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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00158/2023 del 04/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (avvocato)

La controversia

La controversia origina da una vicenda amministrativa sanzionatoria relativa alla richiesta della polizia locale di esibire la documentazione assicurativa e di revisione del veicolo. Dopo un primo giudizio davanti al Giudice di pace e un successivo appello davanti al Tribunale, la parte soccombente nel giudizio di legittimità propone ricorso per cassazione, ma lo redige in modo confuso, intrecciando due diverse vicende processuali e non chiarendo con precisione quale sentenza impugnare. Deduce quattro motivi: 1) violazione degli artt. 82 e segg. c.p.c. per essere stato ritenuto privo di ius postulandi; 2) sospensione necessaria per querela di falso ex art. 221 c.p.c., assumendo l’esistenza della copertura assicurativa; 3) violazione del d.m. n. 55/2014 per avere le spese liquidate superato il massimo tabellare; 4) violazione degli artt. 112 e 91 c.p.c. per la condanna per lite temeraria nonostante, a suo dire, non fosse soccombente. La Corte rileva che il ricorso è oscuro e indecifrabile, privo di una chiara esposizione dei fatti e della ratio decidendi, e che i motivi risultano per lo più inconferenti o non univocamente riferibili alla decisione impugnata. Tuttavia riconosce che il terzo motivo è comprensibile e fondato, perché il valore della causa era di euro 422 e la liquidazione delle spese in euro 1.500 superava il massimo previsto per lo scaglione di riferimento.

La decisione

La Corte dichiara inammissibili il primo, il secondo e il quarto motivo per difetto di autosufficienza, confusione espositiva e mancanza di chiarezza nell’individuazione della sentenza impugnata e della censura. Accoglie invece il terzo motivo, rilevando che la liquidazione delle spese oltrepassava il massimo previsto dal d.m. n. 55/2014 in relazione al valore della causa. Per tale ragione cassa la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Monza, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 366 c.p.c.

    I requisiti di contenuto-forma del ricorso per cassazione devono risultare dal ricorso stesso e non possono essere desunti da altri atti; il ricorrente deve esporre in modo chiaro fatti processuali, contenuto della critica e collocazione degli atti/documenti rilevanti, nel rispetto del principio di autosufficienza.

  • art. 82 c.p.c.

    Richiamato come parametro della censura sulla pretesa mancanza di ius postulandi, senza che la doglianza sia ritenuta utilmente scrutinabile per difetto di chiarezza del ricorso.

  • art. 221 c.p.c.

    Invocato per chiedere la sospensione necessaria in relazione alla querela di falso; la censura viene dichiarata inammissibile perché non adeguatamente intellegibile e inconferente rispetto alla decisione impugnata.

  • d.m. n. 55/2014

    Le spese processuali devono essere liquidate entro i limiti del relativo scaglione di valore; la liquidazione superiore al massimo tabellare è illegittima e comporta l’accoglimento della censura.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nella doglianza relativa alla pretesa pronuncia oltre i limiti della domanda e alla responsabilità aggravata; il motivo è però dichiarato inammissibile.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla condanna alle spese e alla responsabilità aggravata; la censura è ritenuta inammissibile, mentre resta fermo il rilievo sul superamento dei limiti tabellari nella liquidazione delle spese.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando manca una chiara e sintetica esposizione dei fatti di causa, del provvedimento impugnato e della ratio decidendi, oppure quando l’esposizione è confusa, contraddittoria o promiscua al punto da non consentire di comprendere quale decisione sia censurata.
  • Il principio di autosufficienza impone che i fatti processuali e il contenuto degli atti rilevanti siano indicati e riportati nel ricorso; non è consentito demandare alla Corte la ricostruzione del thema decidendum attraverso altri atti o mediante una selezione correttiva delle allegazioni del ricorrente.
  • Una censura sulle spese processuali è fondata quando la liquidazione supera il massimo previsto dal parametro normativo applicabile in base al valore della causa; il giudice deve attenersi allo scaglione di riferimento nella determinazione del compenso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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