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Sentenza

Sentenza n. 1720/2026 - Roma, Sezione 5

per l'annullamento - del decreto del Ministero dell'Interno -OMISSIS-, comunicato alla ricorrente in data 15/10/2022, con il quale è stata respinta la richiesta di concessione della cittadinanza italiana da essa presentata il 18/7/2018, prot. n. -OMISSIS-; - di ogni altro atto antecedente, presupposto, conseguente e/o connesso e segnatamente dei seguenti atti: "parere contrario [sulla domanda sopra citata] espresso sia dalla Questura che dalla Prefettura, rispettivamente in data -OMISSIS- e in data -OMISSIS-", richiamati nel decreto ministeriale -OMISSIS- e non meglio conosciuti; - nota ministeriale, inserita nel sistema informatico in data 28.11.2021, con la quale è stato comunicato alla straniera, ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, il preavviso di diniego; - nota ministeriale -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS- (recante anch'essa comunicazione dei motivi ostativi).

Giustizia amministrativa202216542

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego ministeriale di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente aveva presentato domanda di concessione della cittadinanza italiana dopo oltre dieci anni di residenza legale in Italia. Il Ministero dell'Interno aveva respinto l'istanza sulla base dei plurimi e gravi precedenti penali del figlio convivente o comunque appartenente al nucleo familiare, comprendenti condanne per furti, ricettazione, acquisto e cessione di stupefacenti, lesioni ed evasione, nonché una pena cumulativa detentiva e pecuniaria. La ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 27 e 97 Cost., dell'art. 9 della legge n. 91/1992, degli artt. 1, 3 e 10-bis della legge n. 241/1990 e degli artt. 19 e 30 del d.lgs. n. 286/1998, nonché violazione dei principi di proporzionalità, difetto di istruttoria e motivazione, carenza dei presupposti, travisamento dei fatti, illogicità, sviamento e ingiustizia manifesta. Ha sostenuto che la propria lunga residenza e il proprio inserimento sociale avrebbero dovuto prevalere e che non potessero esserle imputati i reati commessi dal figlio. L'Amministrazione ha chiesto il rigetto del ricorso.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso e condannato la ricorrente al pagamento di 1.500 euro di spese di lite, oltre accessori se dovuti. Il Collegio ha qualificato la concessione della cittadinanza per naturalizzazione come esercizio di un'ampia discrezionalità amministrativa e come atto di alta amministrazione, non riconducibile a un diritto automatico dello straniero in presenza del requisito decennale di residenza. Il giudice può svolgere soltanto un controllo estrinseco sulla sufficienza dell'istruttoria, sulla veridicità dei fatti e sulla logicità, coerenza e ragionevolezza della motivazione, senza sostituire la propria valutazione a quella ministeriale. Nel caso concreto, il diniego era fondato su fatti non contestati e adeguatamente esplicitati: la pluralità, gravità e reiterazione dei precedenti penali del figlio, ritenuti indicatori della mancata integrazione e dell'insufficiente adesione alle regole della comunità nazionale. Il riferimento ai precedenti del familiare non è stato considerato un'illegittima estensione della responsabilità penale, poiché il diniego non attribuisce alla richiedente la responsabilità dei reati, ma valuta prognosticamente l'interesse pubblico all'ingresso stabile nella comunità nazionale e le conseguenze indirette che l'acquisto della cittadinanza può produrre sui familiari, anche in relazione ai benefici derivanti dagli artt. 19 e 30 del d.lgs. n. 286/1998. Il Ministero aveva quindi legittimamente effettuato una valutazione globale e non automatica, improntata a cautela e precauzione, senza incorrere in travisamento, illogicità, difetto di istruttoria o sproporzione. La residenza decennale e l'inserimento economico-sociale sono stati ritenuti soltanto presupposti ordinari della domanda, non elementi sufficienti a imporre il rilascio della cittadinanza. La sentenza ha inoltre rilevato che la richiedente può reiterare l'istanza qualora mutino le condizioni oggettive alla base del diniego.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992

    la cittadinanza italiana "può" essere concessa allo straniero che risieda legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica

    Il requisito della residenza decennale costituisce il presupposto per presentare la domanda, ma non attribuisce un diritto automatico alla cittadinanza; la concessione resta subordinata a un'ampia valutazione discrezionale dell'interesse pubblico e dell'integrazione del richiedente.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il preavviso di diniego è stato comunicato alla richiedente, che non ha presentato osservazioni nel termine; il provvedimento definitivo è stato poi adottato ritenendo non superate le ragioni ostative.

  • artt. 1 e 3 l. 241/1990

    Il diniego è stato ritenuto rispettoso dei principi di buon andamento, proporzionalità e obbligo di motivazione, essendo fondato su un'istruttoria sufficiente e su una motivazione logica e coerente.

  • art. 19, comma 2, d.lgs. 286/1998

    La norma è richiamata per evidenziare i benefici indiretti che l'acquisto della cittadinanza da parte di un familiare può produrre, tra cui la non espellibilità dei parenti entro il secondo grado nei casi previsti.

  • art. 30 d.lgs. 286/1998

    La possibilità di ottenere un permesso per motivi familiari costituisce un ulteriore effetto indiretto dell'acquisto della cittadinanza rilevante nella valutazione dell'interesse pubblico.

  • artt. 27 e 97 Cost.

    La personalità della responsabilità penale non impedisce di considerare, in chiave prognostica e amministrativa, i precedenti dei familiari; il diniego non irroga alla richiedente una sanzione per fatti altrui, ma valuta l'interesse pubblico alla concessione dello status civitatis.

Massime di principio

  • La concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, prevista dall'art. 9 della legge n. 91/1992, è un provvedimento ampiamente discrezionale di alta amministrazione: la residenza legale decennale costituisce un presupposto per proporre la domanda, ma non fonda un diritto automatico al conferimento dello status civitatis.
  • Nel giudizio sul diniego di cittadinanza il sindacato del giudice amministrativo è estrinseco e non sostitutivo: riguarda la sufficienza dell'istruttoria, la veridicità dei fatti, l'assenza di travisamento e la logicità, coerenza, ragionevolezza e proporzionalità della motivazione, senza estendersi al merito della prognosi ministeriale.
  • Ai fini della concessione della cittadinanza possono essere valutati anche i comportamenti penalmente rilevanti di familiari di primo grado, quando, considerati insieme agli altri elementi del caso, costituiscano un indice dell'integrazione del nucleo familiare e incidano sulla prognosi di stabile adesione alle regole e ai valori della comunità nazionale.
  • La considerazione dei precedenti penali di un familiare non viola il principio della personalità della responsabilità penale quando il diniego non attribuisce al richiedente la responsabilità dei reati, ma valuta autonomamente l'interesse pubblico alla concessione della cittadinanza e le conseguenze indirette che lo status può produrre sui familiari.
  • In materia di cittadinanza per naturalizzazione, la pluralità e gravità dei precedenti penali riferibili al nucleo familiare può sostenere, senza automatismi, un giudizio prognostico di non compiuta integrazione e di inaffidabilità, purché l'Amministrazione espliciti i fatti, li valuti globalmente e motivi la loro rilevanza nel bilanciamento tra interesse privato e interesse pubblico.
  • La lunga residenza e l'inserimento economico-sociale ordinario dello straniero non sono, da soli, sufficienti a imporre il rilascio della cittadinanza; in presenza di elementi ostativi, la domanda può essere nuovamente proposta quando mutino le condizioni oggettive poste a fondamento del precedente diniego.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanza
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

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