Sentenza n. 11249/2023 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) n. 1197/2022, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Calabria, Sez. II, n. 1197/2022, che aveva annullato la dichiarazione comunale di inefficacia della SCIA in sanatoria per una recinzione sulla particella 51 e la conseguente ordinanza di demolizione e ripristino n. 186 del 10 novembre 2021
Esito
Favorevole al ricorrente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha appellato la sentenza del TAR che aveva ritenuto dimostrata la titolarità, in capo alla ricorrente di primo grado, dell’area su cui era stata realizzata una recinzione. Ha dedotto, in primo luogo, la nullità della sentenza per omessa notificazione del ricorso introduttivo a una dante causa dell’interessata, indicata come controinteressata. Ha inoltre contestato la ricostruzione del TAR circa la proprietà, l’asservimento all’uso pubblico o comunque la mancata titolarità privata della particella 51 del foglio 109, sostenendo che l’interessata non avesse un titolo idoneo a legittimare l’intervento edilizio. L’appellata ha eccepito l’inammissibilità dell’appello perché riproponeva le difese svolte in primo grado e ha contestato l’ammissibilità dell’intervento dei vicini; ha anche eccepito l’irregolarità della notificazione dell’appello agli eredi della dante causa. A sostegno della titolarità dell’area, l’appellata aveva prodotto atti di compravendita del 1994 e del 2020, una donazione dell’11 giugno 2021 relativa alla particella 51 e una visura catastale storica. La controversia riguardava una recinzione composta da un muretto in blocchetti di calcestruzzo, lunga 20,80 metri e alta 0,40 metri, con tre pilastri in zinco alti 1,60 metri, realizzata dopo la presentazione di tre CIL e successivamente oggetto di SCIA in sanatoria.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’eccezione di inammissibilità dell’appello, rilevando che il Comune aveva formulato critiche specifiche alla sentenza. Ha respinto anche l’eccezione contro l’intervento dei vicini: nel giudizio di appello può intervenire chi avrebbe avuto interesse rispetto alla controversia di primo grado e, in questo caso, la vicinanza degli immobili al terreno e l’interesse al suo uso pubblico erano sufficienti a sorreggere l’intervento ad opponendum. Il primo motivo d’appello è stato rigettato: la dante causa non era parte necessaria, perché non destinataria dei provvedimenti e priva di un interesse qualificato alla loro conservazione o caducazione; inoltre, il ricorso di primo grado le era stato validamente notificato il 21 dicembre 2021. È stata respinta anche l’eccezione sull’integrazione del contraddittorio in appello: la notificazione agli eredi era stata ordinata e l’appellata non aveva provato l’esistenza di altri soggetti da evocare. Sono stati invece accolti il secondo e il terzo motivo, nei limiti della ragione relativa alla mancanza di un titolo legittimante. Gli atti impugnati erano plurimotivati e la carenza di un titolo idoneo era, da sola, sufficiente a sorreggerli, senza necessità di stabilire se l’area fosse pubblica o gravata da uso pubblico. Il contratto del 2020 riguardava la particella 44 e la relativa corte, senza trasferire espressamente la particella 51; il richiamo generico allo spazio antistante non consentiva di ricomprendere quest’ultima. Il contratto del 1994 era ambiguo e non identificava in modo univoco la particella 51. La donazione del 2021 non provava che i donanti fossero proprietari, poiché l’allegazione di un possesso ultraventennale utile all’usucapione non era accompagnata da elementi probatori ulteriori e l’atto ammetteva l’assenza di un titolo. Le risultanze catastali avevano valore sussidiario e, nella specie, indicavano passaggi intermedi da verificare. Il Comune deve verificare che chi presenta una pratica edilizia abbia la proprietà o altro titolo di disponibilità idoneo; tale requisito vale anche per CIL, CILA, DIA e SCIA. L’appello è stato quindi accolto e, in riforma della sentenza del TAR, il ricorso di primo grado è stato respinto, con conseguente permanenza degli atti comunali. Le spese del grado sono state compensate tra tutte le parti.
