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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28339/2023 del 03/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la conferma di condanna per furto (riqualificato nella forma meno grave) lamentando la configurazione della circostanza aggravante ex art. 625 n.7 c.p.: secondo la difesa i locali dell'ex residenza ospedaliera dell'ASL erano abbandonati e dismessi e quindi non potevano essere considerati beni da preservare per l'esercizio di una pubblica funzione, motivo per cui l'aggravante non sarebbe applicabile

La decisione

Il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il motivo fosse manifestamente infondato perché non ha confutato le valutazioni del giudice di merito, in particolare la circostanza che la struttura era stata dismessa da circa un mese (quindi non provata come abbandonata definitivamente) e non è stata fornita prova della definitiva rinuncia dell'ASL all'uso pubblico. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 624 c.p.

    Norma sul furto; la fattispecie applicata dopo la riqualificazione della contestazione dalla forma aggravata a quella semplice

  • art. 624-bis c.p.

    Riferimento nella formulazione iniziale dell'imputazione; il giudice ha riqualificato la fattispecie nella forma meno grave (art. 624)

  • art. 625 c.p., nn. 2 e 7

    Prevede circostanze aggravanti per il furto (n.2 recidiva o altre aggravanti previste; n.7 riguarda il furto commesso in edifici destinati all'esercizio di pubbliche funzioni o simili). La Corte ha ritenuto applicabile l'aggravante n.7 in presenza del nesso funzionale tra struttura pubblica e servizio

  • art. 625 n.7-bis c.p. (giurisprudenza interpretativa)

    La giurisprudenza citata dalla difesa (Sez.5, sent. n.40027/2019) stabilisce che per l'applicazione dell'aggravante è necessario: a) che il soggetto passivo sia pubblico o gestore di servizio pubblico; b) che la cosa sottratta abbia un nesso funzionale con l'erogazione del servizio pubblico, cioè faccia parte di un'infrastruttura effettivamente destinata all'erogazione del servizio. La Corte ha ritenuto che tali requisiti fossero soddisfatti o non esclusi dalla dismissione recente

  • art. 173, comma primo, disp. att. c.p.p.

    Citato in relazione ai limiti di enunciazione del motivo di ricorso (il ricorso deve rispettare i limiti di cui alla disposizione)

  • art. 616 c.p.p.

    Consente la condanna al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende in caso di ricorso infondato o inammissibile; applicata per imporre il pagamento di €3.000

  • Sez. 5 - Sentenza n. 40027 del 18/06/2019, Rv. 277602 (giurisprudenza)

    "ai fini della configurabilità dell'aggravante prevista dall'art. 625, n. 7-bis, c.p. è necessaria la sussistenza di due requisiti..."

    Richiamata dalla difesa ma inapplicabile per come invocata: la Corte di Cassazione osserva che quella pronuncia richiede prova del nesso funzionale e dello status del bene, e che nel caso concreto la dismissione recente non dimostra l'assenza di destinazione pubblica futura

Massime di principio

  • Per l'applicazione dell'aggravante ex art. 625 n.7 (o 7-bis nella giurisprudenza) è necessario dimostrare sia la qualità del soggetto passivo (ente pubblico o gestore di servizio pubblico) sia il nesso funzionale tra la cosa sottratta e l'erogazione del servizio pubblico: non basta l'appartenenza formale dell'immobile se non è provato il collegamento funzionale
  • La semplice dismissione o non utilizzazione temporanea di una struttura pubblica non è automaticamente equivalente ad 'abbandono' ai fini di escludere l'aggravante: occorre prova della rinuncia definitiva o dell'assenza del nesso funzionale
  • Sui fatti di merito (stato di abbandono, destinazione futura, uso effettivo) il giudice di merito gode di ampia discrezionalità; il ricorrente in Cassazione deve contestare specificamente e provare l'errore del giudice di merito per evitare l'inammissibilità o il rigetto
  • La mancata precisazione o prova in grado di merito di elementi fattuali decisivi (es. prova che l'immobile fosse definitivamente dismesso e privo di destinazione pubblica) rende difficile il successo in Cassazione
  • Ricorsi dichiarati inammissibili possono comportare conseguenze economiche rilevanti: oltre alle spese processuali può essere disposta una somma a titolo di ammenda (art. 616 c.p.p.)

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