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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/907

Regolamento (UE) 2021/907 del Consiglio del 4 giugno 2021 che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006, concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia

Normativa europea32021R0907

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento rafforza il regime sanzionatorio dell’Unione nei confronti della Bielorussia, in risposta in particolare all’atterraggio forzato del volo Ryanair a Minsk del 23 maggio 2021 e alla repressione della società civile e dell’opposizione democratica. La modifica al regolamento (CE) n. 765/2006 introduce un divieto generale di ingresso nello spazio aereo e negli aeroporti dell’UE per gli aeromobili operati da vettori bielorussi. Sono previste solo eccezioni limitate per emergenze e autorizzazioni nazionali per scopi umanitari o altre finalità coerenti con il regolamento. Il testo entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale e si applica direttamente in tutti gli Stati membri.

Modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 introducendo un divieto di sorvolo, atterraggio e decollo nell’UE per gli aeromobili operati da vettori aerei bielorussi, con limitate deroghe autorizzative.

Ambito di applicazione

Si applica agli aeromobili operati da vettori aerei bielorussi, inclusi i casi in cui operino come vettori commerciali in base ad accordi di code-sharing o di blocked-space. Il divieto riguarda il territorio dell’Unione europea, impedendo atterraggio, decollo e sorvolo. Restano esclusi i casi di atterraggio di emergenza e di sorvolo di emergenza. In deroga, le autorità competenti degli Stati membri indicate nell’allegato II possono autorizzare le operazioni sopra indicate per fini umanitari o per altre finalità coerenti con gli obiettivi del regolamento.

Modifica del regime restrittivo UE nei confronti della Bielorussia

Il regolamento (UE) 2021/907 del Consiglio modifica il regolamento (CE) n. 765/2006, che attua nell’ordinamento dell’Unione le misure restrittive adottate nei confronti della Bielorussia. Il provvedimento è adottato in collegamento con la decisione (PESC) 2021/908 e si inserisce nel contesto delle reazioni dell’Unione all’atterraggio forzato del volo Ryanair a Minsk del 23 maggio 2021, nonché alla più ampia repressione della società civile e dell’opposizione democratica in Bielorussia.

Contesto e finalità

Dai considerando emerge che il regolamento mira a rafforzare l’efficacia delle misure restrittive già vigenti, colpendo in particolare il settore dell’aviazione bielorussa. L’Unione considera l’episodio del volo Ryanair come una grave minaccia per la sicurezza aerea e come elemento ulteriore del deterioramento dello Stato di diritto e della situazione dei diritti umani in Bielorussia. Per questo motivo viene introdotto un divieto specifico di accesso allo spazio aereo e agli aeroporti dell’Unione per gli aeromobili operati da vettori bielorussi.

Ambito soggettivo e oggettivo

La nuova disciplina riguarda gli aeromobili operati da vettori aerei bielorussi, definiti come imprese di trasporto aereo titolari di una licenza di esercizio valida o documento equivalente rilasciati dalle autorità bielorusse. Il divieto si applica anche quando tali aeromobili operano come vettori commerciali nell’ambito di accordi di code-sharing o blocked-space.

Divieto generale di operazioni nello spazio aereo dell’Unione

L’articolo 8 ter stabilisce un divieto generalizzato di atterraggio, decollo e sorvolo del territorio dell’Unione per gli aeromobili operati da vettori bielorussi. La formulazione è ampia e copre tutte le operazioni di transito e accesso allo spazio aereo dell’UE, con l’obiettivo di limitare in modo immediato e uniforme la capacità operativa del settore aereo bielorusso all’interno dell’Unione.

Eccezioni e deroghe

Il regolamento prevede due livelli di eccezione. In primo luogo, il divieto non si applica nei casi di atterraggio di emergenza o di sorvolo di emergenza. In secondo luogo, l’articolo 8 quater consente alle autorità competenti degli Stati membri elencate nell’allegato II di autorizzare in deroga atterraggio, decollo o sorvolo quando tali operazioni siano necessarie per scopi umanitari o per qualunque altra finalità coerente con gli obiettivi del regolamento. Le autorizzazioni rilasciate devono essere comunicate agli altri Stati membri e alla Commissione.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, scelta che riflette l’esigenza di assicurare un’immediata efficacia delle misure. Come di consueto per i regolamenti UE, il testo è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Definizione di vettore aereo bielorusso

All’articolo 1 del regolamento (CE) n. 765/2006 viene aggiunta la definizione di "vettore aereo bielorusso": impresa di trasporto aereo titolare di una licenza di esercizio valida o di documento equivalente rilasciati dalle competenti autorità della Bielorussia.

Divieto di atterraggio, decollo e sorvolo

È inserito l’articolo 8 ter, che vieta a qualsiasi aeromobile operato da vettori bielorussi, anche nell’ambito di accordi di code-sharing o blocked-space, di atterrare nel territorio dell’Unione, decollare dal territorio dell’Unione o sorvolare il territorio dell’Unione.

Eccezione per emergenze

Il divieto di cui all’articolo 8 ter non si applica nei casi di atterraggio di emergenza o di sorvolo di emergenza.

Deroghe autorizzative per fini umanitari o coerenti con il regolamento

È inserito l’articolo 8 quater, che consente alle autorità competenti degli Stati membri elencate nell’allegato II di autorizzare atterraggio, decollo o sorvolo se necessari per scopi umanitari o per qualsiasi altra finalità coerente con gli obiettivi del regolamento.

Obbligo di informazione tra Stati membri e Commissione

Lo Stato membro o gli Stati membri interessati devono informare gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse ai sensi dell’articolo 8 quater, paragrafo 1.

Entrata in vigore e applicazione diretta

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiemisure restrittivetrasporti aereipolitica estera e di sicurezza comunesanzioni internazionali

Testo integrale

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