Cassazione Civile, Ordinanza n. 27301/2021 del 07/10/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Il ricorrente aveva agito ex art. 2043 c.c. chiedendo la condanna della società finanziaria e della controparte privata al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente derivati da una indebita segnalazione alla CRIF/Centrale Rischi, conseguente a un finanziamento per l'acquisto di un elettrodomestico che sarebbe stato fraudolentemente stipulato a suo nome presso l'esercizio commerciale della resistente. Il Tribunale aveva rigettato la domanda per difetto di prova del danno e del nesso causale; la Corte d'appello, pur rilevando che l'illegittimità delle informazioni trasmesse alla CRIF non era stata specificamente contestata, ha comunque respinto l'appello principale. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) omessa pronuncia su un motivo di gravame relativo all'uso fraudolento di documenti falsificati e alla asserita ammissione di responsabilità della controparte; 2) violazione degli artt. 2043 e 2059 c.c., sostenendo che, in caso di indebita segnalazione e uso fraudolento dei dati personali, il danno all'immagine e quello patrimoniale non richiederebbero una prova rigorosa del quantum, specie per un imprenditore; 3) violazione dell'art. 2056 c.c., assumendo che il danno sarebbe stato liquidabile equitativamente sulla base della documentazione prodotta.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi non colpissero la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata non sulla mancata prova del quantum, ma sulla mancata prova dell'esistenza stessa di un danno risarcibile. Ha inoltre affermato che il primo motivo era comunque inammissibile perché l'omessa pronuncia su un motivo di appello non integra il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., ma semmai violazione dell'art. 112 c.p.c. Ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo perché la sentenza si era conformata al principio secondo cui il danno all'immagine/reputazione da illegittima segnalazione non è in re ipsa e deve essere allegato e provato, così come il danno patrimoniale, anche se dimostrabile per presunzioni. Il terzo motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile, poiché la liquidazione equitativa ex art. 2056 e 1226 c.c. presuppone che il danno sia già stato dimostrato nella sua sussistenza, evenienza esclusa dai giudici di merito. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2043 c.c.
è la norma invocata per il risarcimento del danno da condotta illecita; la Corte ribadisce che, anche in presenza di illiceità della segnalazione, resta a carico dell'attore la prova del danno risarcibile e del nesso causale
art. 2059 c.c.
richiamato per il danno non patrimoniale; la Corte afferma che anche tale pregiudizio, nel caso di illegittima segnalazione, non è in re ipsa ma va allegato e provato
art. 2056 c.c.
la liquidazione del danno per equivalente o in via equitativa presuppone la previa dimostrazione della sussistenza del danno e della sua entità materiale
art. 1226 c.c.
la liquidazione equitativa è possibile solo quando sia provato il danno ma sia difficile o impossibile determinarne l'ammontare
art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.
il vizio denunciabile riguarda l'erronea ricognizione della fattispecie astratta, non la ricostruzione del fatto concreto o la valutazione delle prove
art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c.
l'omesso esame di un motivo di appello non è denunciabile come omesso esame di fatto decisivo
art. 366, n. 4), c.p.c.
le censure prive di specifica attinenza al decisum sono assimilate alla mancata enunciazione dei motivi del ricorso
art. 112 c.p.c.
l'omessa pronuncia su un motivo di appello integra, semmai, violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
art. 380-bis c.p.c.
richiamato per il procedimento camerale e la proposta del relatore
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
in caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, i motivi devono colpire la ratio decidendi della sentenza impugnata; censure che investano un profilo diverso o solo apparentemente collegato al decisum sono inammissibili.
- Il danno da illegittima segnalazione a sistemi di informazione creditizia, sia reputazionale sia patrimoniale, non si presume in re ipsa: deve essere allegato e provato da chi ne chiede il risarcimento, anche quando l'illecito della segnalazione sia accertato.
- La prova del danno patrimoniale da indebita segnalazione può essere data anche per presunzioni, ma resta comunque necessario dimostrare la concreta esistenza del pregiudizio, non essendo sufficiente la mera illegittimità della segnalazione.
- La liquidazione equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c. è una tecnica di quantificazione del danno già provato; non può essere usata per supplire alla mancanza di prova sull'an debeatur.
- L'omessa pronuncia su un motivo di appello non va denunciata come omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., perché il motivo di gravame non è un fatto ma una domanda/questione devoluta al giudice.
- Il vizio di violazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c. ricorre solo quando si contesti l'erronea interpretazione o sussunzione della fattispecie astratta, non quando si contesti la ricostruzione del fatto o la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
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