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Risoluzione

Risoluzione n. 54 del 16/03/2007

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’Agenzia chiarisce che la cessione di un terreno edificabile da parte di un produttore agricolo in regime di esonero è soggetta a IVA solo se il terreno è totalmente edificabile e già destinato all’attività agricola; in tal caso il cessionario emette autofattura con aliquota ordinaria e versa l’imposta al cedente. Per il cedente resta applicabile il regime di esonero IVA, ma il reddito derivante dalla cessione del terreno edificabile segue l’art. 67, lett. b), TUIR.

Trattamento IVA e redditi nella cessione di terreno edificabile da produttore agricolo in esonero

Cessione di terreno edificabile da produttore agricolo in esonero IVA

La risoluzione esamina l’istanza di interpello presentata da ALFA S.r.l. in merito al trattamento IVA dell’acquisto di un terreno edificabile di proprietà di un produttore agricolo in regime di esonero, nonché agli obblighi del cedente ai fini delle imposte sui redditi. L’Agenzia richiama i precedenti di prassi e la normativa IVA agricola aggiornata dal D.L. n. 262/2006, convertito dalla legge n. 286/2006.

Quesito e soluzione prospettata dal contribuente

La società istante chiede chiarimenti su:

  • il regime IVA applicabile all’acquisto del terreno edificabile;
  • gli obblighi fiscali del cedente per il medesimo trasferimento.

La soluzione prospettata dall’istante è la seguente:

  • verificata la coincidenza tra titolarità dell’impresa agricola e proprietà del terreno, emissione di autofattura ai sensi dell’art. 34, comma 6, del DPR 633/72, con aliquota ordinaria del 20%;
  • pagamento al cedente dell’imposta esposta in autofattura;
  • registrazione nel registro degli acquisti e detrazione dell’IVA ai sensi dell’art. 19 del DPR 633/72.

Per il cedente, l’istante ritiene che debba:

  • trattenere l’imposta riscossa;
  • conservare l’autofattura;
  • continuare ad applicare il regime di esonero IVA;
  • assoggettare il reddito da cessione a tassazione, non ai sensi dell’art. 67, lett. b), TUIR, ritenendo intervenuta una modifica normativa per effetto dell’art. 36, comma 7-bis, del D.L. 223/2006.

Condizioni per l’assoggettamento a IVA della cessione

L’Agenzia ricorda che, con la risoluzione n. 137/E del 7 maggio 2002, era stato già chiarito che la cessione di un terreno edificabile appartenente a un’impresa agricola è assoggettata a IVA soltanto se il terreno è stato precedentemente destinato alla produzione agricola.

Viene inoltre richiamato il principio secondo cui la vendita di un terreno solo parzialmente edificabile, a fronte di un prezzo indistinto, non è soggetta a IVA.

Nel caso concreto, l’istanza non specifica:

  • se il terreno sia totalmente edificabile;
  • se il terreno sia stato effettivamente utilizzato dal cedente nell’ambito dell’attività agricola.

L’Agenzia afferma quindi che solo al ricorrere di entrambe le condizioni la cessione è soggetta a IVA; in caso contrario si applica l’imposta di registro in misura proporzionale.

Modalità di assolvimento dell’IVA nel regime di esonero agricolo

Se la cessione rientra nel campo IVA, la questione riguarda le modalità di assolvimento dell’imposta, poiché il cedente è in regime di esonero.

La risoluzione riepiloga la disciplina dell’art. 34 del DPR 633/72, come modificato dal D.L. n. 262/2006:

  • regime di esonero per i produttori agricoli con volume d’affari dell’anno precedente non superiore a 7.000 euro, o previsto non superiore a tale soglia in caso di inizio attività;
  • il volume d’affari deve essere costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli e ittici della parte I della tabella A allegata al DPR 633/72;
  • sono esonerati dal versamento dell’imposta e dagli obblighi di fatturazione, registrazione, liquidazione periodica, dichiarazione annuale IVA e comunicazione annuale dei dati IVA;
  • restano fermi gli obblighi di numerazione e conservazione delle fatture e bollette doganali relative agli acquisti e alle importazioni, nonché delle fatture di vendita emesse per loro conto dai cessionari o committenti.

