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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13283/2026 del 10/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente contestava l'applicazione, nella determinazione del termine di prescrizione, della sospensione prevista dall'art. 175, comma 8, cod. proc. pen. Sosteneva che la dichiarazione di contumacia del 2 ottobre 2007 era affetta da nullità insanabile, con propagazione di tale nullità agli atti successivi (inclusa la notificazione dell'estratto contumaciale del 20 marzo 2008 al difensore d'ufficio), e che quindi non poteva farsi decorrere da tale notificazione il periodo di sospensione della prescrizione. Ne conseguiva che i reati commessi il 23 febbraio 2005 si sarebbero prescritti il 23 febbraio 2020 (termine di 15 anni), con conseguente annullamento della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto valida la notifica dell'estratto contumaciale del 20 marzo 2008 (eseguita secondo le forme dell'art. 165 c.p.p.), e dunque correttamente applicabile la sospensione dei termini di prescrizione prevista dall'art. 175, comma 8, c.p.p. Ha confermato che la sospensione decorre dal momento di una notificazione valida dell'estratto contumaciale fino alla notificazione dell'ordinanza che dispone la rimessione in termini (nel caso, dal 20/03/2008 al 23/07/2013: anni 5, mesi 4, giorni 3). Sommando tale periodo al termine di prescrizione di 15 anni (applicabile ai fatti del 2005), il termine di prescrizione è risultato scadere il 26 giugno 2025, cioè dopo la sentenza di appello del 28 gennaio 2025; quindi i reati non erano prescritti alla data di quella sentenza. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 175 cod. proc. pen., comma 8

    Prevede la sospensione del termine di prescrizione per il periodo intercorrente tra la notificazione dell'estratto contumaciale (o del decreto di condanna) e la notificazione dell'avviso di deposito dell'ordinanza che concede la restituzione nel termine per impugnare; la Corte ha ritenuto applicabile la sospensione a partire dalla notificazione valida dell'estratto contumaciale del 20/03/2008 fino alla notificazione dell'ordinanza di rimessione del 23/07/2013.

  • art. 165 cod. proc. pen.

    Regola la notificazione degli atti penali e le forme della notificazione all'avvocato; la notificazione dell'estratto contumaciale del 20/03/2008 è stata ritenuta effettuata secondo le forme previste da questa norma e quindi valida.

  • art. 185 cod. proc. pen.

    Tratta della nullità degli atti e della sua eventuale propagazione; il ricorrente sosteneva propagazione della nullità della dichiarazione di contumacia, ma la Corte ha ritenuto che tale propagazione non si applicasse alla notificazione ritenuta valida.

  • art. 178 cod. proc. pen.

    Norma sul deposito e comunicazione degli atti: richiamata nel contesto della delimitazione dei termini di sospensione ma non impugnata con esito favorevole al ricorrente.

  • art. 160 cod. pen.

    Stabilisce la durata della prescrizione (all'epoca del fatto: anni dieci più la metà); la Corte ha adottato il termine di 15 anni come punto di partenza del calcolo, al quale è stato sommato il periodo di sospensione.

  • art. 157 e 161 cod. pen.

    Richiamate quale cornice normativa sulla prescrizione e sue interruzioni/sospensioni; non hanno determinato un esito favorevole al ricorrente nella presente vicenda.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna alle spese processuali per il ricorrente in caso di inammissibilità o rigetto: applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.

  • sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata in relazione alla valutazione della colpa nella determinazione della misura equitativa da porre a carico del ricorrente; la Corte ha stabilito, in linea con tale principio, l'assenza di colpa grave e nondimeno ha imposto il versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La sospensione del termine di prescrizione prevista dall'art. 175, comma 8, c.p.p. decorre dalla notificazione valida dell'estratto contumaciale (o del decreto di condanna) e termina con la notificazione dell'avviso di deposito dell'ordinanza che concede la rimessione in termini: solo una notificazione valida può far iniziare la sospensione.
  • La nullità della dichiarazione di contumacia può avere effetti sugli atti successivi solo se, fatto concreto e motivato, risulti che la notificazione contestata non sia avvenuta secondo le forme di legge; un errore o inadempimento dell'autorità non implica automaticamente la perdita della certezza del momento iniziale della sospensione quando la notificazione sia stata eseguita regolarmente.
  • Nel calcolo della prescrizione vanno sommati i periodi di sospensione riconosciuti a norma di legge al termine ordinario: la mera esistenza di una pronuncia di nullità formale non elimina automaticamente tutti i conseguenti effetti temporali se le notificazioni risultano comunque valide.
  • La prescrizione che matura dopo una pronuncia di secondo grado non può essere fatta valere in sede di legittimità se il ricorso è inammissibile per motivi manifesti; pertanto chi impugna deve assicurarsi della fondatezza del motivo per evitare la perdita pratica del beneficio della prescrizione.
  • In casi analoghi è fondamentale produrre e valorizzare prove documentali sulla regolarità o irregolarità delle notificazioni e dimostrare l'effettiva incapacità dell'imputato di esercitare il diritto di impugnazione per causa fortuita o forza maggiore per ottenere il conteggio favorevole dei termini.

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