Sentenza del 21/06/2018 n. 2585 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate contestava la deducibilità, ai fini IRES, IRAP e IVA per l'anno d'imposta 2007, di costi per carburante pari a 132.221 euro, ritenuti non adeguatamente documentati. Secondo l'Ufficio, in assenza di fatturazione immediata, le forniture avrebbero dovuto essere comprovate da bolle di consegna o documenti equivalenti. L'Agenzia sosteneva inoltre che il contratto di somministrazione prodotto dalla società fosse una scrittura privata priva di data certa e che, per un altro fornitore, la forma scritta fosse necessaria ai fini probatori.
La decisione
La Commissione Tributaria ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato la sentenza di primo grado favorevole alla società. È stato dichiarato illegittimo l'avviso di accertamento, con conseguente annullamento del recupero a tassazione delle maggiori imposte IRES e IVA, oltre a sanzioni e interessi. Il giudice ha ritenuto che le fatture mensili fossero emesse nell'ambito di contratti di somministrazione e non costituissero fatture differite soggette all'obbligo di documentazione mediante bolle di consegna. È stata inoltre riconosciuta la validità del contratto di somministrazione anche se non redatto in forma scritta, in quanto tale forma non è richiesta né ad substantiam né ad probationem. L'Ufficio è stato condannato alle spese di entrambi i gradi, liquidate in 400 euro per il primo grado e 600 euro per l'appello.
Norme richiamate
D.P.R. n. 444/1997, articoli 1, 2, 3 e 4
Gli acquisti di carburante effettuati presso impianti stradali devono risultare da apposite annotazioni in una scheda, con indicazione dei dati del contribuente, del rifornimento, dell'importo, dell'impianto e dei chilometri del veicolo.
La scheda carburante costituisce la modalità ordinaria di documentazione degli acquisti di carburante effettuati presso impianti stradali, salvo l'utilizzo di procedure alternative ammesse dalla disciplina fiscale.
Circolare Agenzia delle Entrate n. 205/1998, punto 4
È prevista la possibilità di sostituire la scheda carburante con una particolare procedura di fatturazione basata sull'utilizzo di una carta di credito e su appositi contratti di somministrazione.
La scheda carburante non è l'unico sistema documentale possibile: una procedura di fatturazione periodica fondata su un contratto di somministrazione può essere idonea a comprovare gli acquisti, purché consenta di individuare le forniture e il relativo periodo.
Articolo 1559 del Codice civile
Il contratto di somministrazione è quello con cui una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell'altra, prestazioni periodiche o continuative di cose.
Le forniture ripetute e periodiche di carburante possono essere ricondotte a un contratto di somministrazione, con fatturazione riepilogativa riferita a un determinato periodo.
Articolo 33, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992
La parte può chiedere la discussione della controversia in pubblica udienza.
La norma disciplina la possibilità di richiedere la trattazione della controversia in pubblica udienza nel processo tributario.
Cassazione, sentenza n. 10249 del 16 ottobre 1998
Il contratto di somministrazione non necessita della forma scritta né ad substantiam né ad probationem.
Il contratto di somministrazione può essere provato anche con elementi diversi da un documento scritto, purché la sua esistenza e il contenuto del rapporto risultino complessivamente dimostrati.
Massime di principio
- Quando le forniture sono eseguite periodicamente nell'ambito di un contratto di somministrazione, le fatture riepilogative emesse alla fine del mese possono essere considerate documentazione sufficiente, senza necessità automatica di bolle di consegna.
- La qualificazione dell'operazione dipende dalla sua concreta struttura: una fattura mensile collegata a un rapporto continuativo di fornitura non è necessariamente una fattura differita.
- Per dimostrare la deducibilità dei costi è opportuno conservare il contratto, le fatture con il periodo di riferimento, le modalità di pagamento e ogni documento idoneo a collegare le forniture all'attività d'impresa e ai veicoli utilizzati.
- La mancanza della forma scritta del contratto di somministrazione non comporta di per sé l'indeducibilità dei costi, se il rapporto può essere provato attraverso fatture, pagamenti, corrispondenza e altri elementi coerenti.
- La disciplina ordinaria delle schede carburante può essere sostituita da procedure documentali alternative riconosciute dalla normativa e dalla prassi, purché garantiscano la tracciabilità delle operazioni e l'individuazione del fornitore, del cliente, del periodo e degli importi.
- L'Amministrazione finanziaria non può disconoscere automaticamente la deducibilità dei costi per la sola assenza di bolle di consegna, quando la documentazione complessiva dimostra l'esistenza di un contratto di somministrazione e delle effettive forniture.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 21 giu 2018Sentenza del 21/06/2018 n. 116 - Comm. Trib. Prov. Novara
- Sentenza · 21 giu 2018Sentenza del 21/06/2018 n. 121 - Comm. Trib. Prov. Novara
- Sentenza · 21 giu 2018Sentenza del 21/06/2018 n. 192 - Comm. Trib. Prov. Savona
- Sentenza · 21 giu 2018Sentenza del 21/06/2018 n. 196 - Comm. Trib. Prov. Savona
- Sentenza · 21 giu 2018Sentenza del 21/06/2018 n. 198 - Comm. Trib. Prov. Savona
- Sentenza · 21 giu 2018Sentenza del 21/06/2018 n. 199 - Comm. Trib. Prov. Savona
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →