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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/938

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/938 della Commissione del 4 giugno 2021 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Cerise des coteaux du Ventoux» (IGP)]

Normativa europea32021R0938

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/938 dispone la registrazione nel registro UE delle DOP e delle IGP del nome "Cerise des coteaux du Ventoux" come IGP. La registrazione segue la pubblicazione della domanda presentata dalla Francia e l’assenza di opposizioni nei termini previsti dal regolamento (UE) n. 1151/2012. Il testo è essenziale e si limita a formalizzare l’iscrizione del nome e a stabilire l’entrata in vigore e l’applicabilità diretta nell’ordinamento degli Stati membri.

Iscrizione nel registro UE dell’indicazione geografica protetta "Cerise des coteaux du Ventoux" per ciliegie fresche o trasformate.

Ambito di applicazione

Si applica alla registrazione, nell’ambito dei regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari dell’Unione, del nome "Cerise des coteaux du Ventoux" come indicazione geografica protetta (IGP). Riguarda il prodotto classificato nella classe 1.6 dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, ossia ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati. Produce effetti in tutti gli Stati membri, essendo direttamente applicabile; il regolamento non contiene deroghe, esclusioni o limitazioni territoriali ulteriori.

Iscrizione di "Cerise des coteaux du Ventoux" come IGP

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/938 della Commissione dà attuazione alla procedura di registrazione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette. In particolare, dispone l’iscrizione di "Cerise des coteaux du Ventoux" come indicazione geografica protetta (IGP), nell’ambito del sistema di tutela previsto dal regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.

Contesto procedurale

La Commissione richiama nei considerando che la domanda di registrazione, presentata dalla Francia, è stata previamente pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Poiché non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione nei termini di cui all’articolo 51 del medesimo regolamento, si è reso possibile procedere alla registrazione del nome.

Oggetto della registrazione

L’articolo 1 stabilisce che il nome "Cerise des coteaux du Ventoux" è registrato come IGP. Il regolamento precisa inoltre la classificazione del prodotto, collocandolo nella classe 1.6 dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, relativa agli ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati. Si tratta quindi di una registrazione settoriale nel comparto agroalimentare, con effetti protettivi propri del regime delle indicazioni geografiche.

Entrata in vigore ed effetti giuridici

L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore del regolamento il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo ribadisce la sua natura di atto obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Registrazione della IGP "Cerise des coteaux du Ventoux"

L’articolo 1 iscrive nel registro il nome "Cerise des coteaux du Ventoux" come indicazione geografica protetta (IGP). Il nome identifica un prodotto della classe 1.6 dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, cioè ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati.

Presupposti procedurali della registrazione

Nei considerando si richiama che la domanda di registrazione presentata dalla Francia è stata pubblicata ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 e che non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del medesimo regolamento. Per tale ragione la Commissione procede alla registrazione.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo precisa inoltre che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaindicazioni geografichequalità dei prodotti alimentarimercato interno

Testo integrale

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