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Sentenza

Sentenza n. 1442/2023 - Bari, Sezione 3

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: “- del provvedimento/comunicazione di esclusione del 22.12.2022, prot. 12110, comunicato dall'AGER Puglia a mezzo p.e.c. in pari data alla ricorrente, dalla gara a procedura aperta con l'offerta economicamente più vantaggiosa per l'affidamento della concessione relativa alla costruzione e gestione dell'impianto di trattamento e recupero rifiuti da spazzamento stradale di Molfetta (BA) – CIG: 9489815B11 - CUP: B56D19000110004 (all. a); - del verbale di gara n. 5 del 22.12.2022, prot. 12109, inerente l'apertura e controllo documentazione amministrativa, allegato al provvedimento/comunicazione di esclusione (all. b); - del verbale n. 3 del 23.12.2022, prot. 12115, di verifica della congruità, coerenza e completezza del PEF offerto contenente la proposta di aggiudicazione al RTI CISA S.p.A. (mandataria) e Navita s.r.l. (mandante) (all. c); - della determina del Direttore generale dell'AGER Puglia n. 546 del 27.12.2022 di approvazione della proposta di aggiudicazione della gara per l'affidamento della concessione relativa alla costruzione e gestione dell'impianto di trattamento e recupero rifiuti da spazzamento stradale di Molfetta (BA), al RTI tra CISA S.p.A. e Navita s.r.l. (all. d); - del verbale n. 1 del 19.12.2022, prot. 11969, di verifica della congruità, coerenza e completezza del PEF offerto (all. e); - della comunicazione del RUP, del 19.12.2022, prot. 11970 (all. f); - del verbale n. 2 del 20.12.2022, prot. 12065 del 21.12.2022, di verifica della congruità, coerenza e completezza del PEF offerto (all. g); - della comunicazione prot. 12250 del 27.12.2022 (all. h); - del paragrafo 15.9 “Busta C- Offerta economica”, punto 1, numero 4 del disciplinare di gara, che richiede “il documento di asseverazione del PEF emesso da un istituto di credito, o da una società di revisione, e sottoscritto con la firma digitale del soggetto asseveratore ed allegati i relativi poteri di firma”, ove interpretato nel senso di escludere la validità dell'asseverazione del PEF da parte di un revisore legale, iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Economia e delle Finanze, consentendola solo alle società di revisione iscritte nel medesimo registro o in altro registro (all. i); - ove occorra, di tutti gli ulteriori verbali di gara e, nello specifico, del n. 1, 2, 3, e 4 rispettivamente del 13.12.2022, 14-16.12.2022, 16.12.2022, 20.12.2022, prot.lli 11768, 11933, 11934, 12019 (all.ti: j), k), l), m), n), o); - nonché di ogni ulteriore atto prodromico, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto; nonché -per la dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato, dichiarandosi la ricorrente comunque disposta al subentro nello stesso”. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Edil Alta S.r.l. il 10/3/2023: “per l'annullamento - del provvedimento/comunicazione di esclusione del 22.12.2022, prot. 12110, comunicato dall'AGER Puglia a mezzo p.e.c. in pari data alla ricorrente, dalla gara a procedura aperta con l'offerta economicamente più vantaggiosa per l'affidamento della concessione relativa alla costruzione e gestione dell'impianto di trattamento e recupero rifiuti da spazzamento stradale di Molfetta (BA) – CIG: 9489815B11 - CUP: B56D19000110004 (all. a); - del verbale di gara n. 5 del 22.12.2022, prot. 12109, inerente l'apertura e controllo documentazione amministrativa, allegato al provvedimento/comunicazione di esclusione (all. b); - del verbale n. 3 del 23.12.2022, prot. 12115, di verifica della congruità, coerenza e completezza del PEF offerto contenente la proposta di aggiudicazione al RTI CISA S.p.A. (mandataria) e Navita s.r.l. (mandante) (all. c); - della determina del Direttore generale dell'AGER Puglia n. 546 del 27.12.2022 di approvazione della proposta di aggiudicazione della gara per l'affidamento della concessione relativa alla costruzione e gestione dell'impianto di trattamento e recupero rifiuti da spazzamento stradale di Molfetta (BA), al RTI tra CISA S.p.A. e Navita s.r.l. (all. d); - del verbale n. 1 del 19.12.2022, prot. 11969, di verifica della congruità, coerenza e completezza del PEF offerto (all. e); - della comunicazione del RUP, del 19.12.2022, prot. 11970 (all. f); - del verbale n. 2 del 20.12.2022, prot. 12065 del 21.12.2022, di verifica della congruità, coerenza e completezza del PEF offerto (all. g); - della comunicazione prot. 12250 del 27.12.2022 (all. h); - del paragrafo 15.9 “Busta C- Offerta economica”, punto 1, numero 4 del disciplinare di gara, che richiede “il documento di asseverazione del PEF emesso da un istituto di credito, o da una società di revisione, e sottoscritto con la firma digitale del soggetto asseveratore ed allegati i relativi poteri di firma”, ove interpretato nel senso di escludere la validità dell'asseverazione del PEF da parte di un revisore legale, iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Economia e delle Finanze, consentendola solo alle società di revisione iscritte nel medesimo registro o in altro registro (all. i); - ove occorra, di tutti gli ulteriori verbali di gara e, nello specifico, del n. 1, 2, 3, e 4 rispettivamente del 13.12.2022, 14-16.12.2022, 16.12.2022, 20.12.2022, prot.lli 11768, 11933, 11934, 12019 (all.ti: j), k), l), m), n), o); - nonché di ogni ulteriore atto prodromico, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto; nonché del seguente ulteriore atto emesso dall'AGER Puglia, di attestazione di efficacia dell'aggiudicazione ex art. 32, c. 7, del D.lgs. 50/2016, prot. 1180 del 9.2.2023, in favore del R.T.I. tra Cisa S.p.A. (mandatario) e Navita s.r.l. (mandante) (all. p) e di ogni ulteriore atto prodromico, connesso e consequenziale ancorché non conosciuto. nonché per la dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato, dichiarandosi la ricorrente comunque disposta al subentro nello stesso.”