Norme richiamate
art. 97 c.p.a.
Ai sensi dell’art. 97 cod. proc. amm., nel giudizio di impugnazione può intervenire direttamente – ossia anche senza aver preso parte al processo in primo grado – «chi vi ha interesse»: come affermato in giurisprudenza, «la norma va interpretata nel senso che, ai fini della valutazione della legittimazione all’intervento, occorra aversi riguardo alla posizione che avrebbe assunto la parte rispetto alla controversia di primo grado», con la conseguenza che l’intervento a sostegno del gravame proposto dall’Amministrazione – qualificabile come intervento “ad opponendum” rispetto alle domande svolte dal ricorrente in primo grado – può essere sorretto anche da un interesse di mero fatto (Cons. St., sez. IV, sent. n. 440 del 2022 e sez. V, sent. n. 6142 del 2021).
Nel giudizio di impugnazione può intervenire anche chi non ha partecipato al primo grado, purché abbia un interesse valutato in relazione alla posizione che avrebbe assunto nella controversia di primo grado; l’intervento ad opponendum a sostegno dell’amministrazione può fondarsi anche su un interesse di mero fatto.
art. 8, comma 5, l. 890/1982
Di conseguenza, sia perché la Sig.ra Martire non è parte necessaria del giudizio, sia perché comunque il ricorso di primo grado le è stato validamente notificato, il primo motivo di appello deve essere rigettato.
Il giudice applica la disciplina della notificazione per compiuta giacenza, ritenendo eseguita la notificazione nel giorno in cui la destinataria ha ritirato l’atto, il 21 dicembre 2021.
art. 95, commi 2 e 3, c.p.a.
Quanto al contraddittorio nel processo di secondo grado, occorre osservare che in un primo momento il gravame non era stato notificato alla Sig.ra Martire, circostanza che tuttavia non comporterebbe l’inammissibilità dell’impugnazione nemmeno se la dante causa dell’appellata fosse una parte necessaria del giudizio di secondo grado – circostanza che, come si è detto, si deve escludere – dato che, ai sensi dell’art. 95, co. 2 e 3, cod. proc. amm., l’appello deve essere notificato «ad almeno una delle parti interessate a contraddire» e il contraddittorio può essere integrato in un secondo tempo, su ordine del giudice, nei confronti di tutte le altre parti (come avvenuto, nella specie, con l’ordinanza n. 1811 del 2023).
È sufficiente notificare inizialmente l’appello ad almeno una parte interessata a contraddire; il contraddittorio può essere successivamente integrato, su ordine del giudice, nei confronti delle altre parti.
Massime di principio
- Chi presenta una pratica edilizia, anche nella forma di CIL, CILA, DIA o SCIA, deve essere proprietario dell’immobile o disporre di un titolo sufficiente a legittimare l’intervento. L’amministrazione è tenuta a verificare tale legittimazione.
- Gli atti negoziali che non identificano espressamente l’area interessata non dimostrano, da soli, il trasferimento della proprietà di una particella catastalmente distinta; il riferimento generico a uno spazio antistante può essere riferito a una corte già compresa nella particella oggetto dell’atto.
- Chi invoca un acquisto derivativo deve dimostrare che il diritto trasferito apparteneva al dante causa. La mera dichiarazione dei donanti di avere usucapito il bene, senza un titolo o ulteriori elementi probatori sul possesso utile, non prova la proprietà né la validità del trasferimento.
- Le risultanze catastali hanno valore sussidiario e non costituiscono prova definitiva della proprietà; non sono dirimenti quando riportano passaggi intermedi da verificare.
- Quando un provvedimento amministrativo è sorretto da più autonome ragioni, la validità dell’atto permane se almeno una di esse è legittima e sufficiente a giustificarlo.
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