Cassazione Civile, Ordinanza n. 28864/2022 del 05/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per l'anno 2007 nei confronti di una società, con contestazione dell'indetraibilità di parte dell'IVA e della presenza di maggiori imponibili ai fini IVA, IRAP e IRES. L'Ufficio riteneva che alcune operazioni di trasporto e di appalto fossero oggettivamente inesistenti, perché intercorse tra società riconducibili a un'unica persona fisica, con mezzi, strutture e forza lavoro comuni, e con personale talora formalmente licenziato da una società e riassunto da un'altra pur continuando di fatto a lavorare per la prima sotto l'apparenza di un appalto di servizi. La CTR aveva respinto l'impugnazione dell'Agenzia con argomentazioni generiche su s.r.l., sub-trasporto e criterio teleologico. In Cassazione l'Agenzia ha dedotto, con il primo motivo, la nullità della sentenza per difetto di motivazione ex artt. 132 c.p.c. e 36 d.lgs. 546/1992; con il secondo motivo, la violazione dell'art. 37-bis d.P.R. 600/1973; con il terzo, l'omesso esame di fatti decisivi. La società ha proposto ricorso incidentale, deducendo in particolare la violazione dell'art. 37-bis, quarto comma, d.P.R. 600/1973 per omessa pronuncia sulla eccezione di nullità dell'avviso per mancata richiesta preventiva di chiarimenti sui motivi delle operazioni ritenute elusive, oltre alla censura sulle spese.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso principale dell'Agenzia, ravvisando una motivazione solo apparente della sentenza di merito, perché fondata su enunciazioni generiche e apodittiche prive di reale confronto con la fattispecie concreta. Ha accolto anche il secondo motivo del ricorso incidentale della contribuente, rilevando l'omessa pronuncia della CTR sull'eccezione di nullità dell'avviso per mancata preventiva richiesta di chiarimenti ex art. 37-bis, quarto comma, d.P.R. 600/1973. Sono stati dichiarati assorbiti il secondo e il terzo motivo del ricorso principale e il primo motivo del ricorso incidentale. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione ai motivi accolti e la causa è stata rinviata alla CTR della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 132 c.p.c.
La sentenza che si limita ad affermazioni generali e generiche, senza un effettivo percorso argomentativo sulla concreta controversia, è affetta da difetto di motivazione.
art. 36 d.lgs. 546/1992
Nel processo tributario la motivazione deve dare conto in modo effettivo delle ragioni della decisione; non sono sufficienti formule apodittiche o astratte.
art. 37-bis d.P.R. 600/1973
La legittimità dell'avviso e il rispetto del procedimento antielusivo devono essere esaminati dal giudice; in particolare va valutata l'eccezione di nullità per omessa preventiva richiesta di chiarimenti.
art. 37-bis, quarto comma, d.P.R. 600/1973
Prima dell'emissione dell'avviso, l'Ufficio deve avere richiesto i chiarimenti alla contribuente sui motivi delle operazioni ritenute elusive; l'omesso esame di tale eccezione integra vizio della decisione.
artt. 91 e 92 c.p.c.
La censura sulle spese resta assorbita quando la sentenza viene cassata per i motivi principali o per altra ragione assorbente.
Massime di principio
- Nel processo tributario la motivazione della sentenza deve misurarsi con i fatti di causa e con le specifiche contestazioni delle parti: una motivazione meramente assertiva, composta da formule generali o da giudizi astratti sugli istituti giuridici, equivale a motivazione solo apparente ed è cassabile.
- Quando viene dedotta una nullità dell'avviso per violazione del procedimento antielusivo, il giudice di merito deve pronunciarsi espressamente sull'eccezione e verificare il rispetto dell'iter procedimentale previsto dalla norma, compresa l'eventuale preventiva richiesta di chiarimenti.
- Se il vizio accolto comporta la cassazione con rinvio, restano assorbite le ulteriori censure che presuppongono la riforma o la conferma della decisione impugnata.
- Le affermazioni del giudice di merito sulla natura imprenditoriale o sulla convenienza economica di determinate strutture contrattuali non possono sostituire l'accertamento in fatto sull'effettiva realtà delle operazioni contestate.
Come è indicizzato
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