Ordinanza n. 642/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del decreto del Presidente della Regione Campania n. 256 del 06.10.2025, successivamente pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 72 del 13.10.2025, recante approvazione del “Piano di Ricostruzione dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno interessati dal sisma del 21 agosto 2017 e dagli eventi calamitosi del 26 novembre 2022” limitatamente alla parte in cui inserisce l'immobile di proprietà ricorrente nella categoria degli “Edifici e aggregati da delocalizzare” ai sensi dell'art. 38 della N.T.A. del Piano di Ricostruzione; - per quanto di interesse, dei verbali della Conferenza di Servizi di Pianificazione di cui all'ordinanza n. 17 del 31.05.2022 del Commissario Straordinario per la Ricostruzione nell’ambito della quale sono state rigettate le osservazioni formulate dalla ricorrente al Piano di Ricostruzione; - per quanto di interesse, della Delibera della Giunta Regionale Campania n. 752 del 21.12.2024 di adozione il Piano di Ricostruzione dell'isola di Ischia limitatamente alla parte in cui inserisce l’immobile di proprietà ricorrente nella categoria degli “Edifici e aggregati da delocalizzare” ai sensi dell’art. 38 della N.T.A. del Piano di Ricostruzione; - della nota prot. n. 0013015U/CS/ISCHIA del 17.11.2025 trasmessa in pari data a mezzo P.E.C. con la quale la ricorrente veniva notiziata per la prima volta dell’adozione del Piano delle demolizioni di cui all’Ordinanza Speciale n. 8/2024, nonché dell’avvenuta approvazione del progetto esecutivo degli interventi di demolizione di cui alla Determina Dirigenziale n. 956/2025 e veniva preannunciata l’esecuzione dell’intervento di demolizione con riferimento all’immobile di proprietà; - dei “Piani di Demolizione dei fabbricati danneggiati dal sisma 2017, ai sensi dell'art. 14 dell'ordinanza del commissario straordinario n. 24 del 21 luglio 2023 Piano Generale di Demolizione Pubblica dei fabbricati” unitamente a tutti gli elaborati ivi contemplati, allegato sub 2 all’Ordinanza Speciale del Commissario Straordinario per la ricostruzione dell’Isola d’Ischia n. 8 del 24 aprile 2024, conosciuti solo in data 17.11.2025 e mai notificati alla ricorrente, in parte qua comprendono l’immobile di proprietà della ricorrente tra quelli oggetto di demolizione; - della Determina Dirigenziale n. 956 del 6 novembre 2025 a firma del Dirigente della Struttura del Commissario Straordinario di Governo, recante approvazione del progetto esecutivo degli “interventi di demolizione dei manufatti gravemente danneggiati presso Piazza Bagni, nel Comune di Casamicciola Terme (NA)”, conosciuto solo in data 17.11.2025, in parte qua comprende l’immobile di proprietà della ricorrente tra quelli oggetto di demolizione; - del “Piano di demolizione dei fabbricati danneggiati dal sisma 2017 ai sensi dell’art. 14 dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 24 del 21 luglio 2023” acquisito al protocollo n. 3817CS/ISCHIA del 17.04.2024, menzionato nella Determina Dirigenziale n. 956/2025; - del parere favorevole con prescrizioni al progetto esecutivo di demolizione, adottato da parte del Gruppo Tecnico con la partecipazione del Comune di Casamicciola Terme e della Soprintendenza di Napoli ad esito delle sedute del 02.10.2025 e del 08.10.2025, menzionato nella Determina Dirigenziale n. 956/2025; - di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguente se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente, ivi inclusi per quanto di interesse: i) i pareri del Tavolo Tecnico per la valutazione delle osservazioni al Piano di Ricostruzione di Ischia con i quali sono state rigettate le osservazioni formulate dalla ricorrente al Piano di Ricostruzione; ii) il parere di cui all’art. 24 bis del decreto legge n. 109/2018 reso in data 12.08.2025 dal Commissario Straordinario per la Ricostruzione al Piano di Ricostruzione. