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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/976

Regolamento (UE) 2021/976 della Commissione del 4 giugno 2021 che modifica gli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di ciclossidim, mepiquat, Metschnikowia fructicola ceppo NRRL Y-27328 e proesadione in o su determinati prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32021R0976

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna gli allegati del regolamento (CE) n. 396/2005 fissando nuovi livelli massimi di residui per ciclossidim, mepiquat e proesadione in numerosi prodotti vegetali e animali. Inoltre, include Metschnikowia fructicola ceppo NRRL Y-27328 nell’allegato IV, con effetto di esenzione dai LMR specifici. Le modifiche si fondano sulle valutazioni EFSA e sulle procedure di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, con attenzione alla sicurezza dei consumatori. Per il mepiquat nei semi di cotone è prevista un’applicazione dal 1° luglio 2021 per ragioni di certezza del diritto.

Modifica dei livelli massimi di residui (LMR) di ciclossidim, mepiquat, Metschnikowia fructicola ceppo NRRL Y-27328 e proesadione in determinati prodotti alimentari e mangimi.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori della filiera alimentare e mangimistica per i prodotti di origine vegetale e animale elencati negli allegati del regolamento (CE) n. 396/2005, con riferimento ai residui delle sostanze attive ciclossidim, mepiquat, proesadione e al microrganismo Metschnikowia fructicola ceppo NRRL Y-27328. Interessa in particolare i prodotti per i quali sono richieste modifiche dei LMR a seguito di autorizzazioni d’uso fitosanitario o di valutazioni di sicurezza EFSA. È direttamente applicabile negli Stati membri; si applica dalla pubblicazione, con applicazione specifica dal 1° luglio 2021 per i LMR del mepiquat. Esclude i casi in cui non sono fissati LMR specifici, salvo il valore di base di 0,01 mg/kg ove applicabile, e inserisce Metschnikowia fructicola nell’allegato IV, con esenzione dai LMR.

Modifica degli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 per ciclossidim, mepiquat, Metschnikowia fructicola e proesadione

Il regolamento interviene sul sistema unionale dei livelli massimi di residui (LMR) degli antiparassitari, aggiornando le tabelle contenute nel regolamento (CE) n. 396/2005. La modifica discende dalle richieste di revisione presentate nell’ambito di autorizzazioni di prodotti fitosanitari e dalle valutazioni dell’EFSA, che la Commissione considera compatibili con la sicurezza dei consumatori.

Contesto normativo e valutazioni richiamate

Il regolamento (CE) n. 396/2005 costituisce il quadro di riferimento per i residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale. In questo caso:

  • per la proesadione gli LMR erano già fissati nell’allegato II;
  • per ciclossidim e mepiquat gli LMR erano fissati nell’allegato III, parte A;
  • per Metschnikowia fructicola ceppo NRRL Y-27328 non vi erano LMR specifici e si applicava il valore di default di 0,01 mg/kg ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera b).

Le domande di modifica sono state valutate dagli Stati membri competenti ai sensi dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 396/2005 e successivamente esaminate dall’EFSA, che ha espresso pareri motivati. Per il mepiquat, l’Autorità ha anche raccomandato un aumento dei LMR per alcuni prodotti di origine animale in conseguenza dell’uso sui semi di cotone. Per Metschnikowia fructicola, la Commissione ha tenuto conto anche della relazione di riesame nel quadro del regolamento (CE) n. 1107/2009, dalla quale emerge che l’organismo non è patogeno per l’uomo e che non dovrebbero essere presenti metaboliti tossici o tossine negli alimenti derivanti dal suo impiego.

Modifiche ai LMR della proesadione

L’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 viene sostituito per quanto riguarda la proesadione. La nuova tabella disciplina numerose categorie di prodotti, con valori differenti a seconda del prodotto e, in molti casi, con il limite di determinazione analitica come valore applicabile.

Tra i valori espressamente indicati figurano, tra gli altri:

  • fragole: 0,15 mg/kg;
  • ciliegie dolci: 0,4 mg/kg;
  • mele: 0,1 mg/kg;
  • prugne: 0,05 mg/kg;
  • alcuni prodotti della categoria drupacee, frutta a guscio, agrumi e vari ortaggi: 0,01 mg/kg o il limite di determinazione analitica.

La disciplina riguarda anche prodotti di origine animale, per i quali in larga parte è previsto il valore di base/limite di determinazione analitica, oltre a categorie residue come cereali, spezie, semi oleosi e piante da zucchero.

Modifiche ai LMR di ciclossidim e mepiquat

L’allegato III, parte A, viene sostituito per entrambe le sostanze. Per ciclossidim i residui sono definiti includendo i prodotti di degradazione e reazione determinabili come BH 517-TGSO2 e/o BH 517-5-OH-TGSO2 o i rispettivi esteri metilici, calcolati in totale come ciclossidim. Per mepiquat la definizione fa riferimento alla somma di mepiquat e dei suoi sali, espressa come mepiquat cloruro.

Il regolamento fissa nuovi limiti per un ampio ventaglio di prodotti, con valori specifici per molte categorie di frutta, ortaggi, semi oleosi, cereali e prodotti animali. Sono inclusi, tra gli altri:

  • fragole: 4 mg/kg per ciclossidim;
  • uve: 0,5 mg/kg per ciclossidim;
  • patate: 3 mg/kg per ciclossidim;
  • semi di soia: 80 mg/kg per ciclossidim;
  • semi di cotone: 6 mg/kg per mepiquat;
  • latte bovino: 0,07 mg/kg per mepiquat;
  • uova di volatili: 0,07 mg/kg per mepiquat.

Per numerosi altri prodotti sono previsti valori distinti per le due sostanze o il riferimento al limite di determinazione analitica.

LMR per i funghi coltivati e osservazione sulla contaminazione incrociata

Nel caso del mepiquat è inserita una nota specifica relativa ai funghi coltivati. Il regolamento indica che per i funghi orecchioni si applica un LMR di 0,7 mg/kg e segnala che i dati di monitoraggio evidenziano una possibile contaminazione incrociata dei funghi coltivati non trattati con paglia regolarmente trattata con clormequat. È previsto che, al momento del riesame dell’LMR, la Commissione tenga conto delle informazioni eventualmente presentate entro il 31 dicembre 2022, oppure, in mancanza, dell’assenza di tali informazioni.

Inserimento di Metschnikowia fructicola nell’allegato IV

La Commissione inserisce Metschnikowia fructicola ceppo NRRL Y-27328 nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005, dove sono elencate le sostanze per le quali non è necessario fissare LMR. La scelta è motivata dalla conclusione secondo cui l’organismo non è patogeno per l’uomo e non dovrebbe comportare la presenza di metaboliti tossici o tossine negli alimenti a seguito del suo impiego.

Entrata in vigore e decorrenza

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, per i LMR del mepiquat si applica una regola speciale: la decorrenza è fissata al 1° luglio 2021, in continuità con il precedente LMR temporaneo previsto dal regolamento (UE) 2018/832 e per ragioni di certezza del diritto.

Effetti pratici per operatori e consulenti

Per gli operatori del settore agroalimentare e per i consulenti legali e fiscali, il regolamento comporta:

  • l’adeguamento dei controlli interni e delle verifiche di conformità ai nuovi LMR;
  • la necessità di distinguere tra data di entrata in vigore e data di applicazione specifica del mepiquat;
  • la verifica delle filiere interessate, soprattutto per semi oleosi, frutta, ortaggi e prodotti di origine animale;
  • l’esclusione da LMR specifici per Metschnikowia fructicola ceppo NRRL Y-27328, con ricadute sulla gestione regolatoria dei prodotti fitosanitari biologici o microbiologici.

Disposizioni principali

Modifica degli allegati del regolamento (CE) n. 396/2005

L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 secondo l’allegato del regolamento. Le modifiche riguardano i LMR di proesadione, ciclossidim e mepiquat, nonché l’inserimento di Metschnikowia fructicola ceppo NRRL Y-27328 nell’allegato IV.

Proesadione: revisione dei LMR nell’allegato II

Per la proesadione viene sostituita la colonna dell’allegato II, con nuovi LMR per numerosi prodotti vegetali, tra cui diverse categorie di frutta, ortaggi, cereali, semi oleosi, spezie, prodotti di origine animale e altri prodotti alimentari. In molte voci è previsto il valore al limite di determinazione analitica; per alcune categorie sono fissati valori specifici, come fragole 0,15 mg/kg, ciliegie dolci 0,4 mg/kg, mele 0,1 mg/kg, prugne 0,05 mg/kg e vari semi oleosi con valori differenziati.

Ciclossidim e mepiquat: sostituzione delle colonne nell’allegato III, parte A

Per ciclossidim e mepiquat vengono sostituite le colonne dell’allegato III, parte A, con nuovi LMR per un ampio elenco di prodotti. Per ciclossidim sono indicati i residui comprensivi dei prodotti di degradazione e reazione espressi come ciclossidim; per mepiquat è considerata la somma di mepiquat e dei suoi sali, espressa come mepiquat cloruro. Sono previsti valori specifici per molte categorie di prodotti vegetali e animali, inclusi frutta, ortaggi, semi oleosi, cereali, latte, uova e carni.

Applicazione specifica del mepiquat nei semi di cotone

Il regolamento precisa che, per il mepiquat nei semi di cotone, il nuovo LMR si applica a decorrere dal 1° luglio 2021. La scelta è giustificata dalla presenza di un precedente LMR temporaneo valido fino al 30 giugno 2021, introdotto dal regolamento (UE) 2018/832.

Inserimento di Metschnikowia fructicola ceppo NRRL Y-27328 nell’allegato IV

L’allegato IV viene integrato con la voce "Metschnikowia fructicola ceppo NRRL Y-27328". L’effetto è quello di escludere questa sostanza/microrganismo dall’applicazione di LMR specifici, alla luce delle conclusioni di non patogenicità per l’uomo e dell’assenza attesa di metaboliti tossici o tossine negli alimenti.

Fondamento tecnico-scientifico e sicurezza dei consumatori

Le modifiche si basano sulle domande presentate nell’ambito delle procedure di autorizzazione e sulle valutazioni degli Stati membri e dell’EFSA. La Commissione richiama che, per tutte le domande, le modifiche richieste sono risultate accettabili per la sicurezza dei consumatori, senza rischio di superamento della dose giornaliera ammissibile o della dose acuta di riferimento.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentareresidui di antiparassitariprodotti fitosanitariagricolturamangimi

Testo integrale

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