Sentenza del 21/06/2018 n. 199 - Comm. Trib. Prov. Savona
Estratti di ruolo - impugnabilità autonoma - ammissibilità - rispetto del termine per la proposizione del ricorso - necessità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. L'impugnazione dell'estratto di ruolo non è stata ritenuta idonea a riaprire i termini per contestare cartelle già regolarmente notificate e non impugnate. Poiché il ricorrente non ha rispettato il termine per proporre ricorso, la contestazione è risultata tardiva.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava gli estratti di ruolo, chiedendone l'annullamento o comunque contestando le cartelle sottostanti. La questione riguardava l'ammissibilità dell'impugnazione autonoma dell'estratto di ruolo e, in particolare, il rispetto del termine previsto dall'art. 21 del D.Lgs. 546/1992, decorrente dal momento in cui il contribuente aveva avuto conoscenza dell'estratto. Nel caso esaminato, è inoltre emerso che le cartelle erano state regolarmente notificate e non erano state impugnate nei termini.
Norme richiamate
Art. 21 del D.Lgs. 546/1992
Il ricorso deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato.
Il termine per ricorrere decorre dalla conoscenza dell'atto impugnabile e il suo mancato rispetto comporta l'inammissibilità del ricorso. Nel caso concreto, la conoscenza dell'estratto di ruolo non consentiva di superare la tardività derivante dalla mancata impugnazione delle cartelle regolarmente notificate.
Massime di principio
- L'estratto di ruolo può essere contestato solo nei limiti e nei termini previsti dalla disciplina processuale tributaria; la sua conoscenza non consente automaticamente di riaprire i termini per impugnare cartelle già notificate.
- Quando una cartella risulta regolarmente notificata, il contribuente deve impugnarla entro il termine di legge; se non lo fa, l'atto diventa definitivo e le contestazioni successive possono essere dichiarate inammissibili.
- La decorrenza del termine deve essere verificata con riferimento alla concreta conoscenza dell'atto impugnabile e alla relativa prova documentale.
- L'impugnazione dell'estratto di ruolo non può essere utilizzata per eludere termini di decadenza già maturati, salvo specifiche ragioni riconosciute dall'ordinamento, come la mancata notificazione della cartella o una conoscenza effettiva non precedente.
- In situazioni analoghe è essenziale controllare la validità della notifica delle cartelle, la data in cui il contribuente ne ha avuto conoscenza e il rispetto del termine di sessanta giorni per proporre ricorso.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 21 giu 2018Sentenza del 21/06/2018 n. 116 - Comm. Trib. Prov. Novara
- Sentenza · 21 giu 2018Sentenza del 21/06/2018 n. 121 - Comm. Trib. Prov. Novara
- Sentenza · 21 giu 2018Sentenza del 21/06/2018 n. 192 - Comm. Trib. Prov. Savona
- Sentenza · 21 giu 2018Sentenza del 21/06/2018 n. 196 - Comm. Trib. Prov. Savona
- Sentenza · 21 giu 2018Sentenza del 21/06/2018 n. 198 - Comm. Trib. Prov. Savona
- Sentenza · 21 giu 2018Sentenza del 21/06/2018 n. 480 - Corte di Giustizia UE
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →