Risoluzione n. 50 del 13/03/2007
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Agenzia delle Entrate chiarisce che, per i contratti assicurativi su navi immatricolate in altri Paesi UE, l’imposta sulle assicurazioni non è dovuta in Italia se è già stata assolta nello Stato estero competente; in tal caso va allegata la prova del pagamento estero. Se invece si tratta di navi non rientranti nel criterio della lettera b) dell’art. 1 della legge n. 1216/1961, la territorialità si collega al domicilio/sede del contraente in Italia.
Imposta sulle assicurazioni per polizze relative a navi immatricolate all'estero
Imposta sulle assicurazioni e navi immatricolate all’estero
La risoluzione esamina l’istanza di interpello di una società italiana che stipula all’estero contratti assicurativi per navi, con copertura del corpo e macchina della nave e della responsabilità civile verso terzi. Il punto centrale è stabilire se i premi siano assoggettati all’imposta sulle assicurazioni quando le navi sono immatricolate o registrate fuori dall’Italia, in Paesi UE o extra UE.
Quesito e tesi del contribuente
Il contribuente chiede se sussista l’obbligo di pagamento dell’imposta sulle assicurazioni per polizze riferite a navi iscritte in registri navali esteri. Secondo la soluzione prospettata, tali premi non dovrebbero essere tassati in Italia per mancanza del presupposto territoriale, richiamando il criterio della localizzazione del rischio e sostenendo che, per i veicoli/navi/aeromobili, esso coincida con lo Stato di immatricolazione o registrazione.
Quadro normativo richiamato
L’Agenzia richiama l’art. 1 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, che disciplina l’imposta sulle assicurazioni. In particolare:
- la lettera b) assoggetta all’imposta le assicurazioni riguardanti veicoli, navi o aeromobili immatricolati o registrati in Italia;
- la lettera e) prevede l’imposta per le assicurazioni contro i danni, diverse da quelle indicate nelle lettere precedenti, quando il contraente ha nel territorio della Repubblica il domicilio, oppure, se persona giuridica, la sede o lo stabilimento cui si riferisce il contratto o cui sono addette le persone assicurate.
Interpretazione dell’Agenzia sulle polizze relative a navi estere
Secondo l’Agenzia, per le assicurazioni contro i danni diverse da quelle della lettera b), il presupposto impositivo va individuato nella localizzazione territoriale del contraente. Ne consegue che, in linea generale, le polizze stipulate da soggetti domiciliati o aventi sede in Italia con compagnie estere restano soggette a imposta in Italia, anche se la nave è immatricolata o registrata all’estero.
Coordinamento con il diritto comunitario
La risoluzione richiama la Seconda direttiva 88/357/CEE, che collega la localizzazione del rischio, per i veicoli, allo Stato di immatricolazione. Viene anche richiamata la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea, che ha affermato la necessità di criteri oggettivi e materiali per determinare lo Stato in cui il rischio è situato, così da evitare distorsioni concorrenziali, doppia imposizione ed elusione dell’imposta.
Esito del caso concreto
Alla luce del principio comunitario richiamato, l’Agenzia conclude che, nel caso di una società residente in Italia che abbia immatricolato la nave in altro Stato membro, l’imposta già assolta in quello Stato non può essere richiesta nuovamente in Italia. Pertanto, quando i contratti assicurativi riguardano navi immatricolate in Paesi comunitari e l’imposta sulle assicurazioni è stata già pagata in tali Paesi, non è dovuto un ulteriore versamento in Italia.
Adempimenti indicati
In caso di esclusione del pagamento in Italia perché l’imposta è stata già assolta all’estero, nella denuncia presentata ai sensi dell’art. 11 della legge n. 1216/1961 deve essere allegata la documentazione che attesta l’avvenuto pagamento dell’imposta sulle assicurazioni nello Stato estero interessato.
Natura della risposta
La risposta è resa dall’Agenzia delle Entrate nell’ambito dell’istanza di interpello, ai sensi dell’art. 4, comma 1, ultimo periodo, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.
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