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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/1398

Regolamento delegato (UE) 2021/1398 della Commissione del 4 giugno 2021 che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/654 che integra il regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’accettazione delle omologazioni rilasciate in conformità ai regolamenti n. 49 e n. 96 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32021R1398

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il quadro tecnico dell’omologazione dei motori per macchine mobili non stradali, correggendo alcune divergenze tra il regolamento delegato (UE) 2017/654 e le corrispondenti prescrizioni UNECE. In particolare, facilita il riconoscimento dell’equivalenza delle omologazioni UNECE n. 49 e n. 96, introduce allineamenti puntuali sui requisiti di monitoraggio e sulla possibilità di escludere punti di funzionamento dai cicli di prova. Viene inoltre mantenuta la validità delle omologazioni UE rilasciate prima del 24 agosto 2021.

Modifica il regolamento delegato (UE) 2017/654 per allineare e ampliare il riconoscimento di omologazioni UNECE relative ai motori per macchine mobili non stradali, in particolare per i regolamenti UNECE n. 49 e n. 96.

Ambito di applicazione

Si applica ai motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali, nell’ambito del sistema di omologazione previsto dal regolamento (UE) 2016/1628 e del regolamento delegato (UE) 2017/654 che lo integra. Riguarda costruttori di motori, autorità di omologazione e servizi tecnici, con effetti sul riconoscimento di omologazioni rilasciate secondo la serie di modifiche 06 del regolamento UNECE n. 49 e la serie di modifiche 05, nonché 00-04, del regolamento UNECE n. 96; si applica anche ai motori per uso speciale e ad alcune categorie di motori NRE, NRG, NRSh, NRS, SMB e ATS. Sono rilevanti i profili territoriali SEE e l’applicazione diretta negli Stati membri; restano salve le omologazioni UE già rilasciate prima del 24 agosto 2021.

Modifica del regolamento delegato (UE) 2017/654 sull’accettazione delle omologazioni UNECE per motori non stradali

Il regolamento delegato (UE) 2021/1398 interviene sul regolamento delegato (UE) 2017/654, che integra il regolamento (UE) 2016/1628 in materia di limiti di emissione e omologazione dei motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali. L’obiettivo è riallineare alcune prescrizioni tecniche alle corrispondenti norme UNECE, riducendo disallineamenti che ostacolavano il riconoscimento dell’equivalenza delle omologazioni e chiarendo il ruolo delle autorità di omologazione rispetto ai servizi tecnici.

Contesto e finalità

I considerando evidenziano che alcune decisioni tecniche, pur adottate dai servizi tecnici, hanno un impatto rilevante sul processo di omologazione e devono quindi essere ricondotte sotto la responsabilità delle autorità di omologazione. Il regolamento mira inoltre a risolvere specifiche divergenze tra il quadro UE e le serie di modifiche dei regolamenti UNECE n. 49 e n. 96, così da consentire il riconoscimento dell’equivalenza delle omologazioni internazionali quando i requisiti sostanziali risultano coerenti con il diritto dell’Unione.

Validità delle omologazioni già rilasciate

L’articolo 1 aggiunge all’articolo 20 bis del regolamento delegato (UE) 2017/654 un nuovo paragrafo 3, in forza del quale restano valide le omologazioni UE di un tipo di motore o di una famiglia di motori omologati in conformità a tale regolamento prima del 24 agosto 2021. Si preserva così la continuità giuridica per i titolari di omologazioni già ottenute.

Motore capostipite, rappresentatività e scelta di motori alternativi

Nell’allegato I, punto 2.6.2, viene precisato che, se l’autorità di omologazione ritiene che il motore capostipite selezionato non sia pienamente rappresentativo della famiglia di motori definita nell’allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2017/656, essa può selezionare e sottoporre a prova un motore di riferimento alternativo e, se necessario, un ulteriore motore di riferimento. La disposizione rafforza il controllo di rappresentatività della famiglia di motori.

