Sentenza n. 105/2024 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) n. 873/2018, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza sindacale di rimozione, entro 48 ore, di un cumulo di terra posto a margine di un fondo agricolo, adottata per fronteggiare un pericolo derivante da allagamenti stradali
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante ha impugnato la sentenza del TAR Lombardia n. 873/2018, che aveva respinto il ricorso contro l'ordinanza sindacale n. 6 del 25 marzo 2016. Ha dedotto, anzitutto, che il TAR avesse erroneamente ritenuto non pertinenti le censure rivolte contro l'ordinanza di rimozione, reputando che esse avrebbero dovuto essere indirizzate contro la precedente ordinanza n. 15 del 2015. Secondo l'appellante, l'interesse a ricorrere sarebbe sorto soltanto con l'adozione dell'ordinanza individuale di rimozione, mentre la precedente ordinanza generale non sarebbe stata immediatamente lesiva. Ha inoltre contestato la ricostruzione della domanda risarcitoria operata dal TAR, precisando di avere chiesto il risarcimento dei danni derivanti dall'esecuzione dell'ordinanza di rimozione. Nel merito ha riproposto le censure di primo grado, sostenendo che l'allagamento stradale fosse dovuto non al cumulo di terra, ma all'assenza di un idoneo sistema di deflusso delle acque, e deducendo difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, difetto di motivazione, contraddittorietà, irragionevolezza, sproporzione, illogicità, ingiustizia manifesta e disparità di trattamento. Ha infine chiesto il risarcimento dei danni asseritamente subiti per l'operato dell'amministrazione e per la parziale esecuzione dell'ordinanza, che avrebbe impedito la semina del campo. Il Comune ha chiesto il rigetto dell'appello, eccependo anche l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, a seguito della rimozione dei cumuli, e l'inammissibilità per genericità dei motivi.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l'appello, confermando la sentenza del TAR e ritenendo di poter prescindere dall'esame delle eccezioni preliminari del Comune. Il Collegio ha ribadito che le ordinanze contingibili e urgenti costituiscono esercizio di un potere extra ordinem, utilizzabile quando occorra fronteggiare una situazione di pericolo concreto o potenziale, non adeguatamente affrontabile con gli strumenti ordinari. Sono necessari contingibilità, intesa come assenza o inadeguatezza di rimedi tipici, urgenza, consistente nell'impossibilità di differire l'intervento, interesse pubblico, provvisorietà e temporaneità degli effetti, nonché proporzionalità della misura; il pericolo deve risultare da un'istruttoria adeguata e da una motivazione congrua. Il potere può essere esercitato anche in funzione preventiva rispetto a un rischio potenziale e l'ordinanza può essere rivolta a chiunque abbia una relazione qualificata con il bene pericoloso, tale da consentirgli di intervenire, senza che sia previamente necessario accertare la responsabilità del destinatario per l'evento dannoso. Nel caso concreto, l'ordinanza richiamava gli accertamenti della polizia locale sugli allagamenti della Via Novara e individuava un pericolo per la circolazione stradale derivante dai nubifragi e dalla situazione dei luoghi. Le contestazioni relative agli obblighi comunali di custodia e gestione della strada erano inconferenti, perché non incidevano sulle autonome ragioni poste a fondamento dell'ordinanza e non ne contestavano adeguatamente i presupposti. Sono state respinte anche le censure di travisamento e difetto di istruttoria: il Comune aveva richiamato accertamenti pregressi e, in applicazione del principio di precauzione, poteva adottare misure preventive senza attendere la piena dimostrazione dell'esistenza e della gravità del rischio. La domanda risarcitoria è stata respinta perché la legittimità dell'ordinanza escludeva l'ingiustizia del danno ai sensi dell'art. 2043 c.c. e, comunque, difettava il presupposto della responsabilità da atto illegittimo. L'appellante è stato condannato alle spese del grado, liquidate in 4.000 euro oltre accessori se dovuti.
Norme richiamate
artt. 50 e 54 d.lgs. 267/2000
Attribuiscono al sindaco il potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti; l'art. 54 consente l'intervento extra ordinem per la tutela dell'incolumità pubblica anche in presenza di un rischio potenziale, purché ricorrano contingibilità, urgenza e gli ulteriori presupposti elaborati dalla giurisprudenza.
art. 2043 c.c.
La responsabilità della pubblica amministrazione da atto illegittimo rientra nel paradigma della responsabilità aquiliana e richiede, tra gli elementi costitutivi, la sussistenza di un danno ingiusto; la legittimità dell'atto esclude tale presupposto.
art. 7 Regolamento CE n. 178/2002
È richiamato quale fondamento del principio di precauzione, che consente l'adozione di misure protettive quando sussistano incertezze o ragionevoli dubbi circa l'esistenza o la portata di rischi, senza attendere la piena dimostrazione scientifica dell'effettiva esistenza e gravità degli stessi.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato per la celebrazione dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato e per la trattazione in videoconferenza.
Massime di principio
- Le ordinanze contingibili e urgenti adottate ai sensi dell'art. 54 d.lgs. 267/2000 presuppongono contingibilità, urgenza e un interesse pubblico da salvaguardare: l'intervento deve essere non differibile e non adeguatamente fronteggiabile mediante gli strumenti ordinari previsti dall'ordinamento.
- Il potere extra ordinem può essere esercitato anche per prevenire un rischio potenziale per la pubblica incolumità, purché il rischio sia concretamente individuato, l'istruttoria sia adeguata e la misura sia provvisoria, temporanea e proporzionata.
- Le ordinanze contingibili e urgenti possono essere rivolte non soltanto al responsabile dell'evento pericoloso, ma a chiunque abbia una relazione qualificata con il bene che minaccia la pubblica incolumità e sia quindi in grado di adottare gli interventi necessari; non è indispensabile il previo accertamento della responsabilità del destinatario.
- In presenza di un rischio per la pubblica incolumità, il principio di precauzione consente all'amministrazione di adottare misure preventive anche prima della piena dimostrazione scientifica dell'esistenza e della gravità del rischio, quando sussistano incertezze o ragionevoli dubbi.
- La domanda risarcitoria fondata sull'illegittimità di un provvedimento non può essere accolta se il provvedimento risulta legittimo, poiché manca il presupposto del danno ingiusto richiesto dall'art. 2043 c.c.
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