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da CASTAGNA ANNA il 29\1\2026: per l’annullamento: - dell’Ordinanza Sindacale n. 02 del 08.01.2026 adottata dal Sindaco del Comune di Casamicciola quale Ufficiale di Governo ai sensi dell’art. 54, comma 4 D.lgs. 267/2000 – a rettifica dell’Ordinanza Sindacale n. 01 del 08.01.2026 – con la quale è stata ordinato alla ricorrente di provvedere “nel tempo massimo di giorni 20 (venti) dalla notifica del presente atto, alla rimozione della copertura in lamiera sorretta da ritti e traversi in legno in precario stato di conservazione con l’obbligo di preservare la presenza storica della “sorgente” […] decorsi i termini si procederà in danno, previa comunicazione da inviare alla parte interessata entro il limite massimo di giorni 10 (dieci); - dell’Ordinanza Sindacale n. 01 del 08.01.2026 adottata dal Sindaco del Comune di Casamicciola quale Ufficiale di Governo ai sensi dell’art. 54, comma 4 D.lgs. 267/2000 con la quale è stata ordinato alla ricorrente di provvedere “ad horas nel tempo massimo di giorni 7 (sette) dalla notifica del presente atto, alla rimozione della copertura in lamiera sorretta da ritti e traversi in legno in precario stato di conservazione con l’obbligo di preservare la presenza storica della “sorgente” […] in mancanza si procederà in danno”; -per quanto di interesse, dell’accertamento eseguito in data 02.01.2026 dai tecnici del Comune di Casamicciola Terme avente ad oggetto “verifica stato conservazione immobili al corso Garibaldi, angolo piazza Bagni” posto a fondamento delle Ordinanze n. 01/2026 e n. 2/2026 adottate ex art. 54, comma 4 D.lgs. 267/2000 dal Sindaco del Comune di Casamicciola. - di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguente se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Piano di Ricostruzione dell’isola d’Ischia, nella parte relativa alla delocalizzazione dell’immobile, atti e progetto esecutivo di demolizione, nonché ordinanze sindacali di rimozione di una copertura precaria
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni coinvolte)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione, il decreto del Presidente della Regione Campania di approvazione del Piano di Ricostruzione dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno, la delibera regionale di adozione, gli atti della Conferenza di Servizi e i pareri connessi, nella parte in cui il proprio immobile è stato classificato tra gli “Edifici e aggregati da delocalizzare” ai sensi dell’art. 38 delle N.T.A. del Piano. Ha inoltre impugnato il Piano di demolizione, l’Ordinanza Speciale del Commissario Straordinario per la ricostruzione, la determina dirigenziale di approvazione del progetto esecutivo di demolizione dei manufatti gravemente danneggiati in Piazza Bagni e il parere tecnico favorevole con prescrizioni. Con motivi aggiunti ha contestato le ordinanze sindacali nn. 1 e 2 del gennaio 2026, adottate ai sensi dell’art. 54, comma 4, d.lgs. 267/2000, che le imponevano la rimozione, entro termini rispettivamente di sette e venti giorni, di una copertura in lamiera sorretta da strutture lignee in precario stato di conservazione, preservando la presenza storica della sorgente, nonché l’accertamento tecnico comunale del 2 gennaio 2026. Dalla fase cautelare emerge che la contestazione riguardava, in sostanza, la legittimità della scelta pianificatoria di delocalizzazione e demolizione e delle misure urgenti di rimozione, oltre alla loro incidenza sulla proprietà della ricorrente.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza cautelare, ritenendo insussistenti sia il fumus boni iuris sia il periculum in mora. In primo luogo, ha rilevato che l’art. 5-ter del d.l. 186/2022 ha attribuito al Commissario Straordinario anche poteri straordinari diretti a coordinare gli interventi urgenti di messa in sicurezza idrogeologica e di ripristino delle infrastrutture e degli edifici pubblici dopo gli eventi calamitosi del 26 novembre 2022. Il Piano di Ricostruzione, adottato e approvato ai sensi dell’art. 24-bis del d.l. 109/2018, è stato qualificato come strumento centrale di coordinamento tra ricostruzione e contrasto al dissesto idrogeologico. La scelta di delocalizzare e demolire l’immobile è apparsa, in sede cautelare, sostenuta da una complessa istruttoria tecnica e da un’analisi del rischio. L’inserimento dell’area di Piazza Bagni in un “Ambito