Sentenza n. 1482/2026 - Venezia, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di accertamento della compatibilità paesaggistica per un cartellone pubblicitario installato su suolo demaniale in area vincolata, con ordine di rimessione in pristino
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento comunale che ha negato l’accertamento postumo della compatibilità paesaggistica di un impianto pubblicitario collocato sull’argine sinistro del fiume Bacchiglione, a circa 20 metri dal corso d’acqua, e ne ha disposto la rimessione in pristino ai sensi dell’art. 167, comma 1, del d.lgs. 42/2004. L’impianto, autorizzato dal Comune nel 1999 e successivamente rinnovato, da ultimo nel 2019, era privo di una preventiva autorizzazione paesaggistica; anche la concessione idraulica regionale era scaduta il 30 settembre 2024. Il procedimento di sanatoria paesaggistica era stato avviato dopo la richiesta di rinnovo dell’autorizzazione e il Comune aveva acquisito il parere vincolante negativo della Soprintendenza, reiterato dopo la comunicazione dei motivi ostativi e le osservazioni della società. Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto irragionevolezza, difetto di motivazione e disparità di trattamento, sostenendo che la soluzione progettuale ridotta avrebbe avuto un minore impatto percettivo, che il provvedimento avrebbe erroneamente indicato l’altezza dell’impianto e che l’interferenza visiva sarebbe stata riferita al margine urbano o alla quinta edilizia anziché al fiume e agli argini; ha inoltre lamentato che altri cartelloni presenti nella zona sarebbero stati trattati diversamente. Con il secondo motivo ha dedotto violazione dell’art. 21-nonies l. 241/1990 e sviamento di potere, sostenendo che il diniego avrebbe sostanzialmente inciso sull’autorizzazione comunale originaria e sui suoi rinnovi, senza rispettare i presupposti dell’annullamento d’ufficio. Con il terzo motivo ha dedotto violazione degli artt. 142 e 167 d.lgs. 42/2004 ed eccesso di potere, contestando che l’interferenza visiva non riguardasse direttamente il bene paesaggistico tutelato. Con il quarto motivo ha dedotto violazione degli artt. 822 e 823 c.c. e dell’art. 117 Cost., nonché eccesso e sviamento di potere, sostenendo che la concessione idraulica regionale imponesse il mantenimento e l’utilizzazione dell’impianto e che il Comune avrebbe dovuto ponderare anche gli interessi pubblici connessi alla concessione demaniale.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati congiuntamente il primo e il terzo motivo. L’area ricade nella fascia di tutela paesaggistica di 150 metri dal fiume Bacchiglione e l’impianto si trova in posizione sopraelevata, direttamente affacciata sul corso d’acqua, sugli argini e sulle visuali percepibili dai ponti e dai percorsi arginali. Il parere negativo della Soprintendenza è stato giudicato ampiamente motivato, coerente e non illogico, poiché ha descritto le caratteristiche del contesto, l’aperta visibilità dell’area, la posizione dominante del cartellone, l’interferenza con le visuali prospettiche e l’effetto di disordine percettivo derivante dalla presenza dell’impianto. Il giudice ha precisato che la valutazione paesaggistica, pur altamente discrezionale, è sindacabile per difetto di motivazione, manifesta illogicità ed errore di fatto, ma tali vizi non sono stati ravvisati. L’errore sull’altezza indicata nel provvedimento, pari a 4,20 metri invece dei 3,20 metri progettati, non è stato ritenuto decisivo, poiché la plancia di 300x200 centimetri avrebbe comunque conservato un’elevata visibilità dalla media e lunga distanza e un significativo impatto sul paesaggio fluviale. È stata inoltre esclusa la disparità di trattamento, poiché dagli atti risultava che anche gli altri impianti presenti nel medesimo tratto arginale erano privi della necessaria compatibilità paesaggistica e, in almeno tre casi, erano stati anch’essi oggetto di diniego e rimozione. Il secondo motivo è stato respinto perché il diniego di sanatoria paesaggistica non costituisce annullamento d’ufficio dell’autorizzazione comunale originaria. L’autorizzazione comunale e i suoi rinnovi non sostituivano la necessaria autorizzazione paesaggistica; pertanto, l’interessata doveva richiedere l’accertamento postumo ai sensi dell’art. 167, commi 4 e 5, del d.lgs. 42/2004. Il diniego di tale accertamento comporta la rimessione in pristino ai sensi dell’art. 167, comma 1, senza che trovino applicazione i presupposti dell’art. 21-nonies l. 241/1990. Anche il quarto motivo è stato respinto. La concessione idraulica, peraltro scaduta, era rilasciata fatti salvi gli ulteriori provvedimenti autorizzativi necessari e non incideva sull’obbligo di acquisire la compatibilità paesaggistica. La tutela paesaggistica costituisce un interesse pubblico autonomo e prevalente nel procedimento previsto dal codice dei beni culturali e del paesaggio; il rilascio della concessione demaniale non esonera dal rispetto della disciplina paesaggistica. Il giudice ha mantenuto l’interesse alla decisione nonostante la rimozione dell’impianto, poiché l’istanza mirava anche all’installazione di un impianto di dimensioni ridotte. Le spese sono state integralmente compensate, in considerazione del fatto che le precedenti autorizzazioni e i rinnovi comunali erano stati rilasciati senza accertamento della compatibilità paesaggistica.
Norme richiamate
art. 142, comma 1, lett. c), d.lgs. 42/2004
i fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna
Il fiume Bacchiglione e le relative sponde e gli argini, entro la fascia di 150 metri, costituiscono bene paesaggistico tutelato; la tutela comprende il contesto percettivo e le visuali connesse al paesaggio fluviale.
art. 153 d.lgs. 42/2004
Nell’ambito e in prossimità dei beni paesaggistici indicati nell’articolo 134 è vietata la posa in opera di cartelli o altri mezzi pubblicitari se non previa autorizzazione dell’amministrazione competente
La posa di cartelli pubblicitari nell’ambito o in prossimità di beni paesaggistici richiede la preventiva autorizzazione paesaggistica e, nei casi previsti, il parere favorevole o vincolante della Soprintendenza.
art. 146 d.lgs. 42/2004
L’autorizzazione paesaggistica costituisce titolo autonomo e necessario rispetto all’autorizzazione comunale all’installazione dell’impianto pubblicitario.
art. 167, comma 1, d.lgs. 42/2004
Il diniego dell’accertamento postumo di compatibilità paesaggistica comporta l’obbligo di rimessione in pristino dell’area a spese del trasgressore.
art. 167, commi 4 e 5, d.lgs. 42/2004
il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell’immobile o dell’area interessati dagli interventi di cui al comma 4 presenta apposita domanda all’autorità preposta alla gestione del vincolo ai fini dell’accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi medesimi
Quando un intervento è stato realizzato in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica, l’interessato deve ricorrere al procedimento di accertamento postumo nei casi consentiti; il procedimento può concludersi con l’accertamento della compatibilità, subordinato al pagamento della sanzione, oppure con il diniego e la conseguente rimessione in pristino.
art. 21-nonies l. 241/1990
Non si applica al diniego di accertamento postumo della compatibilità paesaggistica, che non costituisce annullamento d’ufficio dell’autorizzazione comunale originaria.
art. 9 Cost.
La tutela del paesaggio costituisce valore di rilievo costituzionale e fonda valutazioni altamente discrezionali dell’autorità preposta alla tutela.
art. 41, comma 2, Cost.
La tutela del paesaggio e dell’ambiente costituisce limite legittimo all’esercizio della libertà di iniziativa economica.
art. 117 Cost.
La disposizione è stata invocata dalla ricorrente, ma non è stata posta a fondamento dell’accoglimento di alcuna censura.
artt. 822 e 823 c.c.
La natura demaniale del bene e la concessione idraulica non escludono l’applicazione autonoma della disciplina paesaggistica.
Massime di principio
- La posa di un cartello o altro mezzo pubblicitario nell’ambito o in prossimità di un bene paesaggistico richiede una specifica autorizzazione paesaggistica, autonoma rispetto all’autorizzazione comunale o alla concessione demaniale eventualmente rilasciata per l’occupazione o l’utilizzazione del bene.
- Quando un impianto pubblicitario è stato realizzato in area vincolata senza la necessaria autorizzazione paesaggistica, il successivo accertamento di compatibilità previsto dall’art. 167, commi 4 e 5, del d.lgs. 42/2004 costituisce un procedimento di sanatoria paesaggistica; il suo diniego non è un annullamento d’ufficio dell’originaria autorizzazione amministrativa e comporta la rimessione in pristino ai sensi dell’art. 167, comma 1.
- Il parere negativo della Soprintendenza in materia di compatibilità paesaggistica, pur esprimendo valutazioni altamente discrezionali, deve essere ampiamente e specificamente motivato, indicando le ragioni di contrasto tra l’intervento e i valori tutelati e confrontandosi con le osservazioni del privato; resta sindacabile per difetto di motivazione, manifesta illogicità ed errori di fatto.
- Nella valutazione della compatibilità paesaggistica di un impianto collocato presso un corso d’acqua vincolato, l’amministrazione può considerare non soltanto l’incidenza materiale sul corso d’acqua e sugli argini, ma anche l’impatto percettivo sulle visuali, sui coni ottici e sul contesto paesaggistico tutelato, inclusa la fascia di protezione prevista dalla legge.
- La concessione idraulica o demaniale non attribuisce un diritto a mantenere o installare un’opera in contrasto con la tutela paesaggistica, quando il titolo stesso è rilasciato fatti salvi gli ulteriori provvedimenti autorizzativi necessari; l’amministrazione preposta alla tutela del paesaggio non è tenuta a subordinare il diniego alla ponderazione favorevole dell’interesse economico o concessorio sottostante.
- La rimozione dell’impianto nelle more del giudizio non determina necessariamente la sopravvenuta carenza di interesse quando la domanda amministrativa e il ricorso mirano anche all’installazione o alla regolarizzazione di un impianto progettato in forma ridotta.
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