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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-671/21

Judgment of the General Court (Fifth Chamber) of 1 February 2023. — NFL Properties Europe GmbH v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Opposition proceedings – Application for the EU word mark DUUUVAL – Earlier EU figurative mark GROUPE DUVAL – Relative ground for refusal – Likelihood of confusion – Article 8(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001. — Case T-671/21

Giurisprudenza europea62021TJ0671

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale respinge il ricorso di NFL Properties Europe contro la decisione EUIPO che aveva accolto l'opposizione di Groupe Duval contro il marchio DUUUVAL. Viene confermata l'identità dei servizi e la forte somiglianza tra i segni, con conseguente rischio di confusione per il pubblico pertinente. Il fatto che il segno richiesto contenga tre "u" non basta a neutralizzare la percezione del nucleo "DUVAL". La pronuncia ribadisce inoltre che la classificazione di Nizza ha valore solo amministrativo e non determina da sola la portata della tutela.

Opposizione a marchio UE: la parola "DUUUVAL" è confondibile con il marchio figurativo anteriore "GROUPE DUVAL" per identità dei servizi e forte somiglianza dei segni.

La questione giuridica

Se, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, sussistesse un rischio di confusione tra il segno denominativo richiesto "DUUUVAL" e il marchio figurativo anteriore "GROUPE DUVAL", tenuto conto della pretesa diversità dei servizi, della distintività del segno anteriore e delle somiglianze visive, fonetiche e concettuali.

Principio di diritto

Il Tribunale conferma che, ai fini dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, vi è rischio di confusione quando i servizi sono identici e i segni presentano una somiglianza visiva e fonetica elevata, anche se il marchio anteriore contiene elementi figurativi e un termine generico; se il nucleo distintivo del segno anteriore è integralmente ripreso nel segno richiesto, la presenza di una sequenza di lettere insolita non è sufficiente a escludere la confusione, soprattutto quando il marchio anteriore ha una distintività almeno media.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Convenzione di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi per la registrazione dei marchi

Opposizione al marchio UE "DUUUVAL" contro il marchio anteriore "GROUPE DUVAL"

La sentenza riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto dinanzi al Tribunale contro una decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO in materia di opposizione alla registrazione di un marchio dell'Unione. Il conflitto oppone il segno denominativo richiesto "DUUUVAL" al marchio anteriore figurativo "GROUPE DUVAL", entrambi per servizi della classe 41.

Fatti e procedimento amministrativo

L'applicante aveva chiesto la registrazione del marchio UE "DUUUVAL" per una serie di servizi legati a sport, intrattenimento, educazione, organizzazione di competizioni e attività informative sul football. Una società predecessore di Groupe Duval aveva presentato opposizione fondandola sull'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, sulla base di un marchio figurativo anteriore registrato per servizi della classe 41, tra cui formazione, intrattenimento e attività sportive e culturali. La divisione opposizione aveva accolto l'opposizione e la commissione di ricorso aveva confermato la decisione, ritenendo identità dei servizi, somiglianza superiore alla media sul piano visivo, forte somiglianza fonetica e concettuale e distintività almeno media del marchio anteriore.

Questioni controverse dinanzi al Tribunale

Nel ricorso, l'applicante ha contestato essenzialmente:

  • la valutazione della distintività del marchio anteriore, ritenuto a suo dire solo debolmente distintivo perché percepito come cognome comune;
  • l'identità dei servizi, sostenendo che molti di essi fossero al più simili in misura limitata;
  • la comparazione dei segni, invocando la rilevanza della sequenza tripla di "u" e la diversa impressione complessiva dei due marchi.

Normativa e criteri applicati

Il Tribunale ricorda che, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, un marchio non può essere registrato se, per identità o somiglianza con un marchio anteriore e identità o somiglianza dei servizi, sussiste un rischio di confusione per il pubblico, compreso il rischio di associazione. La valutazione deve essere globale e tener conto di tutti i fattori rilevanti, in particolare dell'interdipendenza tra somiglianza dei segni e somiglianza dei servizi. Il Tribunale richiama inoltre la giurisprudenza secondo cui, quando i servizi coperti dal marchio anteriore includono quelli del marchio richiesto, i servizi devono considerarsi identici. Richiama infine il principio per cui la classificazione di Nizza ha finalità esclusivamente amministrative e non definisce da sola la portata della tutela.

Valutazione della somiglianza dei servizi

Il Tribunale conferma che tutti i servizi rivendicati dal marchio richiesto rientrano o coincidono con categorie ampie già coperte dal marchio anteriore. In particolare:

  • i servizi di educazione e formazione relativi a partite ed esibizioni di football e i programmi di educazione fisica rientrano nella categoria ampia di "providing of training" o vi si sovrappongono;
  • l'organizzazione e conduzione di competizioni di football professionistico costituisce attività sportiva e quindi è identica ai servizi di "sporting and cultural activities";
  • i servizi di informazione sportiva e di intrattenimento via rete, satellite, televisione o radio, nonché le informazioni sul football, rientrano nelle categorie ampie di "entertainment" e "sporting activities";
  • l'organizzazione di associazioni di squadre sportive, la gestione di una lega di club di football e la programmazione delle gare sono esempi specifici di attività sportive comprese nella categoria generale dei servizi anteriori. Il Tribunale respinge pertanto l'argomento secondo cui i servizi sarebbero al massimo solo vagamente simili.

Distintività e elemento dominante del marchio anteriore

La Corte osserva che nel marchio anteriore il termine "duval" è l'elemento dominante, per dimensioni e posizione, mentre il termine "groupe" è generico e privo di distintività; il figurativo ha mero valore ornamentale. Richiama la giurisprudenza secondo cui, nei marchi composti da elementi verbali e figurativi, gli elementi verbali hanno di regola maggior capacità distintiva perché il consumatore vi fa più facilmente riferimento per indicare il prodotto o il servizio. Ne deriva che il pubblico rilevante percepirà soprattutto l'elemento "duval", anche se tale elemento corrisponde a un cognome comune.

Somiglianza visiva, fonetica e concettuale dei segni

Sul piano visivo, il Tribunale conferma che i segni coincidono nelle lettere "du" e "val", che costituiscono il nucleo dominante del marchio anteriore. La presenza della sequenza insolita "uuu" nel segno richiesto non elimina la forte impressione di somiglianza, soprattutto perché il nucleo dominante del marchio anteriore è integralmente ripreso. Sul piano fonetico, il termine "groupe" è privo di capacità distintiva e verosimilmente non viene pronunciato; la tripla "u" non altera in modo apprezzabile la pronuncia di "duuuval", che resta sostanzialmente quella di "duval". La somiglianza fonetica è quindi ritenuta elevata. Sul piano concettuale, per la parte di pubblico francofona il termine "duval" sarà percepito come cognome francese; il segno richiesto non assume una diversa valenza concettuale idonea a differenziarlo. Anche il figurativo del marchio anteriore non aggiunge contenuto concettuale rilevante.

Valutazione globale del rischio di confusione

Tenuto conto dell'identità dei servizi, della somiglianza visiva superiore alla media, dell'elevata somiglianza fonetica e della somiglianza concettuale, nonché della distintività almeno media del marchio anteriore, il Tribunale conferma la sussistenza di un rischio di confusione anche per un pubblico con livello di attenzione elevato in relazione ad alcuni servizi. Sottolinea che il consumatore medio raramente effettua un confronto diretto tra i segni e si affida a un ricordo imperfetto: le differenze invocate dall'applicante non sono sufficienti a neutralizzare l'effetto complessivo prodotto dalla ripresa del nucleo "DUVAL".

Decisione e spese

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso e conferma la decisione EUIPO. In applicazione dell'articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, condanna NFL Properties Europe GmbH alle spese.

Principio ricavabile

La pronuncia ribadisce che, in opposizione tra marchi UE, la ripresa integrale dell'elemento verbale dominante del marchio anteriore in un marchio successivo può bastare, insieme all'identità dei servizi, a fondare il rischio di confusione anche se il segno successivo contiene una grafia insolita o il marchio anteriore include elementi figurativi e un termine generico. La classificazione di Nizza non è decisiva per delimitare i servizi ai fini della tutela del marchio.

Come è indicizzato

Materiemarchi dell'unione europeaopposizione alla registrazionerischio di confusioneservizi di educazione e intrattenimentoservizi sportivi

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