pubblico rilevante” non è stato ritenuto finalizzato a una mera riqualificazione estetica, ma alla mitigazione del rischio idrogeologico, alla realizzazione di opere di messa in sicurezza e all’incremento della sicurezza insediativa mediante decompressione abitativa. La scelta pianificatoria non è apparsa manifestamente irragionevole né affetta da sviamento di potere, anche in considerazione dell’ampia discrezionalità propria della pianificazione e della priorità della pubblica incolumità nei contesti emergenziali. Quanto alle ordinanze sindacali impugnate con motivi aggiunti, il TAR le ha ritenute prima facie legittime, poiché fondate sull’accertamento tecnico del 2 gennaio 2026 relativo all’aggravamento del rischio; tale accertamento non era stato puntualmente contestato sul piano tecnico dalla ricorrente. È stato infine escluso il periculum in mora, poiché l’immobile risultava non abitato e inagibile e l’art. 4 dell’ordinanza commissariale del 24 aprile 2024 stabiliva che la demolizione pubblica non pregiudica i diritti e gli interessi dei titolari, compreso il diritto al contributo per la ricostruzione o delocalizzazione e la definizione delle domande di condono edilizio pendenti. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La tutela cautelare richiede la sussistenza dei presupposti cautelari, inclusi un pregiudizio grave e irreparabile; tali presupposti sono stati ritenuti insussistenti.
art. 5-ter d.l. 186/2022
Attribuisce al Commissario Straordinario poteri di coordinamento e intervento per la messa in sicurezza idrogeologica e il ripristino delle infrastrutture e degli edifici pubblici dell’isola d’Ischia dopo gli eventi calamitosi del 26 novembre 2022.
art. 24-bis d.l. 109/2018
Costituisce la base normativa del Piano di Ricostruzione, strumento di coordinamento tra gli interventi di ricostruzione e le azioni di contrasto al dissesto idrogeologico.
art. 38 delle N.T.A. del Piano di Ricostruzione
Prevede la categoria degli “Edifici e aggregati da delocalizzare”, nella quale è stato inserito l’immobile della ricorrente.
art. 54, comma 4, d.lgs. 267/2000
È stato indicato quale fondamento delle ordinanze sindacali urgenti di rimozione della copertura precaria.
art. 4 dell’ordinanza commissariale del 24 aprile 2024
la realizzazione degli interventi di demolizione pubblica di cui al presente articolo non pregiudica in alcun modo i diritti e gli interessi legittimi dei soggetti titolari degli immobili demoliti, sia con riguardo al diritto al conseguimento del contributo per la ricostruzione o per la delocalizzazione, che della definizione delle eventuali domande di condono edilizio pendenti
La disposizione ha escluso che la demolizione pubblica pregiudichi i diritti dei titolari agli eventuali contributi e alla definizione delle domande di condono, incidendo sulla valutazione del periculum in mora.
Massime di principio
- Nella pianificazione straordinaria della ricostruzione successiva a eventi sismici e calamitosi, la scelta di delocalizzare e demolire edifici può essere giustificata non solo dalle esigenze ricostruttive, ma anche da finalità di mitigazione del rischio idrogeologico, messa in sicurezza del territorio e riduzione della vulnerabilità insediativa.
- Il sindacato giurisdizionale sulle scelte di pianificazione resta limitato, in particolare nei contesti emergenziali, e la scelta non è manifestamente irragionevole o sviata quando risulta sostenuta da un’istruttoria tecnica complessa e da un’analisi del rischio coerente con un programma complessivo di messa in sicurezza.
- In sede cautelare, la contestazione di un accertamento tecnico posto a fondamento di un’ordinanza urgente deve essere specifica e puntuale; l’assenza di contestazioni tecniche dettagliate può impedire il riconoscimento del fumus boni iuris.
- Il periculum in mora può essere escluso quando l’immobile oggetto di demolizione non è abitato ed è inagibile e la disciplina applicabile preserva espressamente i diritti del proprietario ai contributi per la ricostruzione o la delocalizzazione e alla definizione delle domande di condono pendenti.
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