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Sentenza

Sentenza del 21/06/2018 n. 198 - Comm. Trib. Prov. Savona

Irpef - Irap - Iva - società di persone - reddito di impresa - socio conferitore di sola attività lavorativa - parificazione a lavoratore dipendente - esercizio del diritto di recesso - annullamento dell'accertamento limitatamente alla posizione di detto socio.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha contestato l'imputazione, ai fini IRPEF, IRAP e IVA, di un reddito d'impresa derivante dalla società di persone. Ha sostenuto di non aver esercitato in concreto i poteri tipici del socio, di aver conferito esclusivamente la propria attività lavorativa, di aver svolto nello stesso periodo un'attività di lavoro dipendente presso terzi e di aver esercitato il diritto di recesso previsto dallo statuto, anche se il recesso non era stato perfezionato né seguito da tutti gli adempimenti civilistici.

La decisione

L'accertamento è stato annullato limitatamente alla posizione del socio ricorrente. La decisione ha valorizzato l'assenza di un'effettiva partecipazione alla gestione sociale, la natura meramente lavorativa del conferimento, lo svolgimento contemporaneo di lavoro dipendente presso terzi e l'esercizio del diritto di recesso, ritenendo tali elementi idonei a escludere, nel caso concreto, l'imputazione al socio del reddito d'impresa accertato in capo alla società. L'annullamento non riguarda necessariamente gli altri soci o la posizione della società.

Norme richiamate

  • Norme del codice civile sulle società di persone e sul diritto di recesso

    Il diritto di recesso previsto dallo statuto può costituire un elemento rilevante per valutare l'effettiva permanenza e partecipazione del socio, anche quando non sia stato formalmente perfezionato con tutti gli adempimenti richiesti, purché sia accompagnato da ulteriori elementi concreti che dimostrino l'estraneità del socio alla gestione.

  • Normativa fiscale sull'imputazione del reddito delle società di persone ai soci

    L'imputazione automatica del reddito prodotto dalla società ai soci deve essere valutata alla luce della concreta posizione del singolo socio. Nel caso esaminato, la presunzione è stata superata da elementi che escludevano una partecipazione effettiva alla gestione e rendevano il socio assimilabile, sotto il profilo sostanziale, a un lavoratore dipendente.

  • Disciplina IRPEF, IRAP e IVA relativa al reddito d'impresa

    L'annullamento dell'accertamento nei confronti del socio ha comportato l'esclusione, per la sua posizione, degli effetti fiscali derivanti dall'attribuzione del reddito d'impresa societario, senza implicare necessariamente l'inesistenza del reddito accertato nei confronti della società o degli altri soci.

Massime di principio

  • Nelle società di persone, la mera qualifica formale di socio non è sempre sufficiente, da sola, a giustificare l'imputazione personale del reddito societario quando sia dimostrata l'assenza di una partecipazione effettiva alla gestione.
  • Il socio che conferisce esclusivamente attività lavorativa può essere valutato, in concreto, in modo diverso dal socio che apporta capitale o esercita poteri gestori, soprattutto se svolge contemporaneamente un lavoro dipendente presso terzi.
  • L'esercizio del diritto di recesso, anche non perfezionato formalmente, può assumere valore probatorio se corroborato da altri elementi coerenti, quali l'assenza di poteri, l'estraneità alla gestione e la mancata percezione sostanziale di utili.
  • L'accertamento può essere annullato solo per la posizione del socio rispetto al quale manchino elementi sufficienti per collegare il reddito societario a una partecipazione effettiva; ciò non comporta automaticamente l'annullamento dell'accertamento verso la società o gli altri soci.
  • Per contestare efficacemente un'imputazione fiscale occorre documentare non solo la posizione formale, ma anche i comportamenti concreti: mancato esercizio dei poteri, natura del conferimento, attività lavorativa svolta altrove, comunicazioni di recesso e assenza di benefici economici.

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