Cassazione Civile, Ordinanza n. 24303/2023 del 09/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di arretramento, fino alla distanza legale di un metro dal confine, di tubazioni di adduzione e scarico dell'acqua installate su fabbricati confinanti. In primo grado il tribunale aveva accolto la domanda anche con riferimento ad altre tubazioni, tra cui quelle del gas. In appello, i convenuti di primo grado hanno impugnato la decisione lamentando: 1) la mancata riunione di quel giudizio con un altro procedimento già pendente tra le stesse parti e avente ad oggetto la medesima domanda di arretramento delle tubazioni dell'acqua; 2) la mancata nuova regolamentazione delle spese di lite dopo il parziale accoglimento dell'appello; 3) la contraddittorietà della motivazione sulle spese. Il ricorso per cassazione si articola dunque sulla denunciata violazione delle norme sulla riunione di cause e sulla liquidazione delle spese processuali.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la mancata riunione di procedimenti pendenti davanti allo stesso ufficio giudiziario attiene a un potere ordinatorio del giudice, non sindacabile in cassazione e non sanzionato da nullità. Ha ritenuto infondati il secondo e il terzo motivo, affermando che le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, ma nel caso concreto i ricorrenti non erano totalmente vittoriosi perché la domanda di arretramento delle tubazioni dell'acqua era stata accolta, e anzi in appello la condanna era stata estesa. La Corte ha inoltre escluso un vizio di contraddittorietà della motivazione sulla regolazione delle spese e ha confermato la possibilità per il giudice di liquidare le spese di primo grado nella misura ritenuta congrua, oltre alla discrezionalità nella compensazione. I ricorrenti sono stati condannati anche alle spese del giudizio di legittimità e al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 273 c.p.c.
La riunione di cause connesse rientra nei poteri ordinatori del giudice; la sua mancata adozione non è, di per sé, motivo di nullità deducibile in cassazione.
art. 39, comma 1, c.p.c.
La contemporanea pendenza della stessa causa davanti a diversi magistrati dello stesso ufficio non integra litispendenza in senso tecnico, ma un'anomalia processuale risolvibile con i meccanismi di riunione o, in certi casi, sospensione.
art. 274 c.p.c.
Richiamato insieme all'art. 273 c.p.c. come base dei provvedimenti di riunione delle cause.
art. 295 c.p.c.
In presenza di impedimenti alla riunione e di rapporto pregiudiziale, può operare la sospensione necessaria.
art. 337, comma 2, c.p.c.
Richiamato quale ulteriore strumento per gestire il rapporto tra giudizi connessi o pregiudiziali.
art. 91 c.p.c.
Le spese non possono essere poste, neppure in minima parte, a carico della parte totalmente vittoriosa; nel caso concreto questo principio non è stato violato.
art. 92 c.p.c.
La compensazione delle spese è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito.
art. 336, comma 1, c.p.c.
La riforma parziale della sentenza impugnata comporta la caducazione della regolazione delle spese di lite e consente una nuova statuizione sulle spese.
art. 133 D.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per la regolazione delle spese di primo grado in favore dello Stato.
art. 130 D.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato nel motivo di appello incidentale dichiarato assorbito, ma la questione è poi stata esaminata nella parte dedicata alle spese.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Norma introduttiva del contributo unificato aggiuntivo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- La mancata riunione di due giudizi pendenti davanti allo stesso ufficio giudiziario non integra di regola una nullità deducibile in cassazione, poiché la riunione è espressione di un potere ordinatorio discrezionale del giudice.
- La contemporanea pendenza della medesima domanda davanti a diversi magistrati dello stesso ufficio non configura litispendenza in senso tecnico, ma un'anomalia processuale rimediabile con riunione o, se del caso, con sospensione.
- Il provvedimento di riunione delle cause, così come la sua mancata adozione, non è normalmente censurabile in cassazione se non nei limiti di specifiche violazioni di legge rilevanti.
- In materia di spese processuali, il sindacato di legittimità è limitato a verificare che la parte totalmente vittoriosa non sia stata gravata, neppure in parte minima, delle spese.
- Quando l'esito complessivo della lite vede una parte comunque soccombente su una domanda sostanziale, non può parlarsi di vittoria totale ai fini della disciplina delle spese.
- La riforma, anche parziale, della decisione impugnata impone al giudice di appello di riesaminare la regolazione delle spese dell'intero processo sulla base dell'esito finale della controversia.
- La compensazione delle spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e la mancata compensazione non richiede una specifica motivazione.
- Un'apparente contraddizione motivazionale può essere superata quando la lettura complessiva della sentenza mostra che una questione è stata semplicemente trattata in una diversa sede argomentativa.
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