Giustizia amministrativa202300071

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Esclusione dalla gara per la concessione relativa alla costruzione e gestione dell’impianto di trattamento e recupero dei rifiuti da spazzamento stradale di Molfetta, aggiudicata al RTI CISA–Navita; impugnata anche l’attestazione di efficacia dell’aggiudicazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Edil Alta S.r.l., prima classificata dopo la valutazione tecnica ed economica, è stata esclusa perché il PEF presentato con l’offerta era asseverato da un revisore legale persona fisica, anziché da uno dei soggetti richiesti dal disciplinare e dalla disciplina della finanza di progetto. Dopo una richiesta di chiarimenti, la società aveva prodotto l’attestazione MEF dell’iscrizione del revisore nel Registro dei revisori legali, ma la stazione appaltante ha ritenuto che tale iscrizione non lo abilitasse, quale persona fisica, ad asseverare il PEF. La ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 3 e 97 Cost., degli artt. 83 e 183 d.lgs. 50/2016, della direttiva 2006/43/CE e della direttiva 2014/56/UE, del d.lgs. 39/2010 e del d.m. MEF 145/2012; ha inoltre lamentato difetto di istruttoria, irragionevolezza, illogicità e sproporzione, sostenendo che l’iscrizione del revisore legale dovesse consentire l’asseverazione e che la disciplina invocata dalla stazione appaltante fosse superata dalla normativa sulla revisione legale. Con motivi aggiunti ha impugnato anche l’attestazione di efficacia dell’aggiudicazione, riproponendo le medesime censure, e ha chiesto l’annullamento degli atti di gara, l’inefficacia dell’eventuale contratto e il subentro.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso principale e i motivi aggiunti. Ha ritenuto vincolante la clausola del disciplinare, che richiedeva a pena di esclusione un PEF asseverato da un istituto di credito o da una società di revisione, e ha interpretato tale previsione in coerenza con l’art. 183, comma 9, d.lgs. 50/2016: l’asseverazione è riservata a soggetti abilitati aventi la forma di ente indicata dalla legge e non può essere svolta da una persona fisica, anche se iscritta al Registro dei revisori legali. La giurisprudenza che equipara determinate società di revisione iscritte al Registro MEF alle società autorizzate ai sensi della l. 1966/1939 non estende l’abilitazione al singolo revisore; tale equiparazione riguarda la revisione contabile, non l’asseverazione del PEF. Il documento asseverato da un soggetto non appartenente alle categorie abilitate era quindi non conforme e l’esclusione legittima. La natura essenziale dell’asseverazione e la qualificazione e terzietà del soggetto asseveratore escludono che la carenza possa essere supplita dall’amministrazione o sanata con il soccorso istruttorio. Respinte le censure contro l’esclusione, sono stati respinti anche i motivi aggiunti, non sussistendo invalidità derivata dell’aggiudicazione. La ricorrente è stata condannata a pagare € 6.000 complessivi di spese: € 2.000 ad AGER, € 2.000 a Navita e € 2.000 a CISA.

Norme richiamate

  • art. 183, comma 9, d.lgs. 50/2016

    Come si desume agevolmente dalla lettura della disposizione normativa appena ricordata, il legislatore pretende che l’asseverazione del piano economico-finanziario – da allegare all’offerta del proponente di un project financing - costituisca un’attività riservata inequivocabilmente a un soggetto abilitato che rivesta la forma: a) dell’istituto di credito; b) della società di servizi iscritta nell’elenco generale degli intermediari finanziari; c) della società di revisione di cui all’articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n.1966.

    L’asseverazione del PEF nell’ambito della finanza di progetto è riservata alle categorie di soggetti abilitati indicate dalla legge; la qualità di revisore legale di una persona fisica non è sufficiente.

  • art. 83, comma 9, d.lgs. 50/2016

    In tema di gare pubbliche il piano economico finanziario costituisce un elemento essenziale dell'offerta alla luce dell'art. 183, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016, con la conseguenza che la mancanza del piano o l'omessa asseverazione da parte di soggetto abilitato costituisce vizio essenziale dell'offerta, non sanabile col soccorso istruttorio stante l'art. 83, comma 9, del medesimo decreto.

    La mancanza del PEF o della sua asseverazione da parte di un soggetto abilitato integra un vizio essenziale dell’offerta non sanabile mediante soccorso istruttorio.

  • art. 96, comma 4, d.P.R. 207/2010

    L’asseverazione del piano economico-finanziario presentato dal concorrente ai sensi dell’articolo 153 (vedi 183 ndr) del codice consiste nella valutazione degli elementi economici e finanziari, quali costi e ricavi del progetto e composizione delle fonti di finanziamento, e nella verifica della capacità del piano di generare flussi di cassa positivi e della congruenza dei dati con la bozza di convenzione.

    L’asseverazione consiste nella valutazione degli elementi economico-finanziari del progetto e nella verifica della capacità del piano di generare flussi di cassa positivi e della coerenza dei dati con la bozza di convenzione.

  • art. 1 l. 1966/1939

    L'art. 153, co. 9, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (ed ora l'art. 183, co. 9, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50) va inteso nel senso che l'attività di asseverazione dei P.E.F. - piani economici finanziari finalizzata all'affidamento di un contratto pubblico può essere svolta, oltre che dalle società autorizzate ai sensi dell'art. 1 della L. 23 novembre 1939, n. 1966, anche dalle società iscritte nel Registro dei revisori legali e delle società di revisione attualmente tenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e, in precedenza, nell'albo speciale tenuto dalla Consob (ai sensi dell'art. 161 del T.U.F.).

    L’equiparazione richiamata riguarda le società iscritte nel Registro dei revisori legali e delle società di revisione, non il revisore legale persona fisica; il giudice precisa che essa concerne la revisione contabile e non estende a quest’ultimo la funzione di asseverazione.

Massime di principio

  • Nelle procedure di finanza di progetto, l’asseverazione del PEF deve provenire da uno dei soggetti abilitati individuati dall’art. 183, comma 9, d.lgs. 50/2016; un revisore legale persona fisica non può asseverare il piano in proprio, anche se iscritto nel Registro dei revisori legali.
  • L’equiparazione tra le società autorizzate ai sensi della l. 1966/1939 e le società iscritte nel Registro MEF dei revisori legali e delle società di revisione non abilita il singolo revisore persona fisica all’asseverazione del PEF: essa riguarda la revisione contabile, mentre l’asseverazione è riservata ai soggetti abilitati aventi la forma richiesta.
  • La mancanza dell’asseverazione del PEF da parte di un soggetto abilitato costituisce un vizio essenziale dell’offerta e non è sanabile con il soccorso istruttorio né sostituibile dalla valutazione dell’amministrazione aggiudicatrice.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni e partenariato pubblico-privatoRequisiti di partecipazione ed esclusione
RamiContratti pubblici
SottomaterieCause di esclusione
IstitutiConcorrenza ed evidenza pubblicaSoccorso istruttorio

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