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Sentenza

Sentenza del 30/12/2019 n. 4943 - Comm. Trib. Prov. Salerno

Massima n. 226/2019 TRIBUTI LOCALI - IMU - Agevolazioni - Sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi per il beneficio dell'esenzione - Sufficienza ai fini della concessione del beneficio - Inosservanza di un adempimento formale - Irrilevanza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente contestava il mancato riconoscimento dell’esenzione IMU per un’unità immobiliare concessa in comodato. Il contratto aveva data certa e risultavano sussistenti i requisiti sostanziali richiesti per l’agevolazione, ma il contribuente non lo aveva registrato né trasmesso al Comune, come previsto dal regolamento comunale. La questione riguardava quindi se l’omissione di tali adempimenti formali potesse impedire il riconoscimento del beneficio.

La decisione

La sentenza ha stabilito che, in presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi sostanziali, l’omissione di adempimenti meramente formali non impedisce il riconoscimento dell’esenzione IMU. In applicazione dei principi di leale collaborazione e buona fede, il beneficio può quindi essere riconosciuto anche al contribuente che non abbia registrato il contratto di comodato o non lo abbia inviato al Comune, purché il contratto abbia data certa e siano effettivamente presenti tutti i presupposti sostanziali previsti dalla normativa.

Norme richiamate

  • Art. 10, comma 1, della legge n. 212 del 2000 (Statuto dei diritti del contribuente)

    Principio della leale collaborazione e della buona fede

    L’Amministrazione deve applicare la disciplina tributaria secondo correttezza e collaborazione, senza negare un’agevolazione quando il contribuente possiede i requisiti sostanziali e ha omesso soltanto un adempimento formale.

  • Regolamento comunale IMU

    Obbligo di registrazione del contratto di comodato e di invio al Comune

    Gli adempimenti di registrazione e comunicazione sono stati considerati presupposti formali, la cui omissione non preclude il beneficio quando risultano provati i requisiti sostanziali dell’agevolazione.

Massime di principio

  • In materia di agevolazioni tributarie, la mancanza di un adempimento meramente formale non dovrebbe comportare automaticamente la perdita del beneficio se il contribuente dimostra di possedere tutti i requisiti sostanziali.
  • Occorre distinguere tra requisiti sostanziali, indispensabili per l’agevolazione, e adempimenti formali, che possono avere funzione documentale o informativa.
  • La data certa e la prova effettiva del contratto e dei relativi presupposti sono essenziali: la sola omissione della registrazione o della comunicazione non basta, da sola, a escludere l’esenzione.
  • Il principio non elimina gli obblighi formali né garantisce sempre il beneficio: se l’adempimento è espressamente previsto come requisito costitutivo dalla legge, oppure se mancano i presupposti sostanziali, l’agevolazione può essere negata.
  • In casi analoghi è opportuno fornire all’ente impositore tutta la documentazione idonea a dimostrare la situazione sostanziale e invocare i principi di buona fede, leale collaborazione e proporzionalità.

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