Regolamento (UE) 2021/2139
Regolamento delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, del 4 giugno 2021, che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato completa la tassonomia UE fissando criteri tecnici dettagliati per qualificare numerose attività economiche come sostenibili sotto il profilo climatico. Definisce, per ciascun settore, soglie, prestazioni minime, requisiti procedurali e verifiche, includendo anche criteri DNSH per gli altri obiettivi ambientali. Il testo copre un ampio spettro di attività, dalla silvicoltura all’energia, dai trasporti all’edilizia, fino ad alcune attività industriali, di ICT e finanziarie. La logica di fondo è garantire comparabilità, integrità ambientale e allineamento con la normativa UE di settore.
Fissa i criteri di vaglio tecnico della tassonomia UE per stabilire quando un’attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione o all’adattamento ai cambiamenti climatici e quando non arreca danno significativo agli altri obiettivi ambientali.
Ambito di applicazione
Si applica alle attività economiche ricomprese negli allegati I e II del regolamento (UE) 2020/852, con riferimento sia alle attività che contribuiscono alla mitigazione dei cambiamenti climatici sia a quelle che contribuiscono all’adattamento. Riguarda imprese, partecipanti ai mercati finanziari ed emittenti nell’ambito del quadro della tassonomia UE, ed è rilevante anche per operatori economici e autorità pubbliche che intendano applicarlo su base volontaria. È applicabile in tutti gli Stati membri ed è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione, applicandosi dal 1o gennaio 2022; il testo è rilevante ai fini del SEE. Le attività non coperte dai criteri specifici non possono essere qualificate come ecosostenibili ai sensi del regolamento, salvo future integrazioni o atti delegati ulteriori.
Regolamento delegato (UE) 2021/2139 della Commissione
Il regolamento completa il quadro della tassonomia UE di cui al regolamento (UE) 2020/852 fissando i criteri di vaglio tecnico per stabilire quando un’attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all’adattamento ai cambiamenti climatici. Il testo mira inoltre a precisare, per ciascun obiettivo ambientale rilevante, i requisiti per il principio di "non arrecare un danno significativo" (DNSH).
Finalità e struttura del regolamento
L’atto delegato è adottato in attuazione degli articoli 10 e 11 del regolamento (UE) 2020/852 e si colloca nel quadro della finanza sostenibile dell’Unione. La Commissione sottolinea l’esigenza di criteri uniformi, comparabili e ancorati a evidenze scientifiche, da applicare alle medesime categorie di attività economiche in modo coerente tra settori e Stati membri.
Ambito oggettivo e soggettivo
Il regolamento si applica alle attività economiche elencate negli allegati I e II, rivolte in particolare a imprese, partecipanti ai mercati finanziari ed emittenti che operano nell’ambito della tassonomia UE. La normativa è rilevante anche per operatori economici e autorità pubbliche che intendano applicarla volontariamente; le categorie sono spesso associate a codici NACE indicativi, ma la descrizione sostanziale dell’attività prevale sul codice statistico.
Mitigazione dei cambiamenti climatici
L’allegato I definisce criteri puntuali per numerose attività: silvicoltura, ripristino di zone umide, manifattura, energia, gestione dei rifiuti, trasporti, edilizia, ICT e servizi professionali. In molti casi i criteri si basano su soglie di emissione di gas serra, livelli di efficienza energetica, requisiti di progettazione e obblighi di verifica indipendente. Alcune attività, come cemento, alluminio, ferro e acciaio, idrogeno, cloro, soda, nerofumo e materie plastiche, sono qualificate come attività di transizione perché ancora non completamente sostituibili con alternative a emissioni prossime allo zero.
Adattamento ai cambiamenti climatici
L’allegato II disciplina le attività che possono essere considerate allineate all’adattamento climatico. Il nucleo metodologico è la valutazione dei rischi climatici fisici e della vulnerabilità, basata su scenari prospettici e su soluzioni di adattamento proporzionate all’attività. Per le attività qualificate come adattamento, il regolamento richiede anche che le soluzioni adottate non compromettano la resilienza altrui, siano coerenti con le strategie pubbliche e, ove fisiche, rispettino i criteri DNSH pertinenti.
