Sentenza n. 10827/2023 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima, n. 10407/2023, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento dell'11 gennaio 2019 che, dopo il mancato superamento della fase di addestramento preliminare per la specializzazione nel soccorso alpino, aveva dichiarato il candidato non idoneo e lo aveva prosciolto dalla ferma quadriennale; in appello era impugnata la sentenza del TAR Lazio n. 10407/2023 che aveva annullato tale provvedimento
Esito
Favorevole al ricorrente (amministrazioni statali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il candidato aveva partecipato alla procedura per 15 posti nel contingente ordinario con specializzazione di Tecnico di soccorso alpino, risultando idoneo in soprannumero alle prove selettive. Dopo la fase di addestramento preliminare svolta presso la Scuola allievi finanzieri di Predazzo dal 17 al 21 dicembre 2018, era stato giudicato non idoneo all'impiego nel comparto S.A.G.F. e prosciolto dalla ferma quadriennale. Il TAR aveva accolto il ricorso, ritenendo discriminatoria la clausola del bando del 2012 che collegava al mancato superamento dell'addestramento specifico il proscioglimento dal corso, benché fossero state superate le prove generali di efficienza fisica. Le amministrazioni hanno appellato deducendo, in primo luogo, l'inammissibilità del ricorso originario per mancata impugnazione della clausola del bando; in secondo luogo, l'insussistenza dell'illegittimità della clausola, giustificata dalle peculiarità operative della specializzazione e dalla discrezionalità tecnica dell'Amministrazione nel prevedere prove specifiche.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto il primo motivo d'appello: il ricorso originario impugnava anche il bando quale atto presupposto e, comunque, le clausole non immediatamente lesive possono essere contestate insieme al provvedimento applicativo, quando si manifesta l'interesse del candidato. Ha accolto il secondo motivo. La partecipazione a un reclutamento per una specializzazione comporta la necessità di accertare anche una specifica idoneità, ulteriore rispetto ai requisiti fisici generali; per il soccorso alpino tale capacità richiede una verifica sul campo presso la Scuola Alpina di Predazzo. L'esito positivo della fase addestrativa è quindi necessario per considerare superato il concorso specialistico e la verifica non costituisce un aggravio né una discriminazione. Non è comparabile la situazione dei candidati per il servizio di mare, per i quali le prove specifiche di nuoto si svolgono nella fase concorsuale ordinaria e il mancato superamento comporta comunque l'esclusione. L'appello è stato accolto, la sentenza del TAR riformata e il ricorso di primo grado respinto. Spese compensate per la peculiarità della vicenda e l'assenza di precedenti giurisprudenziali.
Massime di principio
- Quando una procedura di reclutamento è diretta all'inserimento in un contingente specialistico, l'Amministrazione può richiedere, oltre all'idoneità generale, una verifica specifica delle capacità necessarie allo svolgimento dei compiti propri della specializzazione; tale verifica può svolgersi in una fase addestrativa sul campo e il suo superamento può condizionare il completamento del concorso.
- La clausola di un bando non immediatamente lesiva, la cui lesività si manifesta soltanto con il provvedimento applicativo, può essere impugnata contestualmente a quest'ultimo; l'impugnazione immediata è necessaria per le clausole che impediscono di partecipare alla selezione.
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