Tribunale, Sentenza T-349/22
Judgment of the General Court (Third Chamber) of 1 February 2023. — Hacker-Pschorr Bräu GmbH v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Opposition proceedings – Application for EU word mark HACKER SPACE – Earlier EU word mark HACKER-PSCHORR and earlier EU figurative mark Hacker Pschorr, as well as earlier national word marks HACKERBRÄU and HACKER – Relative ground for refusal – Identification of the ground on which the opposition is based – Article 8(1)(a) and (b) of Regulation (EU) 2017/1001 – Article 2(2)(c) of Delegated Regulation (EU) 2018/625. — Case T-349/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale respinge il ricorso di Hacker-Pschorr Bräu GmbH contro la decisione della Commissione di ricorso EUIPO che aveva annullato l’accoglimento dell’opposizione contro il marchio HACKER SPACE. La Corte afferma che il fondamento dell’opposizione va determinato entro il termine di opposizione e che, nel caso concreto, era stata invocata solo la lettera a) dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001. Poiché le lettere a) e b) sono motivi distinti, l’EUIPO non doveva esaminare il rischio di confusione ex lettera b).
Marchio UE: la Corte conferma che il motivo di opposizione va individuato entro il termine di opposizione e che l’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2017/1001 non può essere esteso alla lettera b)
La questione giuridica
Se, in un’opposizione a registrazione di marchio UE, l’opponente possa far valere dopo la scadenza del termine di opposizione elementi e osservazioni per qualificare l’opposizione come fondata anche sull’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, quando nel modulo aveva selezionato soltanto la lettera a); se le lettere a) e b) dell’articolo 8, paragrafo 1, costituiscano un unico motivo di opposizione; e se il principio di buona amministrazione imponesse alla Commissione di ricorso di esaminare comunque la causa alla luce della lettera b).
Principio di diritto
In un procedimento di opposizione a registrazione di marchio UE, il motivo di opposizione deve risultare dagli atti depositati entro il termine di opposizione e non può essere ampliato con osservazioni successive; le lettere a) e b) dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 costituiscono motivi distinti e autonomi, sicché se l’opponente ha invocato soltanto la lettera a) l’EUIPO non è tenuto né autorizzato a esaminare d’ufficio la lettera b). La mancata selezione del corretto motivo nel modulo non può essere corretta sulla base di una mera ricostruzione dell’intenzione soggettiva dell’opponente quando dal modulo non risulti con sufficiente certezza un diverso fondamento dell’opposizione.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
- Regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 46 del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 47, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2017/1001
- Regolamento delegato (UE) 2018/625
- Articolo 2, paragrafo 2, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2018/625
- Articolo 2, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2018/625
- Articolo 7, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2018/625
- Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 134, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale
Marchio UE HACKER SPACE e identificazione del motivo di opposizione
La sentenza riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE contro la decisione della Prima Commissione di ricorso dell’EUIPO in un’opposizione alla registrazione del segno verbale HACKER SPACE. Il contenzioso concerneva la corretta individuazione del motivo di opposizione nel quadro dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001.
Fatti e svolgimento del procedimento
La domanda di marchio UE HACKER SPACE, presentata da Jana Vandělíková, designava beni delle classi 3, 5, 29, 32 e 33. Hacker-Pschorr Bräu GmbH propose opposizione contro i beni delle classi 29, 32 e 33 facendo valere quattro marchi anteriori: due marchi tedeschi HACKERBRÄU e HACKER, un marchio UE denominativo HACKER-PSCHORR e un marchio UE figurativo HACKER PSCHORR. L’opponente, nel modulo online di opposizione, selezionò soltanto la casella relativa all’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2017/1001, senza spuntare la casella relativa alla lettera b). Non depositò una dichiarazione separata dei motivi con il modulo, ma successivamente presentò osservazioni in cui invocò il rischio di confusione di cui alla lettera b). La Divisione di opposizione accolse in parte l’opposizione sulla base della lettera b), ma la Commissione di ricorso annullò tale decisione e rigettò integralmente l’opposizione.
Questioni giuridiche esaminate
Il Tribunale è stato chiamato a stabilire se:
- la Commissione di ricorso dovesse tener conto delle osservazioni e delle prove depositate dopo la scadenza del termine di opposizione per determinare il fondamento dell’opposizione;
- l’articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento 2017/1001 costituisse un unico motivo di opposizione oppure due motivi distinti;
- la Commissione di ricorso avesse violato il principio di buona amministrazione, l’uguaglianza di trattamento e l’economia processuale non esaminando la causa anche alla luce della lettera b);
- le disposizioni delle linee guida EUIPO potessero incidere sull’interpretazione della normativa vincolante.
Normativa rilevante
Il Tribunale richiama in particolare:
- l’articolo 46 del regolamento (UE) 2017/1001, che disciplina il termine per proporre opposizione;
- l’articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b), del medesimo regolamento;
- l’articolo 47, paragrafo 5, dello stesso regolamento, richiamato nei motivi di ricorso;
- l’articolo 2, paragrafi 2, lettera c), e 4, del regolamento delegato (UE) 2018/625, relativo al contenuto del modulo di opposizione;
- l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento delegato 2018/625;
- l’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
Ragionamento della Corte
Il Tribunale osserva anzitutto che, ai sensi dell’articolo 46 del regolamento 2017/1001, l’opposizione deve essere proposta entro tre mesi dalla pubblicazione della domanda di marchio. L’articolo 2, paragrafo 2, lettera c), del regolamento delegato 2018/625 richiede che il modulo indichi il fondamento dell’opposizione mediante una dichiarazione che i requisiti dell’articolo 8, paragrafo 1, siano soddisfatti, mentre il paragrafo 4 dello stesso articolo consente anche una dichiarazione motivata con fatti, argomenti e prove. Da ciò il Tribunale deduce che il motivo di opposizione deve risultare dagli atti presentati entro il termine e che gli elementi successivi non possono essere usati per modificare il fondamento dell’opposizione. Quanto alla relazione tra le lettere a) e b) dell’articolo 8, paragrafo 1, il Tribunale afferma che esse stabiliscono due insiemi distinti di condizioni: la lettera b) comprende anche l’ipotesi di somiglianza dei segni, mentre la lettera a) riguarda solo l’identità. Il rinvio generico all’articolo 8, paragrafo 1, contenuto nell’articolo 46 del regolamento 2017/1001 e nell’articolo 2, paragrafo 2, lettera c), del regolamento delegato 2018/625 non consente di concludere che vi sia un unico motivo di opposizione. Il Tribunale respinge anche l’argomento fondato sulla buona amministrazione. L’EUIPO deve certamente esaminare con cura e imparzialità gli elementi del caso, ma nel caso concreto il modulo di opposizione indicava solo la lettera a), ripetuta per ciascun marchio anteriore, senza una dichiarazione che consentisse di dedurre con certezza l’intenzione di fondare l’opposizione sulla lettera b). Le linee guida EUIPO non sono fonti vincolanti e non possono prevalere sulla normativa interpretata dalla giurisprudenza.
Decisione e dispositivo
Il Tribunale conclude che la Commissione di ricorso non ha errato nel considerare l’opposizione fondata esclusivamente sull’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2017/1001 e nel non esaminare la lettera b). Il ricorso è quindi respinto integralmente. Quanto alle spese, ciascuna parte è condannata a sopportare le proprie, poiché sia la ricorrente sia EUIPO risultano soccombenti rispetto alle proprie conclusioni specifiche sul dispositivo finale.
Principio affermato
Il termine di opposizione delimita in modo rigoroso il fondamento dell’opposizione a un marchio UE: il motivo deve essere chiaramente indicato nel modulo depositato tempestivamente, e non può essere ampliato con successivi argomenti. Le lettere a) e b) dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 non sono un unico motivo ma due basi autonome di opposizione.
Come è indicizzato
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