Sentenza del 21/06/2018 n. 116 - Comm. Trib. Prov. Novara
Registro - Sentenze e provvedimenti giudiziari - Tassazione - Presupposti e criteri - Effetti - Accertamento del giudice tributario - Richiesta di rimborso di somme definitivamente riconosciute non dovute - Prescrizione e decadenza - Esclusione - Fondamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda il momento dal quale decorrono prescrizione e decadenza per esercitare il diritto al rimborso di una somma tributaria riconosciuta come non dovuta in una sentenza resa dal giudice d'appello a seguito di rinvio disposto dalla Corte di Cassazione. Il principio esaminato è che il diritto al rimborso diventa concretamente azionabile solo quando si consolida l'esito del giudizio, cioè con la sentenza resa in sede di rinvio, salvo che essa abbia contenuto meramente processuale.
La decisione
È stato affermato che la sentenza d'appello resa in sede di rinvio costituisce la nuova fonte di regolamentazione del rapporto controverso e sostituisce integralmente la precedente sentenza di primo grado, anche quando quest'ultima fosse stata confermata in appello. La cassazione con rinvio impedisce il passaggio in giudicato della sentenza d'appello cassata, ma non fa rivivere la sentenza di primo grado, ormai definitivamente sostituita. Pertanto, il diritto al rimborso della somma non dovuta può essere fatto valere dal momento della decisione resa in sede di rinvio e non è soggetto a prescrizione o decadenza maturate anteriormente a tale momento.
Norme richiamate
Principio dell'effetto sostitutivo della sentenza d'appello
La sentenza d'appello, quando decide il merito, sostituisce quella di primo grado e diventa la nuova fonte di regolamentazione del rapporto controverso, sia in caso di riforma sia in caso di conferma.
Cassazione con rinvio
La cassazione con rinvio impedisce il passaggio in giudicato della sentenza d'appello cassata, ma non determina la reviviscenza della sentenza di primo grado, che era stata definitivamente sostituita dalla decisione d'appello.
Prescrizione e decadenza del diritto al rimborso
I termini per esercitare il diritto al rimborso decorrono da quando il diritto è concretamente azionabile, ossia dal consolidamento dell'esito processuale con la sentenza resa in sede di rinvio, purché quest'ultima abbia contenuto decisorio e non meramente processuale.
Massime di principio
- Quando una somma tributaria risulta non dovuta solo a seguito di una decisione giudiziaria definitiva o comunque conclusiva del percorso processuale, il termine per chiederne il rimborso decorre, in linea generale, dal momento in cui l'esito della controversia si consolida.
- La cassazione con rinvio non riattiva automaticamente la sentenza di primo grado: la decisione d'appello già pronunciata resta sostitutiva della sentenza di primo grado, anche se viene successivamente cassata.
- Per stabilire la decorrenza di prescrizione o decadenza occorre verificare quando il diritto al rimborso sia diventato concretamente esercitabile, evitando di far decorrere il termine da una fase processuale ancora non definitiva o non idonea a determinare l'esistenza del credito.
- Il principio è applicabile soprattutto quando la sentenza resa in sede di rinvio definisce il merito della controversia; una decisione meramente processuale potrebbe non determinare lo stesso effetto sostanziale.
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