Cassazione Civile, Ordinanza n. 23665/2024 del 03/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per l'anno 1999 emesso con metodo sintetico ex art. 38, commi 4 e 5, d.P.R. n. 600/1973, fondato su incrementi patrimoniali relativi ad acquisti immobiliari. In particolare, il contribuente aveva acquistato solo la nuda proprietà di un immobile, con contestuale usufrutto in capo a un terzo, ma l'Ufficio aveva considerato l'intero prezzo come indice di capacità contributiva. Con precedente sentenza, la Cassazione aveva annullato la decisione di merito e rinviato alla CTR, chiarendo che rilevava solo il corrispettivo riferibile alla nuda proprietà. Il giudice di rinvio aveva quindi rideterminato l'imposizione e, ritenendo sussistente soccombenza reciproca, aveva compensato le spese dei due gradi. Il contribuente ricorre per cassazione con due motivi: 1) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., sostenendo che non vi fosse soccombenza reciproca perché la sua impugnazione aveva investito solo la parte dell'avviso relativa alla erronea considerazione della piena proprietà e che, dopo il rinvio, la sua domanda era stata sostanzialmente accolta; 2) violazione degli artt. 112 e 385 c.p.c., lamentando che il giudice del rinvio non avesse correttamente regolato le spese del giudizio di legittimità, pur essendogli stato demandato anche tale compito, e che dovesse applicare il criterio della soccombenza all'esito globale del processo.
La decisione
La Corte rigetta il primo motivo, ritenendo corretta la valutazione della CTR sulla soccombenza reciproca perché il contribuente aveva proposto una domanda principale di annullamento integrale dell'atto impositivo, rimasta soccombente, e una domanda subordinata di riduzione, invece accolta. Accoglie invece il secondo motivo, affermando che il giudice del rinvio, investito anche delle spese del giudizio di cassazione, deve liquidarle guardando all'esito complessivo della lite e non ai soli gradi di merito; la CTR aveva invece compensato le spese dei due gradi senza considerare il giudizio di legittimità. La sentenza impugnata viene pertanto cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 38, commi 4 e 5, d.P.R. n. 600/1973
L'accertamento sintetico può fondarsi su fatti certi idonei a rappresentare incrementi patrimoniali; nel caso di acquisto della sola nuda proprietà, non può automaticamente desumersi il pagamento dell'intero prezzo del bene.
art. 91 c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza, ma la soccombenza va valutata in relazione all'effettivo esito della domanda o delle domande proposte.
art. 92 c.p.c.
La compensazione delle spese è ammissibile in presenza di soccombenza reciproca, secondo la corretta valutazione dell'esito della lite.
art. 112 c.p.c.
Il giudice deve pronunciarsi sulle domande e sulle questioni devolute, comprese quelle relative alle spese quando rimesse alla sua decisione.
art. 385 c.p.c.
Il giudice di rinvio provvede anche sulle spese del giudizio di legittimità quando la Corte di cassazione gliene rimetta la decisione.
Massime di principio
- La soccombenza reciproca sussiste anche quando in un'unica impugnazione siano proposte più domande o capi autonomi e solo alcuni risultino accolti; non sussiste, invece, se viene accolta, sia pure solo in parte, la sola domanda effettivamente proposta in un unico capo.
- In tema di accertamento sintetico del reddito, l'Ufficio può valorizzare solo fatti certi e specifici; se l'acquisto riguarda soltanto la nuda proprietà, non è legittimo assumere automaticamente come indice di capacità contributiva l'intero prezzo del bene.
- Il giudice del rinvio cui sia rimessa anche la decisione sulle spese del giudizio di cassazione deve regolare le spese secondo l'esito globale della lite, senza limitarsi a sommare o isolare i risultati dei singoli gradi di giudizio.
- La compensazione delle spese richiede una corretta verifica dell'effettiva soccombenza complessiva; una motivazione che consideri solo i gradi di merito e trascuri il giudizio di legittimità viola il criterio legale di riparto delle spese.
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