Cassazione Penale, Ordinanza n. 16032/2026 del 04/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per un reato in materia di stupefacenti. Ha dedotto, in sintesi, l'insufficienza della motivazione sulla responsabilità, sostenendo che mancasse un adeguato percorso argomentativo; ha inoltre censurato il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p., lamentando anche l'eccessività della pena. La difesa ha poi depositato una memoria tardiva, limitata a contestare l'assegnazione del ricorso alla Settima sezione penale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la sentenza di appello contenesse una motivazione solida e adeguata, priva di manifesta illogicità, sia quanto all'esclusione dell'uso personale della sostanza stupefacente sia quanto al diniego delle attenuanti e alla dosimetria della pena. È stata quindi confermata la condanna, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
artt. 81 cpv. c.p.
richiamato quale disposizione di riferimento per la continuazione, senza specifiche questioni interpretative sviluppate nella decisione
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
norma incriminatrice contestata per detenzione illecita di stupefacenti, in relazione a condotte escluse dall'uso personale
art. 62, n. 4, c.p.
attenuante esclusa per carenza di elementi valutabili a sostegno
art. 81 cpv. c.p.
richiamato nel capo di imputazione per la continuazione tra più condotte
Cassa delle ammende
richiamata ai fini della sanzione pecuniaria conseguente alla declaratoria di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- In sede di legittimità non è censurabile la motivazione della sentenza di merito quando essa sia logicamente coerente, completa e fondata su elementi istruttori obiettivi; il ricorso che si limiti a contrapporre una lettura alternativa, senza confrontarsi con tali elementi, è inammissibile.
- Ai fini dell'esclusione dell'uso personale in materia di stupefacenti, sono sintomatici del fine di spaccio il confezionamento in involucri non trascurabili, il possesso di bilancini di precisione e la detenzione di quantitativi idonei al confezionamento di numerose dosi.
- Il diniego delle attenuanti generiche è adeguatamente motivato quando il giudice valorizza la struttura organizzata della condotta, i precedenti penali e il complessivo quadro negativo dell'imputato; la collaborazione tardiva o meramente strumentale può essere ritenuta irrilevante.
- L'attenuante del danno di speciale tenuità richiede specifiche allegazioni e un supporto valutativo concreto; in assenza di elementi indicati dalla difesa, il suo mancato riconoscimento non integra vizio di motivazione.
- La recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale può incidere sul trattamento sanzionatorio quando la nuova condotta si inserisce in un quadro di reiterazione criminosa e di persistente professionalità nel reato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 4 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 15942/2026 del 04/05/2026
- ordinanza_penale · 4 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 15980/2026 del 04/05/2026
- ordinanza_penale · 4 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 15985/2026 del 04/05/2026
- ordinanza_penale · 4 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 15987/2026 del 04/05/2026
- ordinanza_penale · 4 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 15989/2026 del 04/05/2026
- ordinanza_penale · 4 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 15991/2026 del 04/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →