Regolamento (UE) 2021/912
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/912 della Commissione del 4 giugno 2021 che autorizza modifiche delle specifiche del nuovo alimento latto-N-neotetraosio (fonte microbica) e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza la modifica delle specifiche del latto-N-neotetraosio di origine microbica già inserito nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti. L’aggiornamento introduce una nuova fonte produttiva microbiologica e adegua alcuni parametri di purezza e microbiologici, sulla base del parere scientifico favorevole dell’EFSA. La modifica è recepita aggiornando l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470. Il testo si applica direttamente in tutti gli Stati membri a decorrere dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.
Modifica delle specifiche autorizzate del nuovo alimento latto-N-neotetraosio (fonte microbica) e aggiornamento dell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati.
Ambito di applicazione
Si applica alla voce "latto-N-neotetraosio (fonte microbica)" inserita nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati ai sensi del regolamento (UE) 2015/2283 e del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470. Riguarda gli operatori che immettono sul mercato tale nuovo alimento nell’Unione, con riferimento alle fonti microbiche autorizzate e alle specifiche di composizione e purezza riportate nell’allegato. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/912: modifiche delle specifiche del latto-N-neotetraosio (fonte microbica)
Il regolamento interviene nell’ambito della disciplina unionale sui nuovi alimenti, che consente la commercializzazione nell’Unione solo dei prodotti autorizzati e inseriti nell’elenco UE. La misura aggiorna la scheda del latto-N-neotetraosio di origine microbica alla luce di una nuova fonte produttiva e del relativo parere favorevole dell’EFSA, con conseguente modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.
Contesto normativo e procedimento
Il testo richiama il regolamento (UE) 2015/2283, in particolare gli articoli 8, 10, 11 e 12, che disciplinano rispettivamente l’elenco dell’Unione, la domanda di autorizzazione, la valutazione di sicurezza e l’atto di esecuzione finale. Viene ricordato che il latto-N-neotetraosio era già stato autorizzato in forma sintetica con la decisione di esecuzione (UE) 2016/375 e successivamente inserito nell’elenco dei nuovi alimenti anche nella versione di origine microbica riferita al ceppo Escherichia coli K-12.
Il 23 giugno 2019 Chr. Hansen A/S ha presentato domanda per autorizzare una nuova fonte microbica del medesimo nuovo alimento, prodotta dalla combinazione dei ceppi derivati PS-LNnT-JBT e DS-LNnT-JBT di Escherichia coli BL21(DE3), chiedendo l’aggiornamento dell’elenco UE e di alcune specifiche tecniche. La Commissione ha chiesto la valutazione scientifica all’EFSA il 17 gennaio 2020; il parere del 22 ottobre 2020 ha concluso che il prodotto è sicuro alle condizioni d’uso già autorizzate.
Oggetto della modifica
La Commissione ritiene pertanto opportuno modificare le specifiche del latto-N-neotetraosio prodotto per via microbiologica per includere la nuova fonte produttiva e aggiornare alcuni parametri di purezza. L’intervento si traduce nella sostituzione della voce corrispondente nella tabella 2 dell’allegato del regolamento (UE) 2017/2470.
Specifiche aggiornate del prodotto
La scheda tecnica aggiornata descrive il latto-N-neotetraosio come una polvere da bianca a biancastra ottenuta mediante procedimento microbiologico e ne indica la denominazione chimica, la formula molecolare C26H45NO21, il numero CAS 13007-32-4 e il peso molecolare di 707,63 g/mol.
La fonte del nuovo alimento può essere:
- un ceppo geneticamente modificato di Escherichia coli K-12; oppure
- una combinazione dei ceppi geneticamente modificati PS-LNnT-JBT e DS-LNnT-JBT di Escherichia coli BL21(DE3).
Le principali specifiche di purezza e qualità comprendono:
- tenore in assenza di acqua: ≥ 80 %;
- D-lattosio: ≤ 10,0 %;
- latto-N-trioso II: ≤ 3,0 %;
- para-latto-N-neoesoso: ≤ 5,0 %;
- isomero fruttosio del latto-N-neotetraosio: ≤ 1,0 %;
- somma dei saccaridi indicati: ≥ 92 % (% p/p sostanza secca);
- pH a 20 °C in soluzione al 5 %: 4,0–7,0;
- acqua: ≤ 9,0 %;
- ceneri solfatate: ≤ 1,0 %;
- metanolo: ≤ 100 mg/kg;
- proteine residue: ≤ 0,01 %.
Per i criteri microbiologici sono previsti:
- conta totale batteri aerobi mesofili: ≤ 500 CFU/g;
- lieviti e muffe: ≤ 50 CFU/g;
- endotossine residue: ≤ 10 EU/mg.
Effetti giuridici e decorrenza
L’articolo 1 dispone la modifica della voce nell’elenco UE dei nuovi alimenti autorizzati. L’articolo 2 stabilisce l’entrata in vigore al ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e ribadisce la diretta applicabilità in tutti gli Stati membri. Il regolamento è stato adottato dalla Commissione a Bruxelles il 4 giugno 2021 ed è accompagnato dal parere favorevole del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.
Disposizioni principali
Autorizzazione della modifica delle specifiche
La voce relativa al latto-N-neotetraosio (fonte microbica) nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati è modificata. L’aggiornamento consente l’uso, oltre al ceppo geneticamente modificato di Escherichia coli K-12 già autorizzato, della combinazione dei ceppi geneticamente modificati PS-LNnT-JBT e DS-LNnT-JBT di Escherichia coli BL21(DE3) come fonte del nuovo alimento.
Aggiornamento dell’allegato del regolamento (UE) 2017/2470
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è modificato sostituendo la scheda tecnica del latto-N-neotetraosio (fonte microbica) nella tabella 2 (Specifiche), con conseguente aggiornamento dell’elenco dell’Unione ai sensi dell’articolo 6 del regolamento (UE) 2015/2283.
Modifiche dei parametri di specifica
Le specifiche aggiornate confermano la natura del prodotto come polvere da bianca a biancastra ottenuta mediante procedimento microbiologico e mantengono i principali parametri chimici e microbiologici, introducendo/rafforzando in particolare: ceneri solfatate fino a ≤ 1,0%; lieviti e muffe fino a ≤ 50 CFU/g; assenza dell’isomero fruttosio del latto-N-neotetraosio fino a ≤ 1,0%; metanolo come solvente residuo fino a ≤ 100 mg/kg; proteine residue ≤ 0,01%; endotossine residue ≤ 10 EU/mg.
Base scientifica e procedurale
La Commissione ha chiesto il parere dell’EFSA il 17 gennaio 2020 ai sensi dell’articolo 11 del regolamento (UE) 2015/2283. Il parere scientifico del 22 ottobre 2020 ha concluso che il latto-N-neotetraosio prodotto dai ceppi derivati PS-LNnT-JBT e DS-LNnT-JBT di Escherichia coli BL21(DE3) è sicuro alle condizioni d’uso già autorizzate, fornendo la base per l’autorizzazione ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, dello stesso regolamento.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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