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Sentenza

Sentenza n. 1055/2026 - Torino, Sezione 1

per l'annullamento - del «bando di gara mediante procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale nell’ambito territoriale “Torino 6 Po Orientale”» e dei relativi allegati, pubblicato in GUCE il 13 novembre 2025; - di tutta la documentazione di gara richiamata all’art. 9 del Bando e, in particolare, del Disciplinare di gara, dei relativi allegati e dello Schena di Contratto di Servizio; - ove occorrer possa della determinazione dirigenziale direzione azioni integrate con gli EE. LL. (atto n. DD 6066 del 30 ottobre 2025) avente a oggetto lo «Svolgimento dell’attività di distribuzione del gas naturale - Autorizzazione all’indizione di una procedura aperta - Approvazione della documentazione di gara ed individuazione delle modalità di gara per l’affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale nell’ambito territoriale Torino 6 - Prenotazione della spesa sull'esercizio finanziario 2025»; - di ogni altro atto o provvedimento preordinato, conseguente o connesso a quelli impugnati, ancorché non conosciuto;

Giustizia amministrativa202503539

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: bando e documentazione della gara per l'affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale nell'ATEM "Torino 6 Po Orientale", inclusa la clausola dello schema di contratto relativa al pagamento dell'ammortamento del capitale investito netto e il criterio A.6 di attribuzione dei punteggi

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il bando, gli allegati e gli atti della procedura aperta deducendo, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione dell'art. 14, comma 1, d.lgs. n. 164/2000, del d.m. 5 febbraio 2013 e dell'art. 9, comma 8, d.m. n. 226/2011, nonché eccesso di potere. Ha contestato l'art. 27, comma 4, dello schema di contratto di servizio, che prevede, alla scadenza dell'affidamento, il pagamento agli enti concedenti di una somma pari all'ammortamento del capitale investito netto, sostenendo che tale onere fosse illegittimo e rendesse impossibile formulare un'offerta seria e consapevole. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione e falsa applicazione del d.m. 21 luglio 2025, degli artt. 8 e 13 d.m. n. 226/2011 e dei principi di economicità, efficienza, trasparenza e concorrenza, nonché eccesso di potere, sostenendo che la stazione appaltante avesse errato nel calcolo del punteggio relativo al criterio A.6, sovrastimando di circa 700.000 euro il valore massimo degli investimenti di efficienza energetica. La ricorrente aveva inizialmente proposto anche domanda cautelare, poi rinunciata.

La decisione

Il TAR ha dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di interesse, ritenendo che la clausola dell'art. 27, comma 4, non fosse immediatamente lesiva. L'immediata impugnazione delle clausole della lex specialis è ammessa soltanto quando esse impediscano la partecipazione alla gara oppure rendano impossibile o estremamente difficoltosa la formulazione di un'offerta seria e consapevole. La clausola contestata non produceva tali effetti: prevedeva un onere eventuale, valutabile dagli operatori, destinato a operare soltanto qualora gli enti concedenti avessero mantenuto la proprietà di impianti o effettuato investimenti pubblici nel corso del rapporto. Inoltre, dagli atti di gara risultava che gli enti proprietari intendevano cedere le proprie quote al gestore subentrante, sicché l'ipotesi applicativa era residuale. L'eventuale onere sarebbe stato compensato dall'incremento degli introiti derivanti dagli investimenti finanziati dall'ente concedente e non risultava quindi, in sé, sproporzionato o irragionevole. L'interesse concreto e attuale a contestare la clausola sarebbe sorto con l'aggiudicazione, quando l'operatore sarebbe stato chiamato a vincolarsi al contratto, non già con la mera pubblicazione del bando. Il secondo motivo è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, in applicazione del principio della ragione più liquida, poiché la determinazione dirigenziale del 1° aprile 2026 aveva aggiornato i valori del criterio A.6, eliminando l'attualità della contestazione, circostanza confermata dalla stessa ricorrente. Le spese di lite sono state integralmente compensate per la complessità della questione e la natura della decisione.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 1, d.lgs. n. 164/2000

    La ricorrente ne ha invocato la violazione sostenendo che il contenuto del contratto di servizio non fosse modificabile dalla stazione appaltante; il giudice non ha deciso nel merito tale questione, arrestando l'esame per difetto di interesse.

  • d.m. 5 febbraio 2013

    Richiamato quale disciplina di approvazione del contratto di servizio tipo; la censura fondata su tale disciplina è stata dichiarata inammissibile per mancata lesività immediata della clausola.

  • art. 9, comma 8, d.m. n. 226/2011

    Invocato con riferimento al contenuto del contratto di servizio; il giudice non ha esaminato nel merito la sua violazione.

  • d.m. 21 luglio 2025

    Invocato per contestare i calcoli relativi al criterio A.6; la relativa censura è divenuta improcedibile dopo l'aggiornamento dei valori disposto dall'amministrazione.

  • artt. 8 e 13 d.m. n. 226/2011

    Richiamati in relazione ai criteri di attribuzione del punteggio e agli investimenti di efficienza energetica; la censura non è stata esaminata nel merito per sopravvenuto difetto di interesse.

Massime di principio

  • Le clausole della lex specialis possono essere impugnate immediatamente soltanto quando impediscono la partecipazione alla gara oppure rendono impossibile o estremamente difficoltosa la formulazione di un'offerta seria e consapevole; le altre clausole devono essere contestate insieme all'atto applicativo che produce una lesione concreta e attuale.
  • Una clausola che preveda un onere economico eventuale, la cui applicazione dipenda dal verificarsi di circostanze future e che sia valutabile dagli operatori nella predisposizione dell'offerta, non è immediatamente lesiva se non impedisce la partecipazione né rende impossibile o estremamente difficoltosa la formulazione dell'offerta.
  • L'interesse a contestare una clausola contrattuale inserita negli atti di gara sorge, di regola, quando l'operatore viene concretamente chiamato a vincolarsi al contratto o subisce gli effetti della clausola, non con la sola pubblicazione del bando.
  • La sopravvenuta modifica amministrativa dei valori o dei parametri oggetto di una censura elimina l'interesse alla decisione quando la modifica rimuove l'attualità della lesione dedotta, determinando l'improcedibilità del motivo per sopravvenuto difetto di interesse.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaConcessioni e partenariato pubblico-privatoOfferta e valutazioneLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieBando e lex specialisCriteri di aggiudicazione e punteggi
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereSopravvenuta carenza di interesseConcorrenza ed evidenza pubblica

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