Criteri DNSH e salvaguardie ambientali
Il regolamento dedica ampio spazio ai criteri DNSH generici per acqua, economia circolare, inquinamento e biodiversità, oltre a criteri specifici per settore. Ciò assicura che un’attività non possa essere qualificata sostenibile se, pur contribuendo a un obiettivo climatico, arreca danni rilevanti ad altri obiettivi ambientali. Le prescrizioni comprendono, tra l’altro, limitazioni sulle sostanze chimiche, obblighi di gestione dei rifiuti, valutazioni di impatto ambientale e misure di mitigazione e compensazione.
Disposizioni operative rilevanti per i professionisti
Per numerose attività sono richiesti piani documentali, monitoraggio, audit periodici e, in alcuni casi, verifica di terza parte indipendente. Il regolamento fissa inoltre termini specifici, come il limite del 31 dicembre 2025 per talune tecnologie transitorie nei trasporti e negli impianti energetici, e richiama standard tecnici europei e internazionali (ISO, BAT, direttive settoriali) come parametri di conformità. Dal punto di vista pratico, il documento è centrale per la due diligence ESG, la strutturazione di prodotti finanziari sostenibili e la qualificazione tax/financial reporting delle attività di impresa.
Disposizioni principali
Criteri tecnici per la mitigazione climatica
L’allegato I elenca le attività che possono contribuire in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici e i relativi criteri tecnici. I criteri assumono la forma di soglie quantitative, livelli di prestazione, prescrizioni qualitative, requisiti di processo o, in alcuni casi, definizioni della natura dell’attività. Per molte attività sono previsti valori limite di emissione, requisiti di efficienza energetica, uso di tecnologie a zero o basse emissioni e, ove necessario, verifica da parte di terzi indipendenti.
Criteri tecnici per l’adattamento climatico
L’allegato II individua le attività che possono contribuire in modo sostanziale all’adattamento ai cambiamenti climatici. Per tali attività è richiesta una valutazione dei rischi climatici e della vulnerabilità, l’adozione di soluzioni di adattamento coerenti con i piani territoriali e settoriali e, quando la soluzione è fisica, il rispetto dei criteri DNSH applicabili. In diversi casi, l’attività è qualificabile come abilitante ai sensi dell’articolo 11 del regolamento (UE) 2020/852.
Silvicoltura e ripristino forestale
Per imboschimento, risanamento/ripristino delle foreste e gestione forestale sono richiesti piani di gestione o strumenti equivalenti, monitoraggio, rispetto della legalità e della due diligence ex regolamento (UE) n. 995/2010, conservazione delle scorte di carbonio, analisi dei benefici climatici su 30 anni e garanzie di permanenza. Sono previsti esoneri per le aziende forestali sotto i 13 ettari per l’analisi dei benefici climatici e audit periodici entro 2 anni dall’avvio e poi ogni 10 anni, anche in forma aggregata.
Energia e infrastrutture energetiche
Per la produzione di energia elettrica e calore da fonti rinnovabili e per infrastrutture di trasmissione, distribuzione e accumulo, il regolamento stabilisce criteri basati su soglie di emissioni (ad esempio 100 g CO2e/kWh in diversi casi), requisiti di efficienza, integrazione delle rinnovabili, limitazione delle perdite e, per alcune infrastrutture, allineamento alla traiettoria di decarbonizzazione del sistema elettrico o del gas. Sono disciplinati anche accumulo elettrico, accumulo termico, stoccaggio di idrogeno, reti per gas rinnovabili e a basse emissioni e teleriscaldamento/teleraffrescamento efficienti.
Industria manifatturiera a basse emissioni
Per cemento, alluminio, ferro e acciaio, idrogeno, cloro, soda, nerofumo, prodotti chimici organici di base, ammoniaca e materie plastiche in forme primarie, il regolamento definisce soglie di emissione e criteri di ciclo di vita, spesso con riferimento a benchmark ETS, calcoli LCA e verifica da parte di terzi. Alcune di queste attività sono qualificate come attività di transizione ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852.
Trasporti a basse emissioni e infrastrutture correlate
Per ferrovia, trasporto urbano e suburbano, merci su strada, mobilità personale, trasporto marittimo e fluviale, nonché per le relative infrastrutture, sono previsti criteri fondati su veicoli e navi a zero emissioni, soglie di CO2, limiti temporali (ad esempio fino al 31 dicembre 2025 per alcune tecnologie transitorie), obblighi di gestione dei rifiuti, limiti di inquinanti e misure di protezione della biodiversità e degli ecosistemi. Alcune attività di trasporto marittimo e di mobilità pesante possono essere considerate di transizione.
Edilizia e attività immobiliari
Per nuova costruzione, ristrutturazione, installazione di dispositivi di efficienza energetica, tecnologie rinnovabili in loco e acquisto/proprietà di edifici, il regolamento impone requisiti di prestazione energetica, riduzione del fabbisogno di energia primaria, uso efficiente dell’acqua, limitazione delle emissioni indoor, gestione dei rifiuti di cantiere e requisiti di circolarità. Per gli edifici esistenti acquistati è richiesto almeno un attestato energetico di classe A o l’inserimento nel primo 15 % del parco immobiliare; per gli edifici non residenziali grandi è richiesta gestione efficiente e monitoraggio delle prestazioni.
Informazione e comunicazione
Per data center e soluzioni basate sui dati, il regolamento richiede l’adozione delle migliori pratiche del codice di condotta UE per l’efficienza energetica dei data center o di standard equivalenti, l’uso di refrigeranti con GWP non superiore a 675, la gestione dei rifiuti elettronici e il rispetto delle prescrizioni sui server e prodotti di archiviazione. Le soluzioni basate sui dati devono dimostrare una riduzione significativa delle emissioni di gas serra rispetto alle migliori alternative di mercato e verifiche indipendenti.
Attività professionali, scientifiche e tecniche
Sono incluse attività di ingegneria, consulenza tecnica e ricerca, sviluppo e innovazione vicine al mercato sia per la mitigazione sia per l’adattamento climatico. Per la ricerca e innovazione è richiesto che la tecnologia o soluzione sia almeno dimostrata in ambiente pertinente o pre-commerciale, che abbia un potenziale di riduzione delle emissioni o di aumento della resilienza e che i risultati consentano alle attività sostenute di soddisfare i rispettivi criteri tassonomici.
Attività finanziarie e assicurative
Per l’assicurazione non vita relativa ai pericoli climatici, il regolamento richiede modelli di rischio all’avanguardia, trasparenza sul modo in cui i rischi climatici sono considerati e incentivi di prezzo o contrattuali alla riduzione del rischio. La disciplina è pensata per qualificare tali servizi come attività abilitanti all’adattamento.
Criteri DNSH generici
Gli allegati contengono criteri DNSH generici per adattamento climatico, uso sostenibile e protezione delle acque, prevenzione e riduzione dell’inquinamento e protezione della biodiversità. Tali criteri richiedono valutazioni del rischio, piani di gestione, rispetto della disciplina sulle sostanze chimiche e, ove applicabile, VIA o altre valutazioni equivalenti. Le attività non devono fabbricare, usare o immettere in commercio sostanze vietate o fortemente limitate, salvo eccezioni tassative.
Disciplina procedurale e applicativa
Il regolamento si applica dal 1o gennaio 2022, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri. La Commissione richiama la necessità di riesami periodici per adeguare i criteri agli sviluppi tecnologici, scientifici e di mercato. La struttura dei criteri è armonizzata per settori e riferimenti NACE, con indicazioni non prevalenti rispetto alla descrizione sostanziale dell’attività.
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