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Risoluzione

Risoluzione n. 51 del 15/03/2007

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che, per il credito d’imposta ex art. 8 L. n. 388/2000, il termine di sei mesi per avviare l’investimento decorre dalla data di presentazione dell’istanza di rinnovo e non dalla data di notifica dell’accoglimento. Nel caso esaminato, l’investimento era ormai tardivo e il contribuente decade dal beneficio; la proroga introdotta nel 2007 riguarda solo la realizzazione dell’investimento, non l’avvio.

Credito d'imposta per nuovi investimenti in aree svantaggiate: decadenza per mancato avvio entro sei mesi

Credito d'imposta per nuovi investimenti in aree svantaggiate e rispetto dei termini decadenziali

La risoluzione affronta il tema del credito d’imposta previsto dall’art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 per nuovi investimenti in aree svantaggiate, con particolare riguardo alla decadenza dal beneficio quando non sia rispettato il termine di sei mesi per l’avvio dell’investimento agevolato. Il documento chiarisce inoltre l’irrilevanza, nel caso specifico, della proroga introdotta successivamente per i termini di realizzazione dell’investimento.

Quesito presentato dal contribuente

Il contribuente, titolare di ditta individuale, chiede se il termine semestrale per l’avvio dell’investimento e quello per la verifica del rispetto dei limiti di utilizzo del credito possano essere calcolati tenendo conto del tempo impiegato dall’Amministrazione per comunicare l’accoglimento dell’istanza di attribuzione del bonus fiscale.

In particolare, egli rappresenta che:

  • il 9 gennaio 2006 aveva presentato al Centro operativo di Pescara istanza di rinnovo per l’attribuzione del credito d’imposta;
  • il 3 novembre 2006 riceveva l’atto di attribuzione del bonus, precedentemente negato per esaurimento delle risorse finanziarie con provvedimento del 26 gennaio 2006.

Soluzione prospettata dal contribuente

L’istante sostiene che il termine di sei mesi per l’avvio dell’investimento agevolato debba decorrere dalla data in cui gli è stato notificato l’accoglimento dell’istanza di attribuzione del credito d’imposta, e non dalla data di presentazione della domanda.

Quadro normativo richiamato

L’Agenzia richiama l’art. 8, comma 1-bis, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, secondo cui le imprese, per fruire del beneficio, si impegnano, a pena di disconoscimento del vantaggio:

  • ad avviare la realizzazione degli investimenti successivamente alla data di presentazione dell’istanza;
  • e comunque entro sei mesi dalla medesima data.

Viene inoltre richiamata la risoluzione n. 30/E dell’11 febbraio 2003, che aveva già chiarito che, ai fini del computo dei sei mesi, la data iniziale da assumere è quella di presentazione dell’istanza di rinnovo accolta dall’Agenzia delle Entrate.

Valutazione dell’Agenzia delle Entrate

Nel caso esaminato, l’Amministrazione osserva che il termine di sei mesi era già spirato prima della notifica del provvedimento di accoglimento avvenuta il 3 novembre 2006.

Poiché l’istanza era stata presentata il 9 gennaio 2006, l’investimento avrebbe dovuto essere avviato entro il 9 luglio 2006. Non essendo stato rispettato tale termine, il contribuente deve considerarsi decaduto dal beneficio.

Irrilevanza della disciplina sopravvenuta

La risoluzione precisa che non assume rilievo la novella introdotta dall’art. 4, comma 4-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17. Tale intervento, infatti, ha previsto per i soggetti che hanno ottenuto l’assenso al credito d’imposta negli anni 2005 e 2006 una proroga del termine per la realizzazione dell’investimento, ma non ha modificato il termine di sei mesi per l’avvio del medesimo.

Esito

La risposta dell’Agenzia conclude quindi nel senso che:

  • il termine per l’avvio dell’investimento decorre dalla data di presentazione dell’istanza di rinnovo;
  • nel caso concreto, il termine era scaduto prima dell’accoglimento della domanda;
  • il contribuente è decaduto dal credito d’imposta per mancato rispetto del termine decadenziale.

La risposta viene resa ai sensi dell’art. 4, comma 1, ultimo periodo, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.

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