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Sentenza

Sentenza del 21/06/2018 n. 121 - Comm. Trib. Prov. Novara

IVA all'esportazione - Requisiti di non imponibilità - Esportazione in genere - Merci transitate in dogana - Responsabilità per il mancato pagamento dell'IVA dovuta dall'esportatore - Esclusione - Fondamento.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la non imponibilità IVA delle cessioni di beni destinati a Paesi extra UE e, in particolare, la prova dell'effettiva uscita delle merci dal territorio dell'Unione europea. Si discuteva inoltre se l'esportatore potesse essere ritenuto responsabile del mancato pagamento dell'IVA quando le merci risultassero transitate in dogana, ma mancasse la disponibilità di uno specifico documento probatorio.

La decisione

Il testo non contiene il dispositivo della sentenza né consente di ricostruire con certezza l'esito processuale. Dalla motivazione riportata emerge tuttavia il principio secondo cui la non imponibilità richiede una prova certa e incontrovertibile dell'uscita dei beni dall'UE, normalmente mediante documentazione doganale, vidimazione dell'ufficio doganale o altra attestazione ufficiale equivalente. La prova può essere fornita con ogni mezzo, soprattutto quando il documento mancante non era nella disponibilità dell'esportatore, ma deve comunque attestare in modo affidabile l'effettiva presentazione delle merci in dogana nel Paese di destinazione.

Norme richiamate

  • Disciplina IVA delle esportazioni verso Paesi extra UE

    Le cessioni di beni spediti o trasportati in Paesi extra U.E. conservano la non imponibilità a fini IVA a condizione che l'operatore commerciale nazionale si premunisca di una valida prova dell'uscita dei beni dai confini del territorio dell'U.E.

    La non imponibilità non dipende soltanto dalla dichiarata destinazione estera, ma richiede la dimostrazione documentale dell'effettiva uscita dei beni dal territorio dell'Unione europea.

  • Documentazione doganale e prova dell'esportazione

    La destinazione della merce all'esportazione deve essere provata da adeguata documentazione doganale, oppure dalla vidimazione apposta dall'ufficio doganale sulla fattura e su un esemplare della bolla di accompagnamento o, se quest'ultima non è prescritta, dal documento di trasporto.

    La documentazione doganale costituisce il mezzo ordinario per provare l'esportazione; sono ammissibili anche le modalità previste da specifici decreti ministeriali.

  • Principio della libertà dei mezzi di prova

    Tale prova possa essere fornita con ogni mezzo, non potendosi addebitare all'esportatore la mancata esibizione di un documento di cui egli non ha la disponibilità.

    L'assenza di uno specifico documento non determina automaticamente la perdita della non imponibilità, purché il contribuente produca altri elementi probatori attendibili e non sia responsabile della mancata disponibilità dell'atto.

Massime di principio

  • Per applicare la non imponibilità IVA alle esportazioni è necessario conservare una prova oggettiva dell'effettiva uscita dei beni dall'Unione europea, non essendo sufficiente la sola fattura o la dichiarazione del venditore.
  • La prova può essere fornita anche con documenti diversi da quelli ordinari, ma deve essere certa, coerente e idonea a dimostrare l'avvenuto espletamento delle formalità doganali.
  • L'esportatore non dovrebbe essere penalizzato per la mancata produzione di un documento che non era nella sua disponibilità, se può dimostrare l'esportazione mediante attestazioni ufficiali o altri elementi equivalenti.
  • In caso di controllo, è opportuno conservare dichiarazioni doganali, MRN, visti o attestazioni delle autorità doganali, documenti di trasporto e ogni altra evidenza collegata alla spedizione.
  • Il mero transito della merce in dogana non è necessariamente sufficiente: occorre dimostrare in modo incontrovertibile che i beni abbiano effettivamente lasciato il territorio UE.

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