Monitoraggio NOx: adeguamento della soglia a 36 ore

Una delle principali correzioni riguarda l’allegato IV, appendice 1, punto 11.4.2.1.4. La nuova formulazione allinea il regolamento delegato (UE) 2017/654 alla versione pertinente del regolamento UNECE n. 49, prevedendo che il contatore bloccato possa essere azzerato se i sistemi di monitoraggio hanno completato almeno un ciclo senza malfunzionamenti e non è stato rilevato alcun malfunzionamento pertinente durante almeno 36 ore di funzionamento del motore dall’ultimo arresto del contatore. Le figure 4.4, 4.6 e 4.7 sono coerentemente aggiornate con il riferimento alle 36 ore.

Esclusione di punti di funzionamento dalle superfici di controllo

Nell’allegato V, punto 1, quinto capoverso, si stabilisce che il costruttore può chiedere al servizio tecnico di escludere determinati punti di funzionamento da qualsiasi superficie di controllo durante la dimostrazione prevista dalla parte 3. L’esclusione deve essere concessa, previo accordo dell’autorità di omologazione, se il costruttore dimostra che il motore non è mai in grado di funzionare in corrispondenza di tali punti in qualunque combinazione di macchine mobili non stradali. La modifica sposta quindi in capo all’autorità di omologazione la decisione finale, coerentemente con i considerando.

Riconoscimento dell’equivalenza delle omologazioni UNECE n. 49

Nell’allegato XIII, la serie di modifiche 06 del regolamento UNECE n. 49 è riconosciuta come equivalente alle omologazioni UE e alla marcatura regolamentare prevista dal regolamento (UE) 2016/1628. L’equivalenza opera però solo se un servizio tecnico conferma la conformità del tipo di motore ai requisiti dell’allegato IV, appendice 2, quando il motore è destinato esclusivamente a sostituire motori della fase V delle categorie IWP e IWA, oppure ai requisiti dell’allegato IV, appendice 1, per gli altri casi. Inoltre, un’autorità di omologazione deve confermare il rispetto dell’articolo 19 del regolamento (UE) 2016/1628 da parte del costruttore.

Riconoscimento dell’equivalenza delle omologazioni UNECE n. 96

Il regolamento amplia in modo significativo il sistema di equivalenza per il regolamento UNECE n. 96. Da un lato, le omologazioni della serie di modifiche 05 per motori della categoria NRE sono riconosciute equivalenti alle omologazioni UE, subordinatamente alla verifica del rispetto dell’articolo 19 del regolamento (UE) 2016/1628 da parte del costruttore. Dall’altro, per le famiglie e i tipi di motori delle categorie NRG, NRSh, NRS, SMB e ATS, le omologazioni UNECE n. 96 serie 05 e, se del caso, le corrispondenti marcature regolamentari sono parimenti riconosciute come equivalenti, sempre previa conferma dell’autorità di omologazione sul rispetto dell’articolo 19.

Motori per uso speciale e fasi storiche di emissione

Per i motori per uso speciale (SPE) rientranti nell’articolo 34, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) 2016/1628, di categoria NRE con potenza di riferimento compresa tra 19 kW e 560 kW, il regolamento riconosce l’equivalenza delle omologazioni della fase IIIA ottenute con le serie di modifiche 02, 03 o 04 del regolamento UNECE n. 96, relative ai motori della categoria NRE indicati nell’allegato VI, tabella VI-1, del regolamento (UE) 2016/1628. I motori basati su tale equivalenza devono inoltre soddisfare i requisiti dell’allegato XII del regolamento delegato (UE) 2017/654.

Il regolamento estende poi il riconoscimento dell’equivalenza anche alle fasi storiche disciplinate dalla direttiva 97/68/CE, nel rispetto delle disposizioni transitorie dell’articolo 58 del regolamento (UE) 2016/1628:

  • fase IV: motori delle categorie Q e R con omologazioni UNECE n. 96 serie 04;
  • fase IIIB: motori delle categorie L, M, N e P con omologazioni serie 03 o 04;
  • fase IIIA: motori delle categorie H, I, J e K con omologazioni serie 02, 03 o 04;
  • fase II: motori delle categorie D, E, F e G con omologazioni serie 01, 02, 03 o 04;
  • fase I: motori delle categorie A, B e C con omologazioni serie 00.