Per gli acquisti da produttori agricoli esonerati, i soggetti passivi cessionari o committenti devono:

  • emettere autofattura con le modalità e nei termini dell’art. 21 del DPR 633/72;
  • indicare il prezzo e l’imposta calcolata secondo l’aliquota corrispondente alle percentuali di compensazione;
  • pagare l’imposta direttamente al produttore agricolo;
  • registrare la fattura ai sensi dell’art. 25 del DPR 633/72;
  • consegnarne copia al produttore agricolo.

Applicazione al caso del terreno edificabile

L’Agenzia estende il criterio già affermato per altri beni non compresi nella prima parte della tabella A: se la cessione del terreno è soggetta a IVA, il cessionario deve emettere autofattura ai sensi dell’art. 21 del DPR 633/72, applicando l’aliquota ordinaria, e versare l’imposta al cedente.

Il produttore agricolo deve:

  • versare l’imposta riscossa dal cessionario;
  • poter detrarre l’IVA assolta sugli acquisti di beni non ammortizzabili e dei servizi esclusivamente afferenti le operazioni stesse.

Eventuale superamento del limite di un terzo delle operazioni diverse

La risoluzione richiama anche la circolare n. 328/E del 24 dicembre 1997 sul caso in cui le operazioni diverse da quelle agricole superino, in corso d’anno, il terzo delle operazioni complessive, comprese quelle relative a beni ammortizzabili.

In tal caso, pur restando applicabili per l’intero anno le percentuali di compensazione alle cessioni agricole e l’obbligo di fatturazione da parte del cessionario o committente, l’agricoltore deve:

  • annotare riepilogativamente nel registro ex art. 39 DPR 633/72 le autofatture relative alle cessioni agricole, con totale imponibile, totale imposta ed estremi delle fatture;
  • annotare separatamente le autofatture relative alle operazioni diverse da quelle agricole, con ammontare complessivo imponibile, aliquota e totale imposta;
  • annotare riepilogativamente i corrispettivi e le imposte relativi alle cessioni verso privati consumatori senza fattura;
  • annotare separatamente le fatture e bollette doganali per acquisti e importazioni di beni e servizi utilizzati esclusivamente per le operazioni diverse, distinguendo per aliquota.

Tutte le annotazioni devono essere effettuate entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale.

Se si verifica il superamento del limite, l’agricoltore in esonero deve presentare la dichiarazione IVA:

  • nel quadro VE, sezione 1, per le cessioni di prodotti agricoli;
  • nel quadro VE, sezione 2, per le operazioni diverse;
  • nel quadro VG, rigo VG50, per imponibile e imposta delle operazioni diverse;
  • nel quadro VG, rigo VG62, per la detrazione dell’IVA sugli acquisti di beni non ammortizzabili e servizi diretti alle operazioni diverse;
  • con conseguente versamento dell’imposta dovuta.

Per l’anno successivo, il regime dipende dal volume d’affari complessivamente conseguito, considerando che ai fini dell’art. 20 del DPR 633/72 restano escluse solo le cessioni di beni ammortizzabili.

Beni ammortizzabili e terreni edificabili

La risoluzione precisa che i terreni, anche se edificabili, non sono beni ammortizzabili, richiamando la risoluzione n. 113/E dell’11 luglio 1996.

Trattamento ai fini delle imposte sui redditi

Per quanto riguarda le imposte sui redditi, l’Agenzia chiarisce che alla cessione di terreni edificabili si applica la disciplina dell’art. 67, lett. b), del TUIR, non modificata sul punto dal D.L. n. 223/2006.

Pertanto il reddito derivante dalla cessione del terreno edificabile rientra tra i redditi diversi disciplinati da tale norma.

Conclusione operativa

In sintesi, la risoluzione afferma che:

  • la cessione del terreno è soggetta a IVA solo se il terreno è totalmente edificabile e precedentemente destinato alla produzione agricola;
  • in tal caso il cessionario emette autofattura con aliquota ordinaria e versa l’imposta al cedente;
  • il cedente, pur restando in regime di esonero IVA, deve trattare l’imposta secondo le regole previste per i produttori agricoli esonerati;
  • ai fini delle imposte sui redditi, il corrispettivo della cessione del terreno edificabile segue l’art. 67, lett. b), TUIR.

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