membro di emissione. Tuttavia, può rifiutare la consegna, in via eccezionale, se dispone di elementi oggettivi, attendibili, precisi e aggiornati che dimostrino carenze sistemiche o generalizzate del sistema giudiziario dello Stato emittente e, nel caso concreto, un rischio reale e manifesto che la persona sia giudicata da un organo manifestamente incompetente, a condizione che abbia previamente richiesto informazioni complementari all'autorità emittente. Una relazione del GTDA può essere solo un elemento di valutazione, non una base sufficiente di per sé. La decisione quadro non osta all'emissione di un nuovo MAE dopo il diniego di esecuzione di un precedente MAE, purché il nuovo mandato non comporti violazione dell'articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro e sia proporzionato.
Norme richiamate
- Decisione quadro 2002/584/GAI
- Decisione quadro 2009/299/GAI
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 4, paragrafo 3, TUE
- Articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
- Articolo 252 TFUE
- Articolo 105 del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 83 del regolamento di procedura della Corte
- Legge belga del 19 dicembre 2003 relativa al mandato d'arresto europeo, articolo 4, punto 5
Mandato d'arresto europeo, competenza dell'autorità emittente e tutela dei diritti fondamentali
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Tribunal Supremo spagnolo nell'ambito di un procedimento penale relativo a vari imputati, tra cui Lluís Puig Gordi e Carles Puigdemont Casamajó. La Corte è stata investita di questioni connesse all'esecuzione di mandati d'arresto europei già emessi e rifiutati in Belgio, nonché alla possibilità di emetterne di nuovi.
Fatti e procedimento principale
Il Tribunal Supremo aveva emesso mandati d'arresto europei nei confronti di alcuni imputati nel procedimento penale principale. In Belgio, uno dei mandati era stato rifiutato perché il giudice dell'esecuzione aveva ritenuto che il giudice spagnolo non fosse competente e che l'esecuzione avrebbe esposto la persona ricercata a una lesione dei diritti fondamentali, inclusa la presunzione di innocenza. Il giudice del rinvio ha quindi chiesto alla Corte di chiarire se, alla luce del diritto dell'Unione, potesse emettere un nuovo MAE e quali fossero i limiti dei controlli dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare la decisione quadro 2002/584/GAI, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI, e l'articolo 47, secondo comma, della Carta, oltre all'articolo 267 TFUE. Sono richiamati, tra gli altri, gli articoli 1, 6, 8, 15 della decisione quadro e i suoi considerando 6, 8 e 12. Viene inoltre menzionato l'articolo 4, paragrafo 3, TUE sul principio di leale cooperazione.
Ricevibilità e impostazione della Corte
La Corte dichiara ricevibili le questioni dalla prima alla sesta, sottolineando che il giudice del rinvio, pur essendo l'autorità giudiziaria emittente, può chiedere chiarimenti alla Corte per stabilire se mantenere, ritirare o emettere un MAE. Ricorda inoltre che l'eventuale rifiuto dell'esecuzione deve rimanere nei limiti del diritto dell'Unione e che la tutela dei diritti fondamentali è innanzitutto responsabilità dello Stato membro emittente.
Motivi di rifiuto: esclusività del quadro della decisione quadro
Rispondendo alla prima questione, la Corte afferma che l'autorità giudiziaria dell'esecuzione non può rifiutare la consegna sulla base di motivi di non esecuzione previsti soltanto dal diritto nazionale. I motivi di rifiuto sono quelli stabiliti dalla decisione quadro, letta in modo restrittivo. Una norma nazionale può essere applicata solo se si limita a recepire, senza ampliarla, la tutela prevista dall'articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro, cioè il rispetto dei diritti fondamentali.
Competenza dell'autorità giudiziaria emittente
Sulla terza questione, la Corte distingue tra la nozione autonoma di "autorità giudiziaria" e la competenza, secondo il diritto interno, a emettere il mandato. L'autorità di esecuzione può verificare soltanto che il MAE provenga effettivamente da un'autorità giudiziaria, ma non può controllare se tale autorità fosse competente secondo il diritto dello Stato membro emittente. Tale verifica spetta allo Stato di emissione, eventualmente sotto il controllo dei suoi giudici superiori.
Rischio di violazione dell'articolo 47 della Carta
Con riguardo alla quarta questione, lettera c), e alla quinta questione, la Corte conferma che l'autorità di esecuzione può, in via eccezionale, rifiutare il MAE se la persona ricercata rischia, dopo la consegna, di essere giudicata da un organo giurisdizionale manifestamente privo di competenza, in violazione del diritto a un giudice precostituito per legge garantito dall'articolo 47, secondo comma, della Carta. Tale valutazione richiede un esame in due fasi:
- verifica dell'esistenza di carenze sistemiche o generalizzate del sistema giudiziario dello Stato emittente, o di carenze che colpiscano un gruppo identificabile di persone, con conseguente mancanza di un rimedio effettivo per contestare la competenza del giudice;
- verifica concreta, nelle circostanze del caso, del rischio reale e manifesto che la persona sia giudicata da un organo incompetente.
La Corte precisa che il fatto che la persona abbia potuto contestare la competenza dell'autorità emittente davanti ai giudici dello Stato di emissione non è decisivo.
Ruolo della relazione del Gruppo di lavoro sulla detenzione arbitraria
Quanto alla quarta questione, lettere a) e b), la Corte afferma che una relazione del Gruppo di lavoro sulla detenzione arbitraria delle Nazioni Unite non può, da sola, giustificare il rifiuto di esecuzione. Essa può però essere presa in considerazione insieme ad altri elementi nella valutazione dell'esistenza di carenze sistemiche o generalizzate del sistema giudiziario dello Stato emittente. La Corte richiama, in generale, il valore di documenti e decisioni internazionali come possibili fonti di elementi oggettivi, purché non vincolanti in sé.
Obbligo di chiedere informazioni complementari
Sulla sesta questione, la Corte interpreta l'articolo 15, paragrafo 2, della decisione quadro nel senso che l'autorità di esecuzione, prima di rifiutare la consegna per il rischio che la persona sia giudicata da un organo privo di competenza, deve previamente chiedere all'autorità emittente le informazioni complementari necessarie. Tale obbligo deriva dal principio di leale cooperazione e dalla necessità di un dialogo effettivo tra le autorità giudiziarie coinvolte.
Nuovi mandati d'arresto europei successivi
Quanto alla settima questione, la Corte conclude che la decisione quadro non osta, in linea di principio, all'emissione di più mandati d'arresto europei successivi nei confronti della stessa persona, dopo il rifiuto di esecuzione di un primo MAE. Tuttavia, il nuovo mandato deve essere giustificato, proporzionato e non deve comportare una violazione dell'articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro. La Corte richiama anche l'esigenza di valutare l'impatto dei precedenti mandati e le reali prospettive di esecuzione.
Dispositivo e portata pratica
Il dispositivo conferma in modo netto la centralità del principio di riconoscimento reciproco nel sistema del MAE e la natura eccezionale dei casi in cui la consegna può essere rifiutata per ragioni attinenti ai diritti fondamentali. Per gli operatori, la sentenza è rilevante perché limita i margini di intervento del giudice dell'esecuzione e, al contempo, precisa le condizioni rigorose in cui la tutela dell'articolo 47 della Carta può prevalere sul meccanismo di consegna.
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