Ordinanza n. 352/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento - della determinazione n. -OMISSIS- di protocollo del 20 novembre 2025 (notificata il 24 novembre 2025) con la quale il Direttore del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando generale dell’Arma dei Carabinieri ha escluso il Vice Brigadiere -OMISSIS-dal concorso interno, per titoli ed esami, per l'ammissione all'8° corso superiore di qualificazione (2025-2026) di complessivi 255 allievi marescialli del ruolo ispettori dell'Arma dei Carabinieri, per mancanza del requisito di cui all'art. 2, comma 1, lett. j), del bando di concorso; - dell’art. 2, comma 1, lett. j) del bando del concorso interno, per titoli ed esami, per l'ammissione all'8° corso superiore di qualificazione (2025-2026) di complessivi 255 allievi marescialli del ruolo ispettori dell'Arma dei Carabinieri (indetto con determinazione n. M_D AB05933 DE12025 0000512 di protocollo dell’11 giugno 2025 del Direttore generale per il Personale Militare del Ministero della Difesa), nella parte in cui prevede che «al concorso possono partecipare i militari dell’Arma dei Carabinieri di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettere a) e b), che non siano in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi»; - di tutti gli altri atti presupposti, conseguenti o connessi ai provvedimenti suindicati, e per la rimessione della questione di legittimità costituzionale dell’art. 635, comma 1, lett. g-bis), del d.lgs. n. 66 del 15 marzo 2010, in riferimento agli artt. 3 e 27, comma 2, della Costituzione, nella parte in cui impone, tra i «requisiti generali per il reclutamento» quello di non essere «in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi».
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Esclusione dal concorso interno per titoli ed esami per l’ammissione all’8° corso superiore di qualificazione per allievi marescialli dell’Arma dei Carabinieri, motivata dalla pendenza di un procedimento penale per delitto non colposo
Esito
Favorevole al ricorrente (militare concorrente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di esclusione adottato dal Direttore del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando generale dell’Arma dei Carabinieri, nonché la clausola del bando che richiede ai partecipanti di non essere imputati in procedimenti penali per delitti non colposi. L’esclusione era stata disposta perché il candidato risultava imputato in un procedimento penale militare pendente, a seguito di decreto di rinvio a giudizio del 12 novembre 2025. È stata inoltre chiesta la rimessione alla Corte costituzionale della questione relativa all’art. 635, comma 1, lett. g-bis), d.lgs. n. 66/2010, prospettandone il contrasto con gli artt. 3 e 27, comma 2, Cost., nella parte in cui considera requisito generale di reclutamento l’assenza di imputazioni penali per delitti non colposi. In sede cautelare, il ricorrente ha dedotto l’illegittimità dell’esclusione alla luce del principio di presunzione di innocenza e del rischio di pregiudizio derivante dalla perdita della possibilità di partecipare tempestivamente al corso e di conseguire una futura promozione in caso di assoluzione.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare, confermando la misura monocratica già adottata, e ha disposto l’ammissione con riserva del ricorrente all’8° corso superiore di qualificazione, il cui inizio era imminente. Il Collegio ha ritenuto, alla luce dell’evoluzione giurisprudenziale richiamata, che il requisito dell’assenza di imputazioni penali in corso debba essere interpretato in senso costituzionalmente orientato e considerato sottoposto alla condizione risolutiva dell’eventuale sopravvenienza di una sentenza penale definitiva pienamente assolutoria. La misura cautelare è stata giustificata dalla necessità di non pregiudicare la possibilità di una tempestiva promozione del candidato qualora il procedimento penale si concluda favorevolmente. Il TAR ha inoltre rilevato che non era stata prodotta la graduatoria concorsuale e ha posto a carico dell’Arma dei Carabinieri l’incombente di fornire documentata informativa sulla sua eventuale pubblicazione e sulla relativa data, ricordando che, se pubblicata, essa dovrà essere tempestivamente impugnata. Il merito è stato rinviato alla pubblica udienza del 3 giugno 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 635, comma 1, lett. g-bis), d.lgs. n. 66/2010
requisito generale per il reclutamento consistente nel non essere «in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi»
Il requisito, interpretato in conformità al principio di presunzione di innocenza, è stato ritenuto sottoposto alla condizione risolutiva dell’eventuale sopravvenienza di una sentenza penale definitiva pienamente assolutoria.
art. 2, comma 1, lett. j), del bando di concorso
al concorso possono partecipare i militari dell’Arma dei Carabinieri ... che non siano in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi
La clausola escludente del bando è stata applicata in senso coerente con l’interpretazione costituzionalmente orientata del requisito previsto dalla legge.
art. 27, comma 2, Cost.
L'ordinanza richiama il principio di presunzione di innocenza, senza riportare il testo della disposizione.
Il principio di presunzione di innocenza impedisce di attribuire all’imputazione pendente effetti irreversibili, imponendo una lettura del requisito compatibile con l’eventualità di una successiva assoluzione definitiva.
art. 3 Cost.
È indicato dal ricorrente quale parametro della questione di legittimità costituzionale dell’art. 635, comma 1, lett. g-bis), d.lgs. n. 66/2010; l’ordinanza non sviluppa una specifica motivazione sul parametro.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Costituisce il presupposto per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato, insieme all’art. 52 d.lgs. n. 196/2003, quale base per la tutela dei dati relativi alla persona del ricorrente.
Massime di principio
- Il requisito concorsuale che esclude chi è imputato in un procedimento penale per un delitto non colposo deve essere interpretato costituzionalmente, in coerenza con la presunzione di innocenza, come soggetto alla condizione risolutiva dell’eventuale sopravvenienza di una sentenza penale definitiva pienamente assolutoria.
- Quando l’esclusione fondata sulla pendenza di un procedimento penale può pregiudicare irrimediabilmente la partecipazione a un corso e le conseguenti progressioni di carriera, sussiste il presupposto cautelare per l’ammissione con riserva, al fine di preservare l’utilità della futura decisione di merito.
- La pubblicazione della graduatoria concorsuale impone al candidato interessato di impugnarla tempestivamente; il giudice può disporre un incombente istruttorio volto ad accertare documentalmente l’avvenuta pubblicazione e la relativa data.
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