Per questi motori, le omologazioni riconosciute come equivalenti devono essere accompagnate dalla dichiarazione di conformità e dalle informazioni supplementari nella marcatura regolamentare previste dagli articoli 31 e 32, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1628 e dagli allegati II e III del regolamento di esecuzione (UE) 2017/656.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Validità delle omologazioni pregresse

È aggiunto all’articolo 20 bis del regolamento delegato (UE) 2017/654 un paragrafo 3 che stabilisce che restano valide le omologazioni UE di un tipo di motore o di una famiglia di motori omologati in conformità al regolamento delegato (UE) 2017/654 prima del 24 agosto 2021.

Rappresentatività del motore capostipite

Nell’allegato I, punto 2.6.2, se l’autorità di omologazione ritiene che il motore capostipite selezionato non sia pienamente rappresentativo della famiglia di motori definita nell’allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2017/656, può selezionare e sottoporre a prova un motore di riferimento alternativo e, se necessario, un ulteriore motore di riferimento.

Monitoraggio NOx e soglia temporale

Nell’allegato IV, appendice 1, punto 11.4.2.1.4, il blocco del contatore può essere revocato se i sistemi di monitoraggio hanno completato almeno un ciclo senza malfunzionamenti e non è stato rilevato alcun malfunzionamento pertinente durante almeno 36 ore di funzionamento del motore dall’ultimo arresto del contatore. Le figure 4.4, 4.6 e 4.7 sono allineate alla medesima soglia minima di 36 ore.

Esclusione di punti di funzionamento dai controlli

Nell’allegato V, punto 1, quinto capoverso, il costruttore può chiedere che il servizio tecnico escluda punti di funzionamento da qualsiasi superficie di controllo durante la dimostrazione; l’esclusione deve essere concessa, previo accordo dell’autorità di omologazione, se il costruttore dimostra che il motore non può mai operare in quei punti in qualsiasi combinazione di macchine mobili non stradali.

Equivalenza delle omologazioni UNECE n. 49 e n. 96

Nell’allegato XIII si stabilisce che le omologazioni rilasciate a norma della serie di modifiche 06 del regolamento UNECE n. 49 e della serie di modifiche 05 del regolamento UNECE n. 96 sono riconosciute come equivalenti alle omologazioni UE e alle corrispondenti marcature regolamentari, a condizione che l’autorità di omologazione confermi il rispetto dell’articolo 19 del regolamento (UE) 2016/1628 da parte del costruttore.

Verifica dell’articolo 19 del regolamento (UE) 2016/1628

Per le omologazioni UNECE n. 49 e n. 96 riconosciute equivalenti, il costruttore deve chiedere a una o più autorità di omologazione di verificare il rispetto degli obblighi di cui all’articolo 19 del regolamento (UE) 2016/1628; per il riconoscimento dell’equivalenza, l’autorità di omologazione deve confermare tale conformità.

Motori della categoria NRE e motori per uso speciale

Per le famiglie o tipi di motori della categoria NRE e per i motori per uso speciale (SPE) rientranti nell’articolo 34, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) 2016/1628, le omologazioni UNECE n. 96 delle serie di modifiche da 00 a 05 sono riconosciute equivalenti in relazione a specifiche fasi di emissione, con obbligo aggiuntivo per i motori basati sul punto 3 di rispettare l’allegato XII del regolamento delegato (UE) 2017/654.

Motori delle categorie NRG, NRSh, NRS, SMB e ATS

Le omologazioni UNECE n. 96 della serie di modifiche 05 per motori delle categorie NRG, NRSh, NRS, SMB e ATS sono riconosciute equivalenti alle omologazioni UE, se l’autorità di omologazione conferma il rispetto dell’articolo 19 del regolamento (UE) 2016/1628; ove del caso, devono essere riconosciute anche le corrispondenti marcature regolamentari.

Etichettatura e dichiarazione di conformità per le fasi storiche

Per i motori coperti dalle equivalenze con le serie di modifiche 00, 01, 02, 03 e 04 del regolamento UNECE n. 96, devono accompagnare il motore la dichiarazione di conformità e le informazioni supplementari nella marcatura regolamentare, secondo gli articoli 31 e 32, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1628 e gli allegati II e III del regolamento di esecuzione (UE) 2017/656.

Come è indicizzato

Materieambienteomologazione dei veicoliemissioni industriali e dei motorimercato internomacchine mobili